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La CARTA  AGIA E I DIRITTI RICONOSCIUTI  AI FIGLI NELLA SEPARAZIONE E DIVORZIO (P. T.)

Il documento, ideato e promosso dall´ (A.G.I.A.) nel 2018 è rubricato “Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori” che il G. adempiendo ai compiti affidatigli  dall´art. 3 della legge istitutiva dell’Autority (L. 112/ 2011), in particolare quello di promozione dell´attuazione della Conv. di New York (lettera A) e di diffusione della conoscenza dei diritti dell´infanzia e dell´adolescenza  (lettera M).

Come noto, le previsioni legislative nazionali in materia, traggono origine dal dovere educativo  ex art. 30 Cost. che  incombe su entrambi i genitori e riconoscono, all´art. 315 bis cc., il diritto del minore a crescere nella propria famiglia, ribadendo, sotto altro profilo, quanto già riconosciuto dalla L. 184/83.

E l’essenzialità del ruolo svolto dalla famiglia e dai genitori nella sana crescita psicofisica del minore, trova   specifica previsione nell’art. 337 ter cc. in cui il legislatore ha sottolineato i caratteri dell’equilibrio e della continuità  che devono esserci   nel rapporto del minore con entrambi i genitori.

Il documento  , rispetto al rapporto di coppia in dissoluzione, riconosce ai figli minorenni il diritto ad  essere preservati da comportamenti della coppia genitoriale – e dei relativi nuclei familiari – più  in generale- a essere  tutelati   dai sentimenti di  rabbia, delusione, paura, abbandono, essere informati, ascoltati, rispettati nei tempi Loro necessari per relazionarsi con la nuova realtà  familiare.

La carta si rivolge a tutti i figli minorenni che vivono la divisione della coppia genitoriale indipendentemente  dalla tipologia della separazione o dalla esistenza di domanda giudiziale.  ( separazione, divorzi, annullamenti, cessazione di una convivenza more uxorio).

La Dottrina, la giurisprudenza e gli esiti della riflessione di altre discipline coinvolte hanno dato evidenza al fatto che la dannosità del fenomeno divisivo della coppia genitoriale va ben oltre i limiti temporali dell’eventuale giudizio, e si realizza prima, durante e dopo la pendenza del procedimento giudiziario.

La Carta A.G.I.A. individua 10 situazioni giuridiche soggettive attive, nominandole  diritti.

I diritti che la carta ribadisce sono:

1)I figli hanno il diritto di continuare ad amare ed essere amati da entrambi i genitori e di mantenere i loro affetti. – (il diritto all’amore di e per ognuno dei genitori che non deve essere scalfito o messo in dubbio dalla separazione) ( emerge Il diritto alla bigenitorialitá),

2)  I figli hanno il diritto di continuare ad essere figli e di vivere la loro età – (il diritto a non essere coinvolti in problematiche legate alla separazione che non gli competono per ruolo e per età, hanno diritto di essere protetti, confortati, sostenuti e consolati)

3) I figli hanno il diritto di essere informati e aiutati a comprendere la separazione dei genitori(diritto ad essere informati attraverso un linguaggio child friendly dei cambiamenti familiari ed essere sostenuti dai genitori per comprendere i passaggi verso la nuova  fase familiare)

4) I figli hanno il diritto di essere ascoltati e di esprimere i loro sentimenti – (viene ribadito il diritto all´ascolto sancito dalla Convenzione di New York, e viene dato spazio ai sentimenti, spesso repressi, che il minore prova durante la separazione, e che ha diritto di esprimere)

5) I figli hanno il diritto di non subire pressioni da parte dei genitori e dei parenti – ( il diritto  che nessuno gli chieda di parteggiare per uno o l´altro genitore)

6) I figli hanno  diritto che le scelte che li riguardano siano condivise da entrambi i genitori – ( il diritto all’ affidamento condiviso già recepito nel nostro ordinamento)

7) I figli hanno il diritto di non essere coinvolti nei conflitti tra genitori

(il diritto di cui al punto due,- ( continuare ad essere figli e di vivere la loro eta) qui viene ribadito e contestualizzato nel conflitto

8) I figli hanno il diritto al rispetto dei loro tempi —(il diritto a  giusti  tempi  per la comprensione e l’accettazione dei mutamenti derivanti dalla separazione)

9) I figli hanno il diritto di essere preservati dalle questioni economiche. – (il diritto di cui al punto due, qui e´ribadito e contestualizzato nel conflitto economico)

10) I figli hanno il diritto di ricevere spiegazioni sulle decisioni che li riguardano. – (declinazione del diritto ad essere informati di cui al punto 3, anche nelle decisioni che lo investono, diritto alle  spiegazioni dai genitori e dagli adulti coinvolti: magistrati, operatori, avvocati)

Come potete ben vedere alcune delle situazioni contenute nel decalogo AGIA sono gia  oggetto di specifica previsione normativa, parlo del diritto alla bigenitorialitá, contenuto al punto 1 del decalogo, del diritto ad essere informato ed ascoltato, ai punti 3 e 4 e 10 del decalogo, del diritto all´affidamento condiviso al punto 6, diritti riconosciuti,  a livello sovranazionale e nazionale, diritti autonomi, essenziali, assoluti, personalissimi, inalienabili, intrasmissibili ed imprescrittibili- altre situazioni giuridiche soggettive elencate nel decalogo, rivelano invece caratteristiche non sono sempre omogenee.

Come noto

il diritto alla la bigenitorialitá, contenuto al punto 1 del decalogo trova il suo fondamento normativo nel c. 3 dell´art. 9 della Convenzione di New York, nell´art. 24 della Carta di Nizza, nell´art. 30 della ns Costituzione nonché negli artt. 147 e 337-ter cc. e  si traduce nel dovere di ciascun genitore  di essere presente in maniera significativa  nella vita del figlio .

C’e’ subito da ricordare che l’Italia, nell’aprile 2021,       è stata sanzionata dalla CEDU per non aver ancora avviato rapide azioni a tutela del rapporto di genitorialità, non aver  predisposto un adeguato sistema di interventi a sostegno dell’ impegno del genitore a mantenere un rapporto significativo col figlio

Quella della Corte europea e’ una importante pronuncia da cui discendono gli obblighi  positivi per il rispetto effettivo della vita privata e familiare, obblighi che non si limitano al controllo ma includono appunto le richieste per misure preparatorie al raggiungimento  del risultato  Da questo  nasce la richiesta  di un sistema giuridico efficace per   garantire  i diritti legittimi dei minori coinvolti nel conflitto familiare  e ii  rispetto dei provvedimenti dei giudici.

La Corte di Strasburgo ha  chiamato  le Autorità italiane ad adottare misure idonee  alla conservazione della relazione tra genitore e figlio per realizzare l’interesse del minore costituendo ogni impedimento   ingerenza  nel diritto protetto  dall’art 8  della convenzione .  Gli STATI dunque non possono limitarsi ad un controllo che il bimbo incontri il genitore ma debbono promuovere strumenti che consentano di raggiungere il risultato.

L’affidamento condiviso di cui al punto 6  della carta -muovendo i passi dagli auspici contenuti al c.1 dell´art. 18 della Convenzione di New York– è stato introdotto come regola generale, salvo che non sia contrario all’interesse del minore, dalla L. 54/2006 che modifica l´art. 155 cc. Seppur la materia sia sottratta ad una comune competenza europea, molti Stati dell´unione hanno optato per  l´attuazione dell´affidamento condiviso. In Francia il quadro normativo che regola la famiglia è cambiato  radicalmente sin dall’anno’ 70 in cui è stata sostituita  l’autorità paterna del capofamiglia con l’autorità parentale congiunta. La  Germania  con l’ltalia è stata firmataria  della convenzione dell’ Aja sulle misure di protezione dei minori

il diritto del minore ad essere informato ed ascoltato nel procedimento che lo coinvolge di cui ai punti 3 e 4 e 10 del decalogo è sancito nel nostro ordinamento agli artt. 315 bis, 336 bis, 337 octies del c.c., nonché all´art. 12 della Convenzione di New York e dall´art. 6 della Convenzione di Strasburgo.

E´ evidente che il diritto ad essere informato, per  una sua attuazione sostanziale, non solo formale, va realizzato attraverso un´informazione che consenta al minore di comprendere ciò di cui viene informato -prime tra tutte le decisioni che lo riguardano– in tal senso questo  diritto del minore trova tutela nella normativa sul diritto all´ascolto e all´informazione e nelle Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di minore, in particolare dal paragrafo IV.

Diversi sono, invece, il quadro normativo e la tipologia che costituiscono il supporto delle situazioni giuridiche soggettive indicate nei punti 2, 5, 7, 8 e 9 della Carta n( diritto dei figli a vivere loro età, a non subire pressioni da genitori e famigliari, a non essere coinvolti nei conflitti, al rispetto dei tempi, a essere preservati dalle questioni economiche).  Si tratta di situazioni per cui non vi è  specifica previsione normativa, la protezione deriva da clausole generali di tutela minorile a cui si affiancano combinati disposti di norme, spesso di tipo procedurale. In ogni caso  di questi punti il  5 e il  7 della Carta riassumibili in un “diritto” a non essere coinvolti nei litigi dei genitori, trovano copertura normativa sul diritto alla bigenitorialità, e nel combinato disposto degli artt. 3 e 27 della Convenzione di New York che  ricevono tutela sotto il profilo processuale.

Sul “diritto” a non essere adultizzati -a  non essere chiamati  a conoscere le  questioni economiche, a pretendere di veder rispettati i propri tempi di reazione – segnatamente ai punti 2, 8 e 9 della Carta A.I.G.A., oltre che nella  generale protezione di tutela della sana crescita psicofisica e del Best Interest, trova previsione all´art 5 della Conv. di New York che impone ai genitori di relazionarsi con i minori in   maniera corrispondente allo sviluppo delle loro capacità, e, dunque, in relazione alla loro età, senza adultizzarli,  ma anche all´art. 31 della medesima Convenzione che riconosce il diritto del minore ad essere trattato come un bambino, sottolineando il suo diritto al riposo e al tempo libero.

E’ anche attraverso i procedimenti de potestate, previsti dall´ artt. 330 e 333 c.c., che l’ordinamento mira a far cessare un condotta contrastante con l´interesse minorile ed essere tenuto indenne dai conflitti genitoriali. In tal senso si sono espressi alcuni  Trib. Minorenni Potenza, Sent., 13-02-2019, Tribunale Bari Sez. I, Sent., 06-08-2020

Avverso detti comportamenti genitoriali contra ius l’ordinamento pone sanzioni, tra loro non alternative, previste dall´art. 709-ter cpc.: (ammende, ammonizioni e risarcimento del danno). Come noto i provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c sono rimedi deterrenti e risarcitori con funzione non riparatoria[1]. Sulla condanna al pagamento di una ammenda per atti genitoriali che arrecano pregiudizio al minore si veda Cass. civ. Sez. I, Ordinanza. 16980 del 27/06/2018, n., Cass. civ. Sez. I Ordinanza. 13400 del 17/05/2019.

Ulteriore protezione ai minori è offerta poi dalla previsione contenuta all´art. 572 c.p.[2] (violenze offese alla dignita, atti di disprezzo)

Sono molteplici gli studi sugli  effetti della separazione e del divorzio dei genitori condotti tra i quali quello del prof . Kumar, che titola  impatto del divorzio nei bambini (Impact of divorce on children )– e quello del prof Bax, ( le reazioni dei bambini nelle separazioni e nei divorzi dei genitori).

Altri( atti di diritto)  Bill of Rights extranazionali per i  minori coinvolti nella separazione dei genitori che sono  simili alla carta AGIA si rinvengono in documenti cmq  non riconducibili ad altre Autorità garanti e altre istituzioni  (difensore civico, mediatore , insomma istituzioni amministrative. La carta AGIA è il promo atto di Autorità amministrativa in Europa

Della  sanzione  CEDU  nei confronti dell’Italia per non aver avviato un adeguato sistema di azioni al fine  di garantire  rapporti significativi tra genitori e   figli nella frattura del matrimonio abbiamo detto prima. E La Raccomandazione del comitato dei ministri del Consiglio d’Europa agli stati membri  n. R (98)1  individua nella mediazione uno degli strumenti di risoluzione delle controversie familiari  riconoscendo l´impatto negativo sui figli dei giudizi di separazione e divorzio.

Ci sono altre esperienze a livello dei vari Stati europei , l’Austria, prevede la figura dell´addetto alla assistenza dei minori e ha istituito luoghi accoglienti e neutrali  per consentire ai figli di vivere il contatto con entrambi i genitori su richiesta del giudice competente o dei genitori per cui le visite con il genitori non collocatari si svolgono in locali, alla presenza di personale qualificato per evitare la nascita di  conflitti in cui il minore possa essere direttamente coinvolto.

Volgendo lo sguardo oltre oceano il Ministero di Giustizia canadese nel suo rapporto 2004  ha evidenziato   alcune soluzioni tra cui quella  della nomina di un parenting coordinetor  -coordinatore genitoriale – un esperto facilitatore nella gestione dei conflitti familiari qualificato con conoscenze giuridiche e processuali in ambito familiare  che affianca i genitori nelle scelte che li riguardano per un periodo di tempo circoscritto e limitato che resta fuori dal processo a differenza del curatore speciale,  insieme a programmi di educazione per i genitori nel  divorzio, consulenza terapeutica per famiglie ad alto conflitto, programmi la mediazione.

In Italia da  qualche anno su iniziativa della università  Cattolica  del S.Cuore e del Garante nazionale sono stati promossi nel 2018 corsi per   gruppi di parola ( in breve GdP), forme di intervento brevi – 4 / 5 gioeni -con lo scopo di accompagnare i figli e i genitori nella nuova organizzazione di vita familiare, a seguito di sep  e divorzi .

Nel gruppo bambini e ragazzi  danno la parola al loro vissuto difficile durante la frattura familiare , un luogo di apertura all’esperienza  in cui trovare ascolto, gestione delle emozioni, elaborare l’esperienza della separazione per essere aiutati a vivere cn maggiore consapevolezza la riorganizzazione familiare  e i cambiamenti che implica. L’ AGIA  ha richiesto che questa esperienzavenga assunta  come misura strutturale  dei piani dell’ infanzia  e  della famiglia.

Le esperienze giuridiche d´oltreoceano mostrano da tanto tempo una maggiore familiarità con tali tematiche.

Molte Corti di famiglia negli USA hanno -con differenze minime derivanti da singole leggi federali- in uso diversi  Bill of Rights[3].[1] Lo Stato del Texas con un  Bill of Rights riconosce i diritti dei figli nella divisione dei genitori ad essere protetti e mantenere le singole relazioni con entrambi con  una lista di cose che possono essere fatte e altre che non possono essere fatte.

Oltre Oceano ci sono studi e  lavori interessanti -uno è quello di Foster  denominato atti di diritto per bambini durante il divorzio( “Bill of  Rights” for Children ed altri Bill of Rights of Children in Divorce – che – come la Carta AGIA (acronimo) costituiscono una sintetica rappresentazione di principi di tutela minorile durante il percorso di divisione della coppia genitoriale.

Comparando i diversi decaloghi risulta  evidente che il bene comune  da tutti tutelato è  la sana crescita psicofisica del minore.

Ad es. Il punto 3 del decalogo della Corte dello Stato di New York recita  “il diritto del minore a non sentirsi dire cose cattive  sulla personalità o sul carattere dell’altro genitore” mirante a    prevenire   atti di violenza verbale tra le figure genitoriali, forme di violenza assistita che si realizzano troppo frequentemente nei divorzi ad alta conflittualità.

Diversi atti di diritto (Bill of Rights) in uso in numerose Corti statunitensi trovano corrispondenza in molte delle situazioni giuridiche soggettive previste dalla  Carta AGIA.

Ad es la previsione texana  che recita  “la  discussione sulle questioni e gli argomenti finanziari e legali relativi all’affidamento avverrà  a seguito  del desiderio dei bambini” trova corrispondenza nei pp. 7 e 9 del decalogo A.G.I.A. segnatamente “I figli hanno il diritto di non essere coinvolti nei conflitti tra genitori e “a essere preservati dalle questioni economiche”.

Concludendo il documento AGIA che  promuove la centralità dei figli proprio nel momento della crisi della coppia”, ed esso infatti è stato raccolto  dalla dottrina. IL Testo scientifico  piu recente  è quello di Maiora nel 2021 titolato “La Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori” che con l’avv Ioppoli e altri professionisti abbiamo scritto, da me curato, accanto  precedente c’è l’articolo di M.G. Ruo, in Familia (versione on line), 2019 La Carta dei diritti dei figli dei genitori separati dell’AGIA e la difesa nei procedimenti minorili, quello di Azzurra  Fodra,magistrato  La Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori. Prime riflessioni a caldo di un giudice della famiglia sulla Carta AGIA in Questione Giustizia (versione on line), 2018.

Anche l´Unione Nazionale Camere Minorili  in una nota  ha rilevato che  la Carta “attua un riconoscimento, non solo giuridico ma anche sociale e culturale, dei principi – anche di derivazione sovranazionale – che attribuiscono al  minore, ai suoi interessi  e bisogni, una posizione preminente e meritevole di speciale tutela laddove la crisi della famiglia rischia di coinvolgerli negativamente e con conseguenze potenzialmente pregiudizievoli”.

Che voi possiate assumerne la diffusione del doc AGIA ben sintetizzato nel testo AdMaiora che puo essere facilmente reperirto attraverso il call center AdMaiora scrivendo email a editrice@admaioraonline.com.

CORDIALITA E buon lavoro a tutti

 

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