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CROTONE 14.6.2024 ORE 15,00 TRIBUNALE DI CROTONE -CASISTICA SULLA LEGGE DEL DIVORZIO

MARILINA INTRIERI

Il tema assegnatomi Casistica sulla legge del divorzio  ha l’obiettivo di analizzare come la legge sul divorzio si sia   collocata  all’interno del più ampio quadro dei diritti delle donne e della loro protezione legale.

 

IL CONTESTO STORICO

in cui è inserita e si è sviluppata la questione del divorzio in Italia, una storia   intrisa di significative evoluzioni culturali, sociali e legislative che  riflettono l’evoluzione della società italiana rispetto ai concetti di matrimonio, famiglia, separazione personale.

 

L’introduzione del divorzio avviene con legge 898 dell’1.12.1970, una normativa,  parte di quell’ l’onda lunga dei diritti  che sono figli del ’68 che che prosegui almeno fino all’81, un  periodo che ha cambiato quell’ Italia che discriminava le donne per legge, pensiamo ad es all’adulterio, un reato tutto femminile ,era il reato di tradimento della donna verso l’uomo per cui si comminava fino ad un anno di carcere per le  adultere, abrogato in quel ’68, Per gli uomini cra il reato di concubinato che prevedeva la punizione solo se avesse ospitato la sua amante nella casa coniugale o altrove.

la corte cost aboli quella discriminazione tra coniugi perché violava l’art. 29 Cost. sull’eguaglianza dei coniugi. (furono  equiparati  i tradimenti che fossero perpetrati dagli uomini o dalle donne).

Tutto cio avvenne solo 2 anni prima dell’approvazione della legge sul divorzio.

Il legislatore seguì l’onda potente della rivolta sessantottina e le stesse formazioni politiche risposero con affanno alla pressione dei movimenti giovanili e femministi e femminili  del ’68 che – dalla scuola alla famiglia – avevano resistito nel lungo dopoguerra alla modernizzazione italiana.

Il “Sessantotto delle donne” l’organizzazione del mondo femminile in gruppi, associazioni, movimenti, una rivoluzione culturale di lungo periodo di cui osserviamo ancora conseguenze e inadempienze.

Una storia delle donne che si  arricchì  in quegli anni di battaglie importanti alla conquista di maggiore libertà e parità  con la società civile  che diventava  protagonista

 

STORIA DEL DIRITTO DI VOTO ALLE DONNE.

Faccio un passo indietro per ricordare la proposta di  De Gasperi e  Togliatti,  insieme del 1945,  per allargare il corpo elettorale del Paese alle donne che votarono per la prima volta al referendum del 2 giugno ’46  che decise tra Monarchia e Repubblica ed esercitando  l’elettorato passivo in occasione della elezione dell’assemblea costituente con l’elezione delle 21 parlamentari nel ‘48 che parteciparono  alla redazione della carta Cost. che all’art.3  sancisce pari diritti e dignità sociale tra uomini e  donne in ogni campo. Un principio come sappiamo che dal ’48 attese almeno oltre 20 anni per l’attuazione

La presidente della Camera Boldrini durante il suo mandato ha istituito a Montecitorio la sala delle donne con i ritratti delle prime elette nelle istituzioni della repubblica ubicandola al primo piano  di palazzo Montecitorio, oltre il corridoio dei busti verso la sala della Regina, la sala di rappresentanza più grande che ospita le riunioni degli organi parlamentari e i convegni della Camera,    in corrispondenza  sottostante c’è il transatlantico, il corridoio che si vede spesso nei servizi televisivi  che consente l’ingresso nell’emiciclo, Aula parlamentare e l’ accesso al bouvette e al cortile d’onore.

Una particolarità tra i ritratti anche quello di una calabrese Caterina Tufarelli Palumbo prima donna, sindaco d’Italia  nel comune di San Sosti -madre di un avvocato, il vs collega l’avv Giorgio Pisani del foro di  Castrovillari

LA SPINTA FEMMINISTA

riprese poi col boom economico, negli anni ‘60 cambiarono pian piano le abitudini delle donne e la mentalità collettiva  sotto la spinta d movimenti femministi, femminili, cattolici, liberali, socialisti, per rivendicare  principi di uguaglianza e  porre l’attenzione ai temi  della sessualità, dell’aborto, della contraccezione, del divorzio.

Fu in quegli  anni  (60/70)  che maturò un neofemminismo teso alla conquista di diritti civili e politici sul paradigma dell’uguaglianza per la parità uomo-donna, una parità  economica, sociale, politica per una nuova legislazione destinata a modificare la vita sociale e democratica del nostro paese dalla legge sul divorzio (1970) al nuovo diritto di famiglia (1975), alla  istituzione dei consultori familiari (1975), la  regolamentazione dell’aborto del 1978, alla  parità sul lavoro(1977)l’accesso in  magistratura (1963), nel corpo di polizia nelle forze armate

PRIMA DELLA LEGGE SUL DIVORZO.

l’Italia sotto l’influenza  delle forti tradizioni cattoliche, era uno dei pochi Paesi occidentali che non prevedeva alcuna forma di divorzio, il matrimonio era indissolubile salvo eccezioni rare di annullamento da parte dell’organo giudiziario della Chiesa Cattolica, Sacra Rota, per questioni di natura canonica e non civile. Un tema molto sentito dalle donne che avvertivano come fosse arretrato il paese, una nota personale, ho  a casa la tesi di laurea di mia madre E.P in giurisprudenza nel 1941 a Napoli in diritto internazionale per comparare l’ istituto del divorzio nei diversi ordinamenti giuridici, le donne quando hanno potuto e possono in qualunque ruolo affrontano  temi di loro interesse

 

Le prime manifestazioni di piazza per rivendicare l’introduzione della legge sul divorzio furono promosse dal Partito Radicale, dai movimenti pro divorzio e nel 1965  e la prima pdl del socialista Loris Fortuna.

APPROVAZIONE LEGGE 898/1970

E l’ 1.12.1970 i parlamentari Radicali, di P.S.I., P.C.I, PLI approvarono la legge 898 che introdusse  nel sistema giuridico italiano, la Legge Fortuna-Baslini, rubricata “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio” che cambiò la vita  delle persone che vi fecero ricorso  che  permise la scioglimento del matrimonio civile o quello concordatario con cessazione degli effetti civili in presenza di alcune condizioni e impossibilità di proseguire la  convivenza coniugale.

Iniziati con l’approvazione della legge sul divorzio gli anni ‘ 70 furono densi di cambiamento per la societa’ italiana: il Paese aveva bisogno di riforme, il sistema legislativo doveva essere adeguato alla società democratica descritta dalla carta costituzionale.

La  legge fu subito oggetto di feroci critiche e opposizioni,

e l’Italia cattolica e antidivorzista chiese il referendum abrogativo.

I tempi per attivarlo furono molto lunghi, il 12 maggio ’74  l’Italia si recò alle urne per decidere se abrogare o meno la Legge Fortuna-Baslini io  non partecipai non avendo ancora diritto al voto.

REFERENDUM DIVORZIO

Ho un ricordo abbastanza nitido se pur adolescente di quegli avvenimenti importanti.

A queltempo  i temi dei diritti civili si discutevano molto in famiglia, a cena la sera a tavola i genitori che  ci spigavano il dibattito e  il dilemma tra famiglia da non dissolvere per i figli che ne avevano diritto e  la tutela del principio di laicità dello stato.

Nonostante l’oltranzismo di DC e MSI, della chiesa cattolica, 19 milioni di persone difesero il diritto al divorzio, ottenuto quattro anni prima, vinse  il fermo convincimento  di giovani, donne, ragazze per una  eguaglianza tra  generi, la partecipazione fu altissima: quasi l’88 % degli aventi diritto andò a votare e quasi il 60% scelse di salvare la legge sul divorzio

Fu una svolta epocale di un’Italia popolare che disse che i diritti civili non potevano essere un lusso  solo per le élite che  avviò il processo di evoluzione del diritto di famiglia che cambiò la vita soprattutto delle donne che videro riconosciuto dallo Stato il diritto a sottrarsi da situazioni coniugali di violenza e sopraffazione, tradimenti.

CAMBIAMENTI LEGISLATIVI

A seguire la legge sul divorzio la riforma del diritto di famiglia nel 1975 che  trasformò la struttura gerarchica della famiglia riconoscendo parità tra marito e moglie nel matrimonio e nella tutela giuridica dei figli, niente più “capofamiglia” maschio,nessuna limitazione al riconoscimento anche per le donne nubili madri dei figli nati fuori dal matrimonio, venne  istituita la separazione dei beni, la donna non avrebbe dovuto più premettere al proprio cognome quello del marito, per legge avrebbe mantenuto il proprio, finalmente, quello del marito  avrebbe potuto aggiungerlo.

 

Nel  1978 la legge sull’aborto che consentì   di interrompere la gravidanza volontariamente entro 90 gg  per motivi personali, se la salute del neonato o della madre fossero  a rischio entro 5 mesi e valutando le circostanze del concepimento, come ad es.  lo stupro.

Anche in qto caso la legge sottoposta a referendum nel 1981 e l’elettorato che salvò il diritto all’aborto

Nel 1981 anche l’abolizione del cosiddetto “matrimonio riparatore” e del “delitto d’onore”. Fino ad allora lo stupratore poteva sposare la sua vittima, una cosa aberrante ma ci volle il 1996 perché lo stupro venisse  diventasse  reato contro la persona  e i provvedimenti penali  per stalking e maltrattamenti regolamentati  nel 2013 con  l’obbligo di arresto immediato, denuncia irrevocabile, la vittima non poteva avere ripensamenti per timore o per minacce; la pena inasprita se l’atto violento in presenza di minori.

Le leggi che tutelano le donne dal femminicidio, dallo stalking,  dalla violenza domestica, sono state promulgate solo recentemente la L 122/2023 sulle procedure da seguire per i delitti di violenza domestica e di genere  e la L. 12/2023 che istituisce la comm bicamerale d’inchiesta

Manca all’appello la legge, sull’assegnazione del cognome dei figli. Ci ha pensato la Corte cost  l’1.6.22 a dichiarare  illegittima l’assegnazione esclusiva de cognome paterno ai nati:  Il neonato oggi assume il doppio cognome  dei 2 genitori o di uno solo discrezione  dei genitori.

Su questa materia la Corte cost. gia nel 2006 con  sentenza n. 61 riconobbe che « il  sistema di attribuzione del cognome fosse retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, di una tramontata potesta` maritale, non piu` coerente con i princıpi dell’ordinamento con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna   rimettendo  al legislatore la decisione per corrispondere al principio costituzionale di uguaglianza tra  generi in fatto di trasmissione dei cognome.

In quell’anno il 2006, ero parlamentare della repubblica, membro della Commissione giustizia e della bicamerale per l’infanzia e in linea con le esigenze di rispetto della pari dignita` tra coniugi, presentai tra le altre a mia prima firma la pdl n 1474  titolata – “Modifiche al codice civile e ad altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli”.

La pdl – facilmente reperibile sulla   pagina nel sito della Camera dei Deputati, nella scheda a mio nome e disponeva che l’ufficiale di stato civile, al momento della registrazione del figlio, su accordo dichiarato dai genitori, attribuisse al figlio il cognome del padre, o quello  della madre, o di entrambi in caso di mancato accordo in ordine alfabetico e il figlio avrebbe trasmesso, a sua volta al discendente a sua scelta uno dei 2 cognomi

Ma il Parlamento non legiferò per oltre 15 anni e ci ha dovuto pensare nel 2022 la Corte cost  a dichiarare  illegittima l’assegnazione esclusiva del cognome paterno ai nati disponendo appunto il doppio cognome  dei 2 genitori o di uno solo discrezione  dei genitori

MODIFICHE LEGISLATIVE ALLA L. SUL DIVORZIO

La legge 898 /1970 sul divorzio è stata nel corso degli anni modificata per adeguarsi ai cambiamenti sociali intervenuti e alle esigenze delle persone.

Il diritto divorzio è regolamentato dall’art 149 del Codice Civile italiano.

Nel 1978 con legge 436 furono introdotte  “ norme integrative alla legge.

Successivamente con legge n. 74  del 1987 “Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”,sn state  apportate  importanti modifiche  ponendo maggior attenzione alle esigenze e al benessere dei coniugi e dei figli stabilendo  nuove procedure e requisiti per semplificare e rendere più equo il processo di scioglimento del vincolo matrimoniale.

la legge dettagliando le modalità di conversione della separazione in divorzio, abbreviò  i tempi di separazione per il divorzio, fu ridotto il tempo previsto da cinque a tre anni dopo la separazione quindi una riduzione dei tempi per il divorzio;

La legge ha specificato  le procedure di richiesta di divorzio consensuale  e giudiziale e precisato ulteriormente le disposizioni sull’ obbligo di mantenimento, l’attribuzione della casa familiare, la divisione dei beni, il trattamento dei figli minori per proteggerne  il benessere con  valutazioni basate sull’interesse superiore del minore.

La successiva evoluzione della disciplina si è avuta col D.Legge n. 132 del 12 settembre 2014 ( convertito con modificazioni dalla L. n.162/2014) sulle misure urgenti di degiurisdì-zionalizzazione   agli articoli 6 e 12 ha introdotto la negoziazione assistita e il procedimento alternativo che permette ai coniugi, assistiti dai loro avvocati che svolgono un ruolo centrale di consulenza legale ai rispettivi clienti, per gestire la separazione o il divorzio per raggiungere un accordo amichevole, rendere le procedure più rapide rispetto al tradizionale percorso giudiziario riducendo tempi e costi del processo.

Gli aspetti oggetto di negoziazione assistita comprendono l’affidamento dei figli, le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, gli eventuali diritti di visita; l’attribuzione della casa familiare; la definizione degli alimenti in favore dei figli ed eventualmente dei coniugi;

L’accordo di negoziazione assistita per essere efficace va formalizzato con atto scritto, sottoscritto dalle parti, dai rispettivi avvocati e omologato dal presidente del tribunale.

Se l’accordo con la negoziazione assistita non viene raggiunto le parti possono ricorrere all’autorità giudiziaria.

La semplificazione in materia di separazione o divorzio,  permette oggi di separarsi o divorziare consensualmente anche senza obbligo di rivolgersi ad avvocati o tribunali, mediante un accordo davanti al Sindaco, quale Ufficiale di Stato civile, o suo delegato  ai sensi dell’art 12 del D.Legge 132/2014

La procedura parte con una specifica  richiesta congiunta al Sindaco o suo delegato, del Comune di residenza di uno dei coniugi, o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.

Durante il procedimento e/o all’atto della stipula dell’accordo, i coniugi hanno la facoltà di farsi assistere da uno o più avvocati, non c’è obbligo.

Per il divorzio occorre che sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziaria dei coniugi, oppure omologata da almeno 3 anni dalla data certificata la separazione consensuale, nel caso di negoziazione assistita da avvocati (art. 6), o dell’accordo concluso davanti l’ufficiale di stato civile (art. 12).

 

La  procedura, di natura consensuale porta all’accordo non essere oggetto di patti di trasferimento patrimoniale ( es passaggi di proprietà casa principale, gli assegni di mantenimento, ecc.).

 

Rispetto alle separazione e ai divorzi di natura giudiziale, la procedura davanti all’ufficiale di stato civile è rivolta, in via esclusiva, alle coppie che: non hanno figli minori, figli maggiorenni portatori di handicap grave, figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.

L’accordo dinnanzi all’ufficiale  di stato civile va trasmesso entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il competente Tribunale che lo autorizza se ritiene che l’accordo risponda all’interesse dei figli, altrimenti lo trasmette entro 5 giorni al Presidente del Tribunale che fissa( entro i  30 giorni) la comparizione delle parti.

Dinnanzi all’ufficiale di stato civile che ha ricevuto da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione/divorzio secondo le condizioni pattuite, sarà sottoscritto l’accordo che andrà confermato non prima di 30 gg ai fini di un eventuale ripensamento e la mancata comparizione nel giorno ed orario concordati, senza giustificato motivo determina mancata conferma dell’accordo.

Infine la L.55/2015 comunemente denominata “ sul divorzio breve”,  ha  ridotto ulteriormente i termini di scioglimento   ma la legge 74/1987 resta un riferimento fondamentale all’approccio legislativo al divorzio in Italia.

La Legge n.55/2015 titolata- Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi, ha ridotto i termini  di presentazione della domanda di divorzio:

la legge è stata approvata in via definitiva  dalla quasi totalità della Camera con 398 sì, solo 28 no e 6 astenuti

Un traguardo giunto dopo oltre 10 anni di discussioni in Parlamento.

La riduzione del tempo di attesa tra separazione e divorzio  scende a 1 anno  rispetto ai 3 previsti dalla normativa precedente  se l’addio è giudiziale, a 6 mesi se è consensuale.

Non cambia nulla se nella coppia ci siano o meno figli minori e  anticipa lo scioglimento della comunione legale, in caso di separazione giudiziale, al momento in cui il presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, in caso di separazione consensuale, alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione dei coniugi dinanzi al presidente, purché poi omologato.

 

CONCLUDO ringraziando per questa occasione di esporre la lunga transizione che ha attraversato la storia del divorzio in Italia, da un sistema basato sul principio di indissolubilità del matrimonio a un sistema aperto e flessibile, in grado di adattarsi -come abbiamo visto – alle mutevoli esigenze della società per  garantire il rispetto dei diritti individuali nelle relazioni familiari, restano lontanissimi -per fortuna-i tempi in cui le parti dovevano dimostrare la responsabilità causale del partner, di solito l’abbandono, la crudeltà o l’adulterio, oggi  si può divorziare semplicemente mostrando la propria volontà di non voler dar seguito all’unione matrimoniale.

 

 

 

 

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