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GIORNATE NAZIONALI ANFI

9 GIUGNO 2016  ORE 15,30

Facoltà di Scienze della Formazione (Roma Tre)

Roma – via Milazzo 11/B Aula Volpi

 

Esigenze processualistiche in contrasto con una giustizia a misura di minore: la soppressione dei Tribunali per i minorenni (ddl n 2593)

 

MARILINA INTRIERI

 

L´approvazione del disegno di legge A.C. 2953-A, delega al G in materia di efficienza del procedura civile, da parte della Camera dei Deputati, in attesa di discussione  al Senato, prevede la soppressione dei Tribunali dei minorenni e delle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, e  l’istituzione di sezioni circondariali e distrettuali specializzate per la persona, la famiglia e i minori.

 

Alle sezioni circondariali specializzate, presso il Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d’Appello, saranno attribuite le controversie oggi di competenza del T. Ord. in materia di stato e capacità delle persone, separazioni e divorzi, rapporti di famiglia e minori, e i procedimenti civili oggi di competenza dei T.M. e  del giudice tutelare, in materia di minori ed incapaci.

 

“Funzioni di 1 grado avranno anche le sezioni specializzate distrettuali presso le Corti d’Appello – sul modello delle sezioni lavoro – che  si occuperanno dei procedimenti previsti dalla legge sulle adozioni; di quelli riguardanti gli articoli 330, 332 e 333 c.c., quelli relativi ai minori non accompagnati e richiedenti asilo; dei procedimenti e quelli oggi affidati ai  T.M.- tanto in materia civile, quanto in materia penale e amministrativa – diversi da quelli previsti dall’art. 38 disp.att. c.c. che  vengono attribuiti  alle sezioni circondariali.

 

 Per il 2 grado, apposite sezioni specializzate saranno istituite presso le Corti d’Appello e le sezioni distaccate, con garanzia che le funzioni siano esercitate in via esclusiva da parte dei magistrati e, ove ciò non sia possibile, vengano comunque assegnati a un collegio specializzato.

 

Le competenze per i procedimenti penali a carico di minorenni, oggi del T.M. saranno attribuite a sezioni specializzate distrettuali.”   

 

Il ddl 2593 come proposto, nel dichiarato intento di razionalizzazione delle Autoritá Giudiziarie, fa venire meno la separazione tra la giustizia minorile  e quella dei soggetti adulti,.

Già nel 2015 furono presentate, da chi vi parla, all’epoca garante dell’i della C.  nella sua attivita di vigilanza al Ministro e  alla Commissione Giustizia della Camera,  osservazioni al DDL. Evidenziando:

– che l’interesse del minore non puo soccombere a vantaggio della snellezza ed economicità processuali  e  le esigenze processualistiche non possono essere in contrasto con la tutela sociale del minore

– che gli obiettivi di razionalizzazione  e  semplificazione dei riti, pur meritevoli di tutela, non potessero essere realizzati a scapito della visione puerocentrica in quei procedimenti che vedono coinvolti minori;

-che il ddl, andava contemperato, nel rispetto dei diritti già riconosciuti ai minori dalle Convenzioni di New York e di Strasburgo, e delle Linee guida  dei Ministri del Consiglio di Europa, per una giustizia a misura di minore;

 

-che  il sistema processuale di tipo dualistico,    nonostante le recenti riforme, cozza con il principio di unicità dello status di figlio, e  una sezione specializzata della famiglia, presso il tribunale ordinario non appare idonea a tutelare gli interessi dei minori coinvolti;

-il limite di permanenza dei magistrati, nello stesso ufficio, con il costante trasferimento, da sezione a sezione, del Tribunale Ordinario, non garantisce la specializzazione offerta dai T.M  in cui l’assegnazione degli affari è disposta “in modo da favorire la diretta esperienza del giudice per   il migliore esercizio della giurisdizione, che pone il giudicante a contatto con le sfere sia penale che civile, e prende in considerazione il bambino come persona, sotto tutte le declinazioni che l’individuo, attraverso la sua personalità, realizza;

-l’ attribuzione delle funzioni di P.M. a magistrati, in modo prevalente sulla trattazione degli affari   delle sezioni  specializzati   e di Cote di Appello,  non garantisce quella specializzazione realizzabile,  solo attraverso l’esclusività delle funzioni;

Insomma la disciplina di un rito improntato a criteri di semplificazione e flessibilità, è inidonea a realizzare interessi minorili, che vengono troppo spesso violati da formalità o  durata processuale.

La  ricerca di semplificazione non può  esporre i minori al rischio di  violazioni del loro best interest ( voglio richiamare  l’obbligo discendente -in primis dalla convenzione di New York- per cui,  in ogni decisione giudiziaria, deve avere prevalenza l’interesse del minore;   rispetto alla semplificazione e alla flessibilità processuale deve prevalere l’ interesse a un provvedimento maggiormente conforme all’interesse minorile, interesse che riguarda il diritto alla bi genitorialità, alla dignità, ad essere parte dei giudizi che lo riguardano, ad essere ascoltato, ad avere un suo difensore, a veder tutelati tutti i suoi diritti dalla crescita ed educazione nella propria famiglia, all’ allontanamento da essa  quando viene pregiudicato lo sviluppo psicofisico, anche se ciò comporta un dilungarsi del procedimento, in danno della snellezza);

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La forma collegiale offerta dal T.M  è quella che  tutela gli interessi dei minori coinvolti mentre la subordinazione ad una rideterminazione delle dotazioni organiche  disponibili, affievolisce ad interesse legittimo il diritto del minore alle garanzie offerte dall’attuale  sistema giudiziario.

 

E l´emendamento Ferranti approvato alla Camera e in discussione al Senato se, pur tiene conto delle osservazioni che furono avanzate, pone nuove criticitá.

In particolare:

  • la costituzione di sezioni specializzate si allontana dalla proposta originaria di istituire un Tribunale specializzato autonomo che accorpi le competenze in materia di persona, famiglia e minorenni.
  • L´eliminazione di Uffici specializzati con competenze esclusive in materia minorile, si pone in contrasto con i dettami costituzionali e le raccomandazioni europee, e non risponde alle esigenze di specializzazione.

La separazione delle competenze civili da quelle penali che si realizzerebbe con l´emendamento approvato è in contrasto con una cultura minorile basata su un approccio complesso e complessivo al disagio minorile.

  • Il d.d.l. non prevede la composizione collegiale mista esistente presso il T.M nel quale il giudice togato e´ affiancato da un giudice onorario, caratterizzato da una preparazione specialistica.  Una  collaborazione quella tra togati ed onorari che  rappresenta  la peculiaritá di una  giustizia minorile   Una presenza tecnica in funzione giudicante, non puó essere sostituita da CTU, che, come noto, non svolge funzioni giudicanti.
  • Un ufficio del P.M. Minorile privo di autonomia gestionale e di esclusivitá delle funzioni  comporta che le attivitá di tutela minorile vengano realizzate presso le Procure Ordinarie che, come noto, sono ontologicamente, diverse da quelle di tutela dell’infanzia.              5

l´Ass.Ital. Magistrati minorenni e famiglia ha evidenziato che “l’ufficio requirente così delineato inciderebbe gravemente, anche per effetto dei principi del giusto processo, sulla qualità e sulla quantità del lavoro svolto e trasmesso all’organo giudicante”.

 

La mancata autonomia della procura minorile si pone in contrasto con le Raccomandazioni europee in ordine alla child friendly justice

. In assenza di autonomia non sarebbero realizzabili molti degli atti possibili grazie alla specializzazione e alla   conoscenza di criticitá sociali territoriali che si ripercuotono sui minori.

Faccio un esempio, azioni fondamentali come quello della sottoscrizione di un  protocollo d´intesa tra gli uffici giudiziari del distretto di R.C. per interventi giudiziari coordinati a tutela dei minori  vittime e autori di reato, sarebbero irrealizzabili.

la necessità di  circuiti comunicativi e prassi condivise che consentano agli uffici giudiziari minorili di intervenire parallelemente ai processi ordinari, nei casi in cui sia riscontrato un pregiudizio per i minori  obbliga ad una  autonomia gestionale della procura. Penso alla comunicazione tra la proc e ord in caso di arresto di un genitore delinquente al  TM per valutare un tempestivo intervento in caso di grave pregiudizio dovuto ad indottrinamento mafioso.

la tempestività degli interventi del PM è’  una condizione  essenziale per drammatiche situazioni: penso a minori che tentano il suicidio,   subiscono violenze intra familiari, abusi sessuali, giacciono in istituti da tempo, che devono essere tutelati immediatamente che si occupa dei minori.

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Il PM dei minori, deve sentire, sia dal punto di vista civile che  penale, i soggetti minorenni, talvolta sotto la soglia dell’imputabilità, non essere gravato da altre attività che  ritarderebbero l’intervento in materia minorile.

Sono situazioni molto delicate che non è’ possibile, a pena di accentuarne i traumi nei minori , si svolgano in una situazione di promiscuità dannosa all’interno di un palazzo di giustizia ordinario,.

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Concludo ribadendo che,  il ddl 2593,anche nella versione  emendata dalla presidente della comm giustizia della Camera sopprimendo gli uffici minorili specializzati, per rispondere a esigenze organizzative,  dovute a carenza di risorse degli uffici giudiziari ordinari ,rischia di vanificare gli sforzi compiuti per realizzare nel ns Paese una giustizia a misura di minore, con  evidente pregiudizio per i  diritti e gli interessi  minorili.

Il rischio più evidente che vi segnalo  è trasformare il minore, da soggetto di diritto, portatore di interessi autonomamente azionabili, a oggetto del giudizio in funzione delle richieste genitoriali.