
Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza
Regione Calabria
MARILINA INTRIERI
DA GARANTE PER L’INFANZIA HA PROMOSSO MOLTEPLICI SEGNALZIONI PER ATTI DI TUTELA A FAVORE DI FIGLI MINORENNI APPARTENENTI A FAMIGLIE DI ‘NDRANGHETA.
Tutto ha avuto inizio a seguito di un provvedimento giudiziale, assunto in via d’urgenza dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, di allontanamento di un minore dalla famiglia d’origine aderente a una potente cosca di mafia trasmesso al Garante per gli atti di sua competenza.
L’assunzione del provvedimento giudiziale ha generato sulla stampa e sui mass media nazionali un dibattito sul superiore interesse del minore e se fosse preminente salvaguardare il benessere del fanciullo o gli andasse garantito innanzitutto il diritto agli affetti familiari.
Di seguito la prima segnalazione del Garante
“Sui figli minori allontanati dalle famiglie di ‘ndrangheta
da parte della Autorità Giudiziaria”
PROVVEDIMENTI ABLATIVI O LIMITATIVI DELLA POTESTA’ GENITORIALE PER I FIGLI DI MAFIA
Alla luce delle numerose dichiarazioni pubbliche di queste ore sulla stampa nazionale (Corriere della sera del 5.9.12) e regionale in ordine alla emissione di provvedimenti ex artt. 330 e 333 cc.. in favore di minori appartenenti a famiglie di mafia, al fine di evitare che il dibattito distolga l’attenzione dal dovere assunto dalla Repubblica di agire nel superiore interesse del minore, la scrivente Autorita’ Garante per l’infanzia e l’adolescenza della regione Calabria
EVIDENZIA CHE:
Il dovere genitoriale di educare la prole (art. 30 Costituzione) tenendo conto delle capacità ed inclinazioni naturali dei figli (art. 147 c.c.), nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà (preambolo Convenzione di New York), consiste nel dovere -cui nessun genitore può sottrarsi (poiché sorge al momento della procreazione) -di trasmettere ai propri figli dei valori volti ad una sana crescita, anche dal punto di vista morale e psichico, del minore.
La giurisprudenza, già precedentemente ai fatti che oggi ci investono, ha evidenziato (Trib. min. Bari decreto 17 gennaio 2007) che i valori che debbono essere trasmessi dai genitori sono anche valori di senso civico e che il genitore che, aderendo ai canoni della criminalità, educhi il minore all’illegalità viola i doveri genitoriali.
Orbene, ove tale violazione genitoriale (cioè la trasmissione di disvalori civici), generi nel minore l’adesione ai valori di criminalità, l’esercizio non corretto del dovere educazionale produce un pregiudizio minorile.
Come noto gli artt. 330 e 333 cc. prevedono la decadenza o la limitazione della potestà genitoriale qualora il giudice riscontri un pregiudizio minorile. L’intensità delle misure da adottare (330 piuttosto che 333 cc.) dipende dalla gravità del pregiudizio subito dal minore.
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La decadenza o limitazione della potestà genitoriale si pone non come misura sanzionatoria del comportamento del genitore, ma come mezzo di tutela del minore onde evitare a lui un pregiudizio tale da ledere lo sviluppo della sua personalità (Trib. Min. Catania decreto del 02.04.2007). Tale interpretazione giurisprudenziale e dottrinaria appare conforme e coerente al principio del best interest del minore.
Deriva da ciò che in presenza dei cc.dd. figli di mafia (cioè di minori educati dai genitori alla criminalità), qualora venga accertato il pregiudizio minorile (condivisione del modus vivendi criminale e mafioso del genitore), l’adozione di provvedimenti 330 e 333 c.c., non costituisce deportazione del minore in spregio e violazione del diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia e del diritto all’amore genitoriale e alle relazioni familiari, ma di un atto dovuto del magistrato che, nel bilanciamento degli interessi minorili (diritto a crescere ed essere educato nella propria famiglia e diritto ad una sana crescita psicofisica esente da pregiudizi per il minore), attraverso l’allontanamento dalla famiglia di origine sottrae il minore al pregiudizio subito e subendo; consentendogli così di poter acquisire quei valori civici che lo renderanno, raggiunta la maggiore età, un uomo libero dalla mentalità mafiosa.
L’allontanamento del figlio di mafia costituisce solo una possibilità offerta al minore di ricevere aiuto da educatori, psicologi, servizi e famiglie che si dichiarano disponibili al conseguente ufficio di diritto civile (affidamento etero familiare) affinchè il minore sia aiutato nell’acquisizione di quegli strumenti che lo aiuteranno ad uscire dalla educazione mafiosa, in luogo dei genitori che si sono dimostrati inadeguati ed incapaci, per le più svariate ragioni, a svolgere tale compito essenziale per la sana crescita psicofisica del minore.
Compito dei genitori destinatari di un provvedimento di ablazione o limitazione della potestà genitoriale, atteso che tutti i provvedimenti del caso sono resi rebus sic stantibus, è quello di curare la patologia educativa familiare onde consentire il ritorno dei minori nella famiglia di origine.
Evidente che tale rientro sarà possibile solo quando la famiglia di origine sarà in grado di non indurre il minore, anche in termini educativi, alla vita criminale e a non trasmettergli i valori di mafia.
L’adoperarsi –nei termini sopra indicati- per il rientro del minore della famiglia, costituisce, infatti, un ulteriore adempimento al munus genitoriale che impone di difendere e garantire il diritto dei figli ad una crescita ed educazione, ma anche nell’affetto, della famiglia di origine.
Catanzaro 7.9.2012 F.to On. Marilina Intrieri
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