Corso di aggiornamento Ordine Giornalisti Calabria CZ 4.6.2014 Uni Magna Grecia
“Informazione e tutela dei diritti minorili”
Marilina Intrieri
Garante infanzia e adolescenza Regione Calabria
DIRITTO ALL’INFORMAZIONE E DIRITTO DI CRONACA: informazione e tutela dei diritti minorili
Il diritto all’informazione ed il diritto di cronaca tra i diritti fondamentali di ogni società civile.
Con ciò mi riferisco sia all’aspetto inteso come diritto-libertà di informare che senza dubbio rientra nella più generale libertà di manifestazione del pensiero di cui all’art. 21 della Costituzione sia al diritto ad essere informati che pur non ricevendo una diretta tutela costituzionale (come avviene invece ad esempio all’art 5 della Costituzione tedesca o all’ art. 20-D della Costituzione spagnola) rinviene la sua tutela:
- sia indirettamente attraverso l’art. 21 della Costituzione –da intendere sia come diritto di ricevere informazioni sia come diritto di ricercarle- sulla base della giurisprudenza costituzionale che ha considerato questo diritto un «risvolto passivo della libertà di manifestazione del pensiero»
- sa in disposizioni normative internazionali (art. 19 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 1948; art. 10 CEDU; art. 19 Patto internazionale sui diritti civili e politici 1966; art. 11 Carta dei diritti fondamentali dell’U.E.).
D’altro canto ogni regime democratico necessita sempre di una pubblica opinione vigile e informata e questa esigenza generale di pubblicità, che si specificherebbe ulteriormente nel principio dell’accesso ai documenti delle pubbliche amministrazioni (l. n. 349/1986; l. n. 142/1990; d.lgs. 267/2000; l. n. 15/2005) che trova unico limite nella tutela del segreto.
E’ però evidente che un uso non corretto e sfrenato di detto diritto di informazione -soprattutto di un suo peculiare aspetto cioè del c.d. diritto di cronaca (o ius narrandi): il diritto, dunque, di raccontare ciò che avviene, con un eventuale commento- nel bilanciamento degli interessi coinvolti deve incontrare il limite dei diritti dei soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nella cronaca.
Tali limiti, come noto, sono rappresentati dalla tutela dell’onore (a protezione del quale è stato previsto l’istituto della rettifica), della riservatezza ( a tutela del quale opera il “Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”), del buon costume, della rilevanza della notizia, ma anche dello stesso ordine pubblico, così come in ambito politico nel limite imposto dalla c.d. par condicio . La norma che prevede l’obbligo di assicurare la parità di condizioni tra le forze politiche in occasione delle elezioni, incide, infatti, sulla stessa libertà di informare.
Il limite che maggiormente ci interessa in questa sede è quello del diritto alla riservatezza come tutela dell’individuo cui afferiscono direttamente o indirettamente le notizie contenute nell’attività di cronaca.
Come noto, il diritto alla riservatezza è frutto dell’elaborazione giurisprudenziale che lo ha collocato i diritti inviolabili menzionati dall’art. 2 della Costituzione.
Il testo, a tutti noto, recita:
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”
Vorrei soffermarmi un momento sul testo, perché è a questo testo cui dobbiamo fare riferimento nell’esaminare il rapporto diritto di cronaca e minori e soprattutto è a questo testo che si riferisce, in parte, una segnalazione compiuta da questo ufficio in merito alla divulgazione sul web e a mezzo stampa della notizia di una minore che compiva atti di masturbazione con una spazzola. Segnalazione e caso che esamineremo dettagliatamente nel prosieguo.
Nel suo secondo articolo la costituzione italiana, in discontinuità con la prassi affermatasi durante il regime fascista, assegna il primato all’individuo, rispetto allo Stato: i suoi diritti sono prima di tutto riconosciuti, e quindi preesistono e sono indipendenti dallo stato, e solo dopo vengono garantiti. Si riparte quindi dal fondamento del costituzionalismo liberale, nel quale si afferma l’esistenza di diritti innati dei cittadini, che lo stato deve soltanto riconoscere e regolare.
Nell’articolo 2 viene riconosciuto e affermato il valore del singolo individuo, la possibilità che possa sviluppare pienamente la propria personalità, che possa fare le proprie scelte, facendo valere i propri diritti e adempiendo ai propri doveri: come noto mi riferisco al principio personalistico cui è improntato il nostro ordinamento.
La costituzione riconosce così il valore della persona sia individualmente, sia in gruppo (nelle “formazioni sociali dove si volge la sua personalità”: la famiglia, gli mici, la scuola, i percorsi sociali collegati all’attività di molti ragazzi nello sport, musica, pittura etc.). Rispetto all’individuo e alle formazioni sociali, lo stato deve limitarsi a creare una cornice dentro la quale ognuno possa fare le proprie scelte.
L’art. 2 della Costituzione agisce come “valvola aperta”, rispetto alle trasformazioni dei diritti riconosciuti espressamente dalla nostra costituzione.
Oggi, ad esempio pone le basi per ricevere tutela nella rete, nei gruppi sociali ad essa legati: da facebook a twitter, dalle community alle relazioni nei giochi di ruolo on line etc.
A differenza del momento storico in cui è nato, e che vedeva un mondo dei diritti in espansione, oggi viviamo una situazione diversa: i diritti non sono più soltanto affermati e riconosciuti; il mondo dei diritti non è più un universo limpido e lineare. I diritti sono discussi, spesso si trovano in contraddizione profonda fra loro e il mondo dei diritti è oggetto di tensione e di riconoscimenti contraddittori. Pensiamo alla rete: nella rete possono circolare con una facilità estrema notizie (non tutte veritiere: sono noti i continui scoop di programmi come striscia la notizia in orine a notizie diffuse, anche via televisione, rilevatesi poi inesistenti), accessibili immediatamente ad adolescenti e spesso da questi non comprensibili.
Mi tornano in mente le parole a piena pagina di un minore -allontanato ex art. 330 c.c. da un Tribunale calabrese proprio nucleo familiare perché deleterio per la sua crescita psicofisica- nelle quali veniva dato pieno risalto (giustamente) alla sofferenza del minore, ma nessuno spazio alle motivazioni che avevano indotto il tribunale a proteggere il minore allontanandolo temporaneamente dalla propria famiglia di origine, nessuno spazio era dato per spiegare l’istituto dell’affidamento etero familiare, nulla era riportato in ordine alla tipicità dell’azione giudiziaria che necessariamente prevede il rientro in famiglia quando la patologia familiare si conclude, eppure era nota l’appartenenza del minore ad una famiglia di ‘ndrangheta ed è noto a tutti noi che viviamo ogni giorno questa realtà calabrese il pericolosissimo fenomeno dei minori di mafia e la loro triste fine.
Nello stesso senso lo spazio offerto a soggetti che per propaganda personale o per proprie battaglie strumentalizzano la notizia del dramma vissuto dal minore in proprio vantaggio. Non posso dimenticare la propaganda fatta in favore della concessione degli arresti domiciliari alla madre del piccolo Cocò, al riconoscimento dei loro diritti umani etc. che hanno portato il piccolo Cocò fuori dal carcere in cui era presente insieme alla mamma, al’accudimento di fatto da parte del nonno, una volta che la madre rientrava in carcere per la commissione di altro reato ed il ritrovamento del cadavere bruciato del piccolo Cocò, rinvenuto unitamente a quello del nonno e della sua compagna, in un’automobile. Altra segnalazione di cui parleremo meglio in seguito.
Le limitazioni al diritto di cronaca hanno la funzione di delimitare il concetto di interesse pubblico alla notizia, escludendo l’esistenza di un diritto della collettività a penetrare nella sfera privata di un individuo al solo scopo di soddisfare una curiosità morbosa, con evidente danno al soggetto che vive da dentro la notizia.
La segnalazione in ordine alla masturbazione della minore con una spazzola deve ricordarci che in generale, un fatto deve ritenersi privato (e rimanere riservato) quando la sua diffusione non ha alcuna utilità sociale. Quando, cioè, la collettività non può obiettivamente ricavare dalla sua conoscenza alcuna utilità. In assenza di questa, la divulgazione di un fatto privato cessa di servire l’interesse pubblico; e il diritto del singolo individuo alla riservatezza non può essere sacrificato senza il suo consenso.
E’ il cosiddetto principio di essenzialità dell’informazione, introdotto dall’art. 6, comma 1°, del codice di deontologia dei giornalisti, secondo cui “la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti”.
Come si nota agevolmente, la norma la norma ha l’evidente scopo di limitare la notizia al corpus dell’evento, in realtà consente tecniche di narrazione che finiscono per offuscare la regola dell’essenzialità. Qualsiasi “dettaglio” ricollegabile anche indirettamente al fatto “essenziale” può risultare “indispensabile” per garantire “l’originalità del fatto”, per meglio descrivere i “modi particolari in cui è avvenuto” o per la “qualificazione dei protagonisti”.
Per evitare ciò, soprattutto in casi di minori, ed ancora una volta torna in mente la vicenda della minore che compie atti di masturbazione.
In quest’ottica, va avvalorata una interpretazione del principio di essenzialità che poggi sulla obiettiva gravità del fatto notizia. Il grado di eccezionalità dell’evento è responsabile del depotenziamento del principio di essenzialità dell’informazione. Quanto maggiore sarà la gravità del fatto di cronaca, tanto maggiore sarà la domanda informativa. E, di conseguenza, più ampia la libertà di azione dell’organo di informazione nel narrare particolari e fatti privati ricollegabili anche indirettamente all’evento o ai loro protagonisti. E’, quindi, necessario comprendere se la divulgazione della notizia è utile alla collettività. Sarà possibile scandagliare la vita privata solo se e’ obiettivamente necessario farlo ai fini della notizia, ma anche in questo caso vi sono limiti che dipendono, ad esempio, dall’appartenenza del soggetto interessato ad una particolare categoria di soggetti, come ad esempio quella dei minori di età.
Quali sono le norme di riferimento in materia di diritto informazione e minori?
Il Trib. Milano in data 12-07-2001 ha chiarito che Le “Carte” deontologiche (oggi superate in alcune parti dalla nuova formulazione del codice) integrano le norme professionali. Le norme deontologiche fissate nella legge professionale inglobano le regole fissate nelle Carte approvate dalla Fnsi e dall’Ordine nazionale dei giornalisti. “Le prescrizioni contenute nelle carte di autoregolamentazione (Carta di Treviso e Carta dei doveri del giornalista) devono essere ritenute idonee a costituire un’esemplificazione del contenuto “in bianco“ delle norme regolamentari di cui agli articoli 2 e 48 della legge n.. 69/19633”.
- a) La Carta dei doveri dei giornalisti, indicando, tra i principi fondamentali a cui il giornalista deve ispirare il proprio ufficio professionale, il dovere fondamentale di rispettare la persona, la sua dignità e il suo diritto alla riservatezza, senza alcuna discriminazione, ripropone la disciplina speciale già vigente nella materia dei minori e dei soggetti deboli, prescrivendo il rispetto dei principi sanciti dalla Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e delle regole sottoscritte con la Carta di Treviso per la tutela della personalità del minore, sia come protagonista attivo, sia come vittima di un reato. In particolare dispone che il giornalista non pubblica il nome o qualsiasi elemento che possa condurre all’identificazione dei minori coinvolti in casi di cronaca; evita possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti; valuta comunque se la diffusione della notizia relativa al minore giovi effettivamente all’interesse del minore stesso.
- b) La Carta di Treviso “per una cultura dell’infanzia“, approvata e sottoscritta, in collaborazione con Telefono Azzurro, dalla FNSI e dall’Ordine dei giornalisti, ribadisce che il rispetto per la persona del minore richiede il mantenimento dell’anonimato nei suoi confronti, il che implica la rinuncia a pubblicare elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla sua identificazione.
- c) “Il Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica” oggi ha forza di legge. L’articolo 7 dedicato ai minori assorbe la Carta di Treviso. Oggi è l’Allegato A del Dlgs n. 196/2003 o Testo unico sulla privacy (che ne parla all’articolo 139).
Art. 7 “Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla “Carta di Treviso”.
In linea con il Cpp e con le norme sul processo minorile, il Codice vieta la pubblicazione dei nomi (e delle immagini) dei minori coinvolti in fatti di cronaca e di particolari in grado di condurre alla loro identificazione, con particolare attenzione al minore coinvolto nella qualità di parte o di testimone in un procedimento giudiziario.
La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati. Il diritto del minore alla riservatezza (articolo 16 della Convenzione internazionale del fanciullo recepita nel nostro ordinamento con la legge n. 176/1991) deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca.
MINORI E GIUDIZI: Vediamo qualche esempio, il caso Cruz
“Richiesto di un provvedimento urgente ex art. 700 Cpc a tutela della privacy e dell’immagine di un minore, il giudice deve considerare prioritaria la protezione della personalità minorile, rispetto all’esercizio del diritto all’informazione, allorché quest’ultimo abbia a svolgersi con la pubblicazione diffusa e la divulgazione incontrollata dell’immagine del minore, balzato, non per sua volontà, alla notorietà della cronaca nazionale a seguito di vicende giudiziarie di carattere familiare (adottivo) a lui facenti capo (il minore, appena treenne e proveniente dal c.d.Terzo mondo asiatico, era stato tallonato, anche a scuola, con assiduità da fotografi e reporters collegati a mass-media di larghissima diffusione)” (Pret. Torino-Chieri, 19 dicembre 1989, Dir. Famiglia, 1990, 572).
Qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla “Carta di Treviso”.
Secondo la Carta, la pubblicazione nell’interesse del minore presuppone, comunque, l’assenso dei genitori, ed è limitata “ai casi di rapimento o di bambini scomparsi”. L’articolo 97 della legge 633/1941 afferma peraltro “non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata …..da necessità di giustizia o di polizia” (è il caso dei bambini scomparsi o rapiti). In queste circostanze non c’è bisogno dell’assenso dei genitori, basta la disposizione del giudice di rendere note (e, quindi, pubblicabili) le immagini.
Non è conforme alle norme sulla privacy la ingiustificata pubblicazione da parte di un quotidiano di notizie riguardanti una minore della quale erano state riportati, in un articolo riguardante la sua presunta fuga da casa, oltre al nome, al cognome, all’indicazione della scuola frequentata, anche notizie sul suo stato di adozione e la sua origine etnica.
Peraltro la pubblicazione di un tale dato poteva rivelarsi fortemente lesiva della personalità della minore, nel caso in cui, in ipotesi, la condizione di adottata non le fosse ancora nota o non fosse conosciuta nell’ambito dei luoghi e delle persone da lei frequentate.
L’Autorità Garante, intervenendo sul delicato bilanciamento tra libertà di informazione e tutela del minore, ha ribadito la necessità che i giornalisti operino una attenta valutazione sull’oggettivo interesse dei minori quando pubblicano notizie che li riguardano. E questo anche allo scopo di evitare spettacolarizzazioni e strumentalizzazioni che possano compromettere il loro processo di maturazione e il loro libero ed armonico sviluppo.
Esaminando il caso sottopostole, l’Autorità ha sottolineato che il Codice di deontologia dei giornalisti, nello stabilire speciali cautele a tutela della riservatezza del minore, configura la possibilità che il giornalista divulghi dati personali affidando però a quest’ultimo la responsabilità di valutare che tale pubblicazione non sia lesiva della personalità del minore e risponda ad un suo interesse oggettivo. Alla luce di tale disposizione esiste, dunque, un margine di autonomia in capo al giornalista nell’apprezzare le modalità attraverso cui perseguire tale interesse, applicando i principi alle circostanze del caso.
Le informazioni riportate nell’articolo, ha osservato inoltre l’Autorità, non rappresentavano un elemento immediatamente utile al fine di facilitare il ritrovamento della minore e la loro diffusione non risultava essenziale all’interesse pubblico della vicenda In questo modo, ha concluso il Garante, sono state violati la legge sulla privacy e il Codice deontologico, nonché il complesso delle norme in materia di adozione nella parte in cui tutelano il diritto del minore a vedere riconosciuta la propria identità e la nuova dimensione affettiva (legge 184/1993 e legge 149/2001), le quali affidano altresì ai genitori adottivi la scelta sui modi e i termini per informare il minore della sua condizione.
Si sono verificati alcuni casi di violenza sessuale su minori, in relazione ai quali, in molti servizi giornalistici di stampa e televisione, le giovani sono state identificate personalmente o mediante inequivocabili riferimenti che ne rendevano agevole l’identificazione.
Un tale comportamento, come il Garante ha avuto più volte occasione di sottolineare, non si pone in contrasto soltanto con i limiti stabiliti dal Codice di deontologia, ma può rappresentare innanzitutto una violazione di norme penali, poste a tutela dei minori e delle vittime della violenza sessuale. Si tratta, specificamente, dell’articolo 13 del Codice di procedura penale per i minorenni (Dpr 448/ 1988) e dell’articolo 734/bis del Codice penale introdotto dalla legge 15 febbraio 1996 n. 66 sulla violenza sessuale, norme rafforzate dalla recente legge 3 agosto 1998 n. 269 sulla pedofilia.
- La legge n. 112/2004 a tutela dei minori vieta “ la pubblicazione delle generalità e dell’immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni. Il tribunale per i minorenni, nell’interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione”. Il Codice di procedura penale (art. 114, comma 6) – potenziato dalla “legge Gasparri” 112/2004 – non ammette deroghe: l’ordinamento giuridico della Repubblica protegge lo sviluppo psichico dei bambini. La “legge Gasparri” ha aggiunto questo passaggio: “È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni”. Anche l’articolo 50 del Dlgs 196/2003 (Testo unico sui dati personali), richiamato l’articolo 13 del Dpr n. 448/1988, contiene “il divieto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale”.
Il comma 1 dell’articolo 10 della medesima norma impegna “1e emittenti televisive a osservare le disposizioni per la tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002”. Il diritto di cronaca, quindi, non abbraccia la pubblicazione di notizie e immagini idonee a consentire l’identificazione di un minore.
Qualche sentenza di condanna per violazione norme in tutela dei minori:
La Corte costituzionale, con la sentenza 112/1993, ha vincolato i giornalisti: a) all’obiettività e dall’imparzialità dei dati forniti; b) alla completezza,dalla correttezza e alla continuità dell’attività di informazione erogata; c) al rispetto della dignità umana, dell’ordine pubblico, del buon costume e del libero sviluppo psichico e morale dei minori. Nel concetto di tutela della dignità della persona – intesa come barriera all’esercizio del diritto di cronaca e di critica – rientrano le generalità e le foto di un minore: “Il comportamento tenuto dal giornalista estensore nonché dal direttore della testata che ha pubblicato un articolo in cui vengono riportate le generalità e le foto di un minore, è idoneo a violare le norme di legge dettate a tutela della personalità altrui (“sub specie“ di lesione della normativa a tutela dei minori, come approvata dalla convenzione di New York e recepita nel nostro ordinamento con l. 27 maggio 1991 n. 176) nonché ad essere valutato come non conforme al decoro ed alla dignità professionali così da compromettere anche la dignità dell’Ordine (“sub specie“ di violazione di precisi intendimenti fatti propri dalla categoria con la sottoscrizione delle carte di autoregolamentazione)”. (Trib. Milano 12-07-2001;). La tutela forte dei minori è presente in questa massima giurisprudenziale: “Nel bilanciamento tra i valori, ambedue costituzionalmente protetti, del diritto all’informazione e di quello all’integrità psichica e morale dei minori, deve prevalere quest’ultimo. Ne consegue che deve ritenersi illecita, ai sensi dell’art. 15 comma 10 l. 6 agosto 1990 n. 223, la diffusione delle immagini di un procedimento penale, quando la vicenda processuale abbia ad oggetto crimini particolarmente efferati, e suscettibili di incidere negativamente sulla sfera psichica ed emotiva del minore”. (Trib. Roma 27-12-1999; Rai-Tv c. Garante radiodiffusione editoria).
Di grande importanza è, ovviamente, il ruolo svolto dai consigli dell’Ordine dei Giornalisti ai quali, attraverso funzioni sanzionatorie, è affidato il compito di prendere provvedimenti nei confronti dei loro iscritti che compiono atti di diffusione delle notizie ed esercizio del diritto di cronaca in violazione delle norme poste in tutela dei minori. Ecco qualche provvedimento emesso dal consiglio dell’ordine dei giornalisti della Lombardia:
- I bambini sbattuti in prima pagina.Con una decisione del 15 gennaio 1996 , il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia ha ribadito che i nomi dei bambini, coinvolti in tristi storie, non possono essere sbattuti sulle pagine dei quotidiani e delle riviste. All’articolista è stata inflitta la sanzione dell’avvertimento. E’ parsa al Consiglio fuori di dubbio la buona fede del collega, non solo, ma anche sono apparsi evidenti gli aspetti morali del suo comportamento, ispirati all’esperienza di padre adottivo, oltre che all’indignazione per l’insipienza del Tribunale dei minori e per l’inattività degli assistenti sociali.
Tuttavia il Consiglio non può accettare la tesi difensiva che altri organi di stampa e televisivi avevano già pubblicato il fatto con nomi e cognomi.
- Non è consentito pubblicare le generalità dei “dannati del sesso”, perché rendono possibile l’identificazione dei figli. Sanzionato l’autore dell’articolo.
Nella seduta del 18 dicembre 1996 il Consiglio ha esaminato la richiesta-esposto inviata il 9 dicembre dalla Procura generale della Repubblica (con allegate le note del Presidente del Tribunale dei Minorenni e del Procuratore della Repubblica presso la Pretura). Il Pg chiedeva l’inizio di un procedimento disciplinare relativo a un articolo (“i dannati del sesso“) pubblicato sull’inserto “La Repubblica delle Donne“ allegato al quotidiano “la Repubblica“ del 3 settembre 1996, a firma del giornalista professionista XF, “segnalando che nel testo dell’articolo, venivano citati i nomi di genitori e parenti condannati per abuso sessuale su minori e che tali indicazioni, unitamente alla pubblicazione di fotografie di tali persone consentivano di risalire all’identità dei minori stessi“.
Il capo d’incolpazione è il seguente: “XF ha scritto e firmato l’articolo “I dannati del sesso“, comparso su “La Repubblica delle Donne“, allegato al quotidiano “La Repubblica“ del 3 settembre 1996. In esso, il giornalista citava con nome e cognome, e in taluni casi con fotografie, alcuni padri e zii che sono stati condannati per abuso sessuale sui minori, cosicché questi ultimi potevano venire identificati con facilità”.
Questa la difesa dell’incolpato:
- a) dichiara di aver sempre osservato i principi della Carta di Treviso, ma di non poter venir meno ad altri principi del nostro lavoro, in particolare al diritto alla parola per chi è fatto “oggetto di una notizia;
- b) si dice certo che i giornalisti non possono decidere a quale genere di carcerati sia riconosciuto il diritto alla parola e a quali no;
- c) esprime il sospetto che proprio la scelta di “dare voce“ ai detenuti abbia provocato la reazione della magistratura, e in particolare della Procura, irritata perché si permetteva ai condannati di porre in discussione i metodi investigativi.
Il Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia ha rilevato che XF non contesta il fatto, ma considera la denuncia come una reazione della magistratura inquirente. Questa supposizione non è rilevante, sia perché è una mera supposizione, sia perché l’origine della richiesta della Procura generale della Repubblica sta in una segnalazione del Presidente del Tribunale dei minorenni, sia infine perché la pubblicazione dei nomi e cognomi di persone che possono far risalire ai minorenni attori o vittime (in questo caso vittime) è espressamente proibita dall’art. 13 del Dpr n. 488/1988 nonché dalla “Carta dei doveri del giornalista“ e dalla “Carta di Treviso“; e contrasta con i doveri imposti dall’articolo 2 della legge professionale.
“Dare voce“ agli imputati o ai condannati per qualunque reato è sicuramente una scelta giornalistica condivisibile; XF avrebbe potuto compiere tale scelta, nel caso in questione, riportando le tesi dei condannati ma senza indicarne il nome e cognome e senza mostrarne le immagini. Sono proprio questi gli elementi che costituiscono violazione della legge e in particolare della “Carta dei doveri del giornalista” e della “Carta di Treviso”, e che non potevano essere negati.
- Minori e informazione.L’Ordine dei Giornalisti della Lombardia ha chiesto, nel corso del 1996, la collaborazione degli Uffici del Pm sparsi nel territorio regionale con l’intento di contrastare efficacemente la pubblicazione delle generalità e delle immagini dei minori coinvolti come testimoni, parti lese o danneggiati in procedimenti penali. E dunque, di ogni violazione del divieto di pubblicazione (delle generalità e dell’immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato) commessa dai giornalisti il pubblico ministero informa l’organo titolare del potere disciplinare. L’articolo 13 del Dpr n. 488/1988 (processo penale a carico di imputati minorenni) vieta «la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento». L’articolo 16 della legge 27 maggio 1991 n. 176 (Convenzione Onu 1989 sui diritti del bambino) dice: «Nessun fanciullo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a lesioni illecite del suo onore e della sua reputazione. Ogni fanciullo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o atteggiamenti lesivi». Il Consiglio può agire senza attendere la sollecitazione del Pm, perché, come stabilisce l’articolo 2 della legge professionale, la libertà d’informazione e di critica, diritto insopprimibile dei giornalisti, è «limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui». La libertà di informazione, quindi, deve rispettare tutte le norme poste dal legislatore a tutela dei diritti della persona.
Il Consiglio ha, invece, sanzionato con l’avvertimento il redattore di un periodico su segnalazione del Pg. Il giornalista è autore di un articolo nel quale «venivano citati i nomi di genitori e parenti condannati per abuso sessuale su minori e che tali indicazioni, unitamente alla pubblicazione di fotografie di tali persone consentivano di risalire all’identità dei minori stessi“.
Sanzionato con l’avvertimento il redattore di un quotidiano, che aveva pubblicato nome, cognome e foto di un bambino disabile picchiato in una scuola.
- Informazione e minori –26 marzo 1998Il Consiglio ha emesso numerose decisioni sul tema. Una delle più significative riguarda il direttore di un giornale popolare, che è stato sospeso per due mesi dalla professione, perché è venuto meno ai suoi doveri e ai suoi obblighi.. La pubblicazione del nome e del cognome nonché della fotografia di una minorenne è espressamente proibita dall’art. 13 del Dpr n. 488/1988, dall’articolo 114 (punto 6) del Cpp nonché dalla “Carta dei doveri del giornalista“ e dalla “Carta di Treviso“ (I e II); e contrasta con i doveri imposti dall’articolo 2 della legge professionale, mentre l’articolo 16 della Convenzione Onu sui diritti del bambino (Convenzione recepita nella legge n. 176/1991 e nel vigente Cnlg) vieta interferenze arbitrarie o illegali nella vita dei fanciulli.
Il riferimento nel capo d’incolpazione ai vincoli del Cpp e del processo minorile vale come richiamo generale di un principio di civiltà giuridica. Il principio del divieto di pubblicazione delle generalità e delle fotografie di un minorenne – regola generale che non ammette deroghe – potrebbe, infatti, reggere autonomamente incrociando e integrando l’articolo 2 della legge n. 69/1963 e i valori affermati nelle Carte dei doveri e di Treviso. Nel concetto di rispetto della persona (compreso nell’articolo 2 della Costituzione) rientra ampiamente anche la tutela del minorenne dalle interferenze arbitrarie o illecite nella sua vita privata (articolo 16 della Convenzione Onu sui diritti del bambino). L’ordinamento giuridico protegge lo sviluppo psichico e il processo di maturazione del bambino. Anche le Carte dei doveri e di Treviso fanno parte di questo ordinamento, perché, come afferma la sentenza n. 7543 del 9 luglio 1991 (Mass. 1991) della Cassazione civile .
La tutela della persona, e soprattutto di un minorenne, coinvolge valori fondamentali della Carta costituzionale (onore e reputazione, diritto alla riservatezza, salute intesa come sviluppo psichico) che non possono essere “invasi” dal diritto di cronaca. I dati sensibili, intimi e privati di una persona (in questo caso minorenne) non devono alimentare le pagine di cronaca dei giornali. Soprattutto quando gli articoli possono ferire il processo formativo e la crescita psichica di un minorenne.
Va affermato che un direttore di testata è responsabile di tutto quel che viene pubblicato sul giornale ed è anche responsabile dell’autonomia professionale dei suoi redattori; autonomia professionale che, come afferma l’articolo 1 del Contratto nazionale di lavoro giornalistico Fnsi-Fieg (avente forza di legge erga omnes ex Dpr n. 153/1961), poggia tutta sui principi etici affermati dalla legge n. 69/1963 sull’ordinamento della professione giornalistica. Il direttore, che ha un dovere di lealtà verso i lettori del suo giornale, deve sempre operare in modo tale da rafforzare il rapporto di fiducia tra stampa e pubblico.
In questo senso si esprime anche la giurisprudenza più recente di cui si riportano due massime:
1) In assenza di tipizzazione dei comportamenti illeciti sul piano disciplinare, la rilevanza deontologica dei comportamenti del giornalista va teleologicamente valutata in rapporto all’obbligo di comportarsi in modo conforme al decoro ed alla dignità professionale e tale da non compromettere la propria reputazione o la dignità dell’Ordine sancito dall’art. 48 1. n. 69 del 1963 nonché al dovere di lealtà e buona fede ed all’obbligo di promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione tra giornalisti ed editori e la fiducia tra la stampa ed i lettori sanciti dall’art. 2 della legge medesima. (App. Milano, 18 luglio 1996; Foro It., 1997, I, 919)
2) Oltre all’obbligo del rispetto della verità sostanziale dei fatti con l’osservanza dei doveri di lealtà e di buona fede, il giornalista, nel suo comportamento oltre ad essere, deve anche apparire conforme a tale regola, perché su di essa si fonda il rapporto di fiducia tra i lettori e la stampa. (App. Milano, 18 luglio 1996; Riviste: Foro Padano, 1996, I, 330, n. Brovelli; Foro It., 1997, I, 938).
- Il diritto dei minori alla riservatezza 23 marzo 2000– Censurato il direttore di una rivista, che si è occupata della storia controversa di un minore. Va detto subito che l’articolo va contro gli interessi del minore. Il settimanale si è fatto semplicemente portavoce delle tesi della madre senza alcuna considerazione critica. E’ impensabile che i giudici, che hanno preso il provvedimento, abbiano agito con leggerezza e contro gli “interessi” del minore. La pubblicazione del nome del bambino -identificabile attraverso le generalità della madre – nonché della fotografia (anche se schermata) è, infatti, espressamente proibita dalla “Carta dei doveri del giornalista“ e dalla “Carta di Treviso“; e contrasta con il dovere del rispetto della persona imposto dall’articolo 2 della legge professionale, mentre l’articolo 16 della Convenzione Onu sui diritti del bambino (Convenzione recepita nella legge n. 176/1991 e nel vigente Cnlg) vieta interferenze arbitrarie o illegali nella vita dei fanciulli. L’ordinamento giuridico italiano (anche attraverso il “Codice sulla privacy”) proibisce ai giornalisti di occuparsi di minori al centro di vicende che, se rese pubbliche, possano compromettere lo sviluppo della loro personalità. Tale norma non ammette deroghe. La tutela della persona, e soprattutto di un minorenne, coinvolge valori fondamentali della Carta costituzionale (identità personale, diritto alla riservatezza) che non possono essere “invasi” dal diritto di cronaca. Un articolo può avere conseguenze, anche gravi, sul processo formativo e sulla crescita psichica di un bambino, esponendolo a una “pressione” esterna continua nel tempo.
- La tutela dei minori e della dignità della persona 29 marzo 2001. Non è lecito pubblicare immagini “agghiaccianti” e “bestiali” di bambini mentre vengono violentati. Chi opera questa scelta (come ha fatto il direttore di Libero) si colloca fuori dalla Costituzione e, quindi, dall’Ordine professionale, che, in linea con il dettato della carta fondamentale della Repubblica, vuole la professione esercitata in conformità ai doveri della correttezza e del rispetto della persona umana nonché del rispetto della reputazione del singolo iscritto all’Albo e della dignità dell’Ordine.
L’articolo 21 della Costituzione, al comma 6, vieta “le pubblicazioni a stampa contrarie al buon costume”. E’ l’unico limite che l’articolo 21 pone alla libertà di manifestazione del pensiero. L’articolo 15 della legge n. 47/1948 sulla stampa recita: “Le disposizioni dell’art. 528 del Cp si applicano anche nel caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale e l’ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti”. “Per la sussistenza del reato di pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante previsto e punito dall’art. 15 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 deve ritenersi sufficiente, sul piano oggettivo, l’idoneità delle immagini pubblicate ad offendere il comune sentimento della morale, nel cui concetto non può non essere ricompreso il sentimento della pietà verso i defunti, e sul piano soggettivo, il dolo generico, consistente nella cosciente volontà di pubblicare immagini impressionanti e raccapriccianti recanti in astratto detta idoneità, mentre è irrilevante lo scopo perseguito dall’autore di mantenere viva l’esecrazione e la condanna per il fatto cui le immagini si riferiscono” (Trib. Roma, 3 febbraio 1995);
- Il diritto del minore a crescere senza aggressioni e invadenze prevale sul diritto di cronaca.Questo principio è stato enunciato dalla sezione prima civile della Corte d’Appello di Milano nel procedimento a carico del direttore e di un redattore di “Oggi”. Il settimanale aveva pubblicato un ampio servizio dedicato a una bambina un tempo contesa e ne aveva reso note le generalità. Con deliberazione del 27 ottobre 1997 il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia aveva sanzionato con la censura e l’avvertimento il direttore e il redattore, rilevando che la pubblicazione del nome e cognome della minorenne, nonché la riproduzione della sua fotografia, nel contesto di un fatto che non aveva alcun interesse pubblico, dovevano intendersi proibite dalla “Carta dei doveri del giornalista“, dalla “Carta di Treviso“ e dall’art. 16 della Convenzione Internazionale sui diritti dell’Infanzia del 1989 ed era contrastante con i doveri imposti dall’art. 2 della legge professionale circa il rispetto della persona come limite invalicabile del diritto di cronaca. Il provvedimento poi era stato confermato dal Consiglio nazionale e dal Tribunale civile di Milano. Le motivazioni della Corte d’Appello sono esemplarmente attuali.
L’illecito disciplinare contestato ai due appellanti, nella rispettiva qualità di direttore responsabile del settimanale “Oggi“ e di giornalista autore del servizio, riguarda la pubblicazione di un articolo, con interviste e fotografie, da cui è stata riproposta la vicenda assai nota di “Serena Cruz“. Questo era il nome di fantasia della bambina, del cui caso le cronache si erano occupate sei anni prima, quando dal Tribunale dei minori di Torino era stata affidata in adozione ad una nuova famiglia con un provvedimento che aveva suscitato clamore e vaste polemiche, perché la minore era stata sottratta alla coppia di coniugi che l’aveva introdotta in Italia in violazione della normativa sulle adozioni internazionali. La pubblicazione del nome e del cognome, nonché della fotografia di una minorenne, unitamente a quella di indicazioni idonee ad identificare la famiglia adottiva (località geografica di residenza ‑ “splendida“ cascina sulle colline dell’Astigiano ‑, cognome e nome dei genitori e loro figli, origine e professione del padre) è stata valutata dagli organi di disciplina e dal tribunale quale violazione di plurime norme (anche di legge), dettate a tutela della personalità altrui, con specifica lesione della normativa a tutela dei minori, ed in contrasto con i doveri imposti dall’art. 2 della legge professionale. Il consenso espresso dai genitori adottivi della minore non è stato giudicato idoneo ad escludere la rilevanza e la illiceità delle violazioni contestate, apparendo fondato su motivazioni rispondenti più al loro interesse personale che a quello specifico della minore. Gli appellanti non contestano la rilevanza della speciale normativa richiamata in atti, e non negano i presupposti di fatto su cui si è aperto il procedimento, ma eccepiscono che le regole richiamate non possono essere interpretate nel senso di prescrivere un divieto assoluto e rigido di occuparsi di vicende relative a minori, poiché un’interpretazione siffatta impedirebbe ‑ contro ogni regola e principio ‑ l’esercizio di qualsivoglia forma di cronaca e di informazione loro relativa.
La Corte non disconosce l’astratta validità, nei limiti che si diranno, della regola richiamata in atto di appello, ma ritiene che per le particolarità del caso specifico l’appello sia comunque infondato e da respingere.
Tutte le disposizioni richiamate, la cui efficacia e validità nella disciplina dell’attività di giornalista non è controversa fra le parti, non escludono, dunque, il diritto di cronaca, e non pregiudicano in assoluto l’esercizio della libertà di stampa e di informazione, che costituiscono beni fondamentali di ogni civile ordinamento e rappresentano un diritto assicurato anche nei confronti e a favore degli stessi minori (cfr. artt. 13, 16, 17 della convenzione di New York).
Le disposizioni in esame, però, riaffermando il dovere di tutela della personalità del minore e disciplinando le concrete modalità secondo cui il diritto (dovere) di cronaca può essere esercitato quando il fatto coinvolge un minore, fissano un preciso discrimine fra modalità lecite e modalità illecite della cronaca. Può, pertanto, condividersi l’osservazione degli appellanti che nessuno dei principi della deontologia professionale, quali in particolare possono ricavarsi dall’adesione dei giornalisti iscritti alle regole richiamate, valga ad impedire in assoluto l’esercizio di qualsivoglia forma di cronaca e informazione.
Tuttavia, è temerario pensare che la violazione dei precetti che regolano l’esercizio del diritto di cronaca non sia sanzionabile; ed è infondata l’opinione che, anche in caso di grave inosservanza delle prescrizioni sulla tutela dei minori, la liceità del comportamento del giornalista possa essere recuperata e desunta con un giudizio non “ex ante“, bensì “ex post“, il cui esito sia fatto dipendere da un esame condotto sul minore per valutare eventuali disturbi arrecati alla sua personalità.
La valutazione del rispetto dei principi deontologici attiene al comportamento del giornalista, il cui operato deve conformarsi alle regole accettate e prescritte; da queste si ricava che l’osservanza dell’anonimato è generalmente funzionale alla protezione dell’interesse del minore, in quanto idonea ‑ in sè ‑ a prevenire i pericoli di una compromissione del naturale e regolare processo di crescita e maturazione, che (come fondatamente rilevano il Consiglio nazionale e il procuratore generale) potrebbe risultare “disturbato o deviato da spettacolarizzazione del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi” (così cfr. Carta di Treviso).
Ed è questo, nella sua specifica e concreta consistenza di fatto materiale, l’addebito contestato che segna limiti ed oggetto del presente giudizio, così come indicati nel provvedimento di apertura del procedimento disciplinare del primo agosto 1997; e su questo addebito si fonda anche la ragione decisiva della pronuncia sia degli organi disciplinari dell’Ordine dei giornalisti, sia del Tribunale.
Il superamento dei limiti fissati dalle norme di legge e deontologiche fa ritenere fondato l’addebito.
Nel caso in esame il ripristino di una situazione di tranquillità era da valutare essenziale ed era utile impedire che la minore fosse resa identificabile e venisse dunque riportata al centro attuale dell’attenzione dall’articolo pubblicato sul settimanale, essendo così resa avvicinabile quantomeno dal settore di pubblico territorialmente più contiguo: dal ritorno alla notorietà del suo caso, la minore poteva essere indotta a rivivere i traumi derivanti da una certa morbosità del precedente clamore, quando, nell’immediatezza dei fatti, per consentirle di recarsi in asilo, era stato indispensabile che l’edificio (come “in stato d’assedio’) fosse “circondato dai carabinieri che dovevano proteggere la bambina“ (vd. in questi termini l’articolo in questione, pag. 45 del settimanale): il carattere potenzialmente devastante di tali conseguenze doveva essere valutato e doveva portare a scelte più coerenti con le finalità di tutela dei minori recepite fra le regole deontologiche professionali.
FINE
SEGNALAZIONE PER MINORE CHE COMPIE ATTI DI AUTOEROTISMO
Oggetto: diffusione notizie a mezzo stampa e web concernenti minore e diffusione forzata di video contenti atti di autoerotismo.
In ordine alla proliferazione di notizie concernenti la diffusione di un video nel quale sono presenti atti di autoerotismo ad opera di una minore si vuole evidenziare quanto segue:
- Molte delle notizie riportate non rivestono il carattere dell’essenzialità
- Una lettura d’insieme delle notizie fornisce una serie di particolari che consentono di identificare la minore (a mero titolo esemplificativo l’indicazione dell’iniziale del nome ella minore e la scuola frequentata)
- La diffusione, quasi ossessiva, di tali notizie, invece di spegnere l’attenzione sull’evento e consentire alla minore di tornare pian piano alla normalità non fanno altro che fomentare e diffondere evento e reazioni
- La diffusione delle notizie non corrisponde all’interesse della minore coinvolta. L’esasperazione dell’evento e della sua diffusione si mostrano potenzialmente idonei a scatenare reazioni della minore pericolose per la sua crescita psicofisica, non vi è dubbio, infatti, che, come già rilevato da una parte della stampa, la minore possa giungere anche a gesti estremi di autolesionismo in grado di compromettere e ledere il suo diritto alla vita.
CONSIDERATO
– che l’articolo 21 della Costituzione repubblicana sancisce la libertà di stampa
-che la legge professionale n. 69/1963 nel riconoscere la libertà di informazione dei giornalisti con l’unico limite della tutela della personalità altrui. E che, pertanto, pur essendo i diritti di libertà d’informazione e di critica dei diritti insopprimibili, questi trovano quale limite il rispetto della persona umana.
– che il “Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica” vieta di fornire notizie o di pubblicare immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesivi della dignità della persona
– Che nel bilanciamento dei valori sopra indicati “il principio costituzionale della tutela della dignità della persona prevale sul diritto ‘insopprimibile’ di cronaca”. Come già rilevato nel 2007 dal medesimo consiglio dell’ordine dei giornalisti. Il diritto di cronaca e di critica arretra dinnanzi alla tutela della dignità della persona (diritto inviolabile dell’uomo riconosciuto e tutelato dall’articolo 2 della Costituzione).
– che la Carta dei doveri dei giornalisti, indica tra i principi cui deve ispirarsi l’ufficio del giornalista il dovere fondamentale di rispetto della persona e della sua dignità .
– che la carta di Treviso che, come noto, disciplina i rapporti dovere di cronaca e tutela minorile impone al giornalista di non pubblicare elementi che, anche indirettamente, possano condurre all’identificazione dei minori coinvolti in casi di cronaca ed impone il dovere di evitare possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti del fatto di cronaca. Prescrive, inoltre, di valutare se la diffusione della notizia relativa al minore giovi effettivamente all’interesse del minore stesso.
-che L’articolo 7 del “Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica recita “Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla “Carta di Treviso”.
– Che la Legge 122/2004 inoltre sancisce che è “vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni.
– che la Corte costituzionale ha vincolato i giornalisti (sent. n. 112/1993), tra l’altro, al rispetto della dignità umana, dell’ordine pubblico, del buon costume e del libero sviluppo psichico e morale dei minori.
– che la Convenzione di New York sancisce il divieto di interferenze arbitrarie nella vita dei minori.
Per quanto sopra esposto si
SEGNALA
L’eco suscitato dalla notizia rischia di incidere negativamente sulla crescita psicofisica della minore (soprattutto in relazione ai fondamentali fenomeni sociali di inclusione-esclusione).
La violazione dei diritti alla privacy della minore, la violazione delle norme concernenti i minori coinvolti in fatti di cronaca, la strumentalizzazione della notizia, anche ai fini indirettamente pubblicitari ma soprattutto il forte rischio a cui si espone la minore qualora dette attività dovessero continuare.
INVITA
Per il bene e la sicurezza psico-fisica della minore coinvolta, le Autorità in indirizzo, ciascuna per le proprie competenze, ad assumere ogni atto necessario o semplicemente utile alla tutela della minore volto a far cessare la diffusione di notizie contrastanti con il suo interesse, nonché ad evitare la diffusione della notizia (nei termini sopra indicati) in ambito radiotelevisivo; invita altresì stampa, provider, avvocati ed ogni altro soggetto che risulta anche indirettamente o potenzialmente coinvolto nella vicenda a far cessare ed astenersi da ulteriori atti di divulgazione della notizia o dal compiere atti di pubblicità indiretta tramite il clamore suscitato dal fatto di cronaca .
Il Garante
SEGNALAZIONE COCO’
Oggetto: minore ucciso brutalmente e rinvenuto in un’auto distrutta dalle fiamme a Cassano allo Ionio. “ Forte il rischio che si possa distogliere l’attenzione della pubblica opinione dai doveri genitoriali di educare la prole che nel caso del piccolo N. sono venuti meno e dal dovere della Repubblica di agire nel superiore interesse del minore”
Alla luce dei numerosi articoli, anche recentissimi, apparsi sulla stampa nazionale e regionale , alla luce del fatto che la drammaticità dell’evento rischia di distogliere
