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FEMMINICIDIO: la fattispecie, la tutela civile e le politiche pubbliche

Conflenti Sala consiliare -Lunedì 19 ottobre 2026, ore 10,30

Marilina Intrieri

Desidero salutare il Sindaco di Conflenti, luogo che custodisce una tradizione spirituale legata alla Basilica della Madonna della Quercia di Visora e alla storia di apparizioni a un giovane pastore. Saluto Mons. Castagnaro, già rettore della Basilica.

Saluto i relatori, tutti voi presenti e ringrazio l’avv. Rita Tulelli, che modera l’incontro per  l’invito e mi ha fatto piacere che l’avv. Rita Tulelli sia tra gli autori del testo da me curato sul nuovo reato di femminicidio con un contributo sui figli delle donne uccise, sul loro bisogno di essere accompagnati nella crescita.

La legge 181/2025 all’art 4 riserva un’attenzione particolare agli orfani di femminicidio  che, con l’uccisione della madre commessa dal padre, subiscono la doppia frattura della perdita delle figure di protezione, di madre e padre.

Ritrovarsi qui a parlare di prevenzione della violenza sessuale, di rispetto delle donne è davvero un piacereè  nelle comunità, anche piccole cm Conflenti e nelle scuole che si costruiscono i necessari cambiamenti culturali.

La legge è fondamentale, ma la prevenzione comincia nella vita quotidiana, nella famiglia, nelle scuole in cui educhiamo i ragazzi alle relazioni, alla libertà dell’altro, alla responsabilità di ciascuno di noi.

Il testo da me curato per la casa editrice AdMaiora dal titolo “Femminicidio: la fattispecie penale, la tutela civile, le politiche pubbliche è recentissimo, pubblicato in luglio e l’abbiamo scritto un gruppo di autori a pochi mesi dall’entrata in vigore della legge che ha introdotto il delitto di femminicidio nell’ordinamento.

Abbiamo voluto realizzare qto testo, che puo’ essere ordinato direttamente alla casa editrice(tel o cn email….)  che legge la nuova fattispecie penale – il femminicidio – nella complessità delle questioni che pone all’ordinamento -per contribuire a una riflessione che vada oltre l’emozione e l’indignazione che accompagnano ogni femminicidio.

Di fronte a una donna uccisa bisogna interrogarsi su ciò che è accaduto prima, sui segnali di violenza, sulle richieste di aiuto e sulla capacità delle istituzioni di intervenire.

Il testo si apre con il saggio introduttivo sulla genesi della riforma della Presidente della Commissione bicamerale di inchiesta sul femminicidio e sulla violenza di genere, dell’On. Martina Semenzato.

In sintonia con lo spirito della legge il testo si sviluppa lungo tre direttrici:

 il femminicidio tra sistema penale e principi costituzionali;

 la tutela civile e familiare;

 la prevenzione, la protezione e i percorsi di cura.

Muovendo da questa impostazione, limiterò il mio intervento:

  1. al percorso legislativo che ha condotto alla legge n. 181 del 2025e alla sua architettura, alle ragioni dell’introduzione dell’autonoma fattispecie di femminicidio;
  2. alla necessità che gli elementi costitutivi della nuova fattispecie trovino nel processo un rigoroso accertamento;
  3. alla responsabilità delle istituzioni prima che la violenza raggiunga il suo esito estremo e abbiamo affrontato il rapporto fra norma e vita concreta delle persone: come rendere effettiva la protezione, come riconoscere il pericolo, come educare al rispetto della libertà femminile.

Innanzi tutto diciamo che la legge non nasce da un vuoto normativo ma rappresenta  il punto più recente del percorso in cui il nostro ordinamento ha man mano anticipato la soglia della tutela.

E per far comprendere meglio il significato della nuova legge è bene ricordare cosa abbiamo alle spalle.

Solo 50 anni fa, nel 1975 questo Paese, con la riforma del diritto di famiglia, ha  affermato la parità fra i coniugi, superando la figura del marito capo della famiglia senza uguali diritti , pari  dignità e responsabilità dei coniugi per cui  da quel momento donna e uomo nelle mura domestiche sono diventati  pari, una riforma che segnò una svolta nella vita delle donne.

Successivamente solo  6 anni dopo, nel 1981, l’Italia ha abolito il delitto d’onore e il matrimonio riparatore, due norme orribili che sacrificavano la dignità, i diritti,  le libertà delle donne a una distorta idea dell’onore: un’idea che attenuava la pena per chi uccideva e che consentiva all’autore della violenza di estinguere il reato sposando la vittima. Una cosa orribile alla quale Franca Viola ebbe la forza di sottrarsi divenendo simbolo per le donne del ns Paese che trovarono la forza pian piano di ribellarsi

Ci vollero poi altri 15 anni, il 1996, perchè il reato di violenza sessuale divenisse delitto contro la persona, superando la classificazione di reato contro la moralità pubblica e il buon costume.

Finalmente al  centro della tutela vengono finalmente poste la donna come persona e la sua libertà sessuale.

E poi altri 14 anni, e nel 2009 fu introdotto il reato di stalking, riconoscendo la gravità delle condotte persecutorie ripetute, capaci di generare paura e di condizionare profondamente la vita della vittima.

E poi 2 anno dp la Convenzione di Istanbul del 2011 ha riconosciuto la violenza contro le donne come violazione dei diritti umani e forma di discriminazione, affidandone il contrasto a una strategia integrata di prevenzione, protezione e politiche coordinate. Convenzione che l’Italia ha ratificato nel 2013 con L. 77/2013

E quello stesso anno, il 2013 Il decreto-legge n. 93 del 2013, convertito dalla legge n. 119 del 2013, ha rafforzato gli strumenti penali, processuali e preventivi di contrasto alla violenza domestica e di genere.

Nel 2019 la legge n. 69 del 2019, ha introdotto il , nota come Codice rosso, ha accelerato la risposta giudiziaria, rafforzato la tutela della persona offesa e introdotto nuove fattispecie di

reato.

La riforma Cartabia del processo civile nel 2022 (d.lgs. n. 149 del 2022)  ha introdotto con gli artt.473-bis.40 e seguenti c.p.c., dedicando una disciplina processuale specifica ai procedimenti familiari in cui siano allegati per abusi familiari e condotte di violenza domestica o di genere.

Nel 2023 la legge n. 168 del 2023 ha ulteriormente anticipato la soglia di tutela, rafforzando gli strumenti di prevenzione, protezione e valutazione del rischio.

Insomma un percorso costruito nel tempo, molto lentamente, troppo, ma che è cresciuto insieme alla presenza via via maggiore delle donne in Parlamento, presenza delle donne in Parlamento che conta anche per le leggi che si approvano perche questa presenza -sempre- negli anni ha contribuito a portare nell’assemblea legislativa le esperienze, i bisogni le discriminazioni rimasti a lungo ai margini dell’agenda politica.

Certo  non basta essere donna per garantire una legislazione più giusta, che è una responsabilità di tutto il Parlamento ma una rappresentanza di legislatrici  più forte contribuisce e come  e a tradurre in diritti e tutele concrete i problemi  delle donne cm staimo ricordando in qto 80.mo della repubblica e il ruolo delle parlamentari nella costituente.

Una presenza di legislatrici in Parlamento che si è modificata, man mano, led è cresciuta lentamente nonostante l’impegno delle donne nei partiti ,nei sindacati, nella società, solo 20 anni fa, nel 2006, l’anno in cui entrai anche io in Parlamento le donne elette  fummo appena il 16 % contro il 10 % della legislatura precedente grazie ad un impegno formale del partito più grande della sinistra del tempo. Non c’erano ancora le quote e nelle elezioni del   2013 raggiunsero il 30 % e  nel 2018, con la prima applicazione delle nuove regole sull’equilibrio di genere nelle candidature, arrivarono al 35%. Dato leggermente sceso al 33% nel 2022. Un percorso che mostra quanto contino le leggi e le scelte dei partiti, e anche quanto la parità resti una conquista da completare e da difendere. E la riforma elettorale appena votata- che sto approfondendo su questo ambito non ha fatto un passo avanti, anzi, ma ne parleremo un’altra volta se vorrete.

Voglio ricordare che  la relazione della Commissione bicamerale di inchiesta sul femminicidio del 31 luglio 2024,  che ha fatto la “Ricognizione degli assetti normativi in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere per la redazione di un testo unico”, di  particolare rilievo e approvata all’unanimità.

La relazione ha ordinato la normativa in cinque grandi aree evidenziando come la quantità delle norme non coincida sempre con l’effettività della tutela.

Il disegno di legge per l’introduzione del reato di femminicidio che ha avuto una approvazione abbastanza rapida, nel 2025 il 7 marzo il CdM ha approvato il testo della prop. di legge a firma dei ministri Nordio, Casellati Roccella, depositato al Senato, assegnato alla Commissione Giustizia, sottoposto ad audizioni, alla discussione e all’esame degli emendamenti. (relatrici le sen Bongiorno – Campione, tutte e 2 avvocate)

A seguito dI molteplici  osservazioni emerse nelle audizioni Il testo originario è stato modificato in Commissione che ha cercato un terreno di responsabilità istituzionale condivisa, pur dinanzi a differenti valutazioni giuridiche e politiche.

Le audizioni al Senato hanno riguardato soprattutto la scelta tra un reato autonomo e un’aggravante dell’omicidio e la necessità di definire con precisione il femminicidio, per renderne gli elementi concretamente dimostrabili nel processo.

E la mediazione tra maggioranza e opposizione ha confermato il reato autonomo, ne ha precisato la formulazione, dando rilievo al controllo, al possesso, al dominio e alla negazione della libertà della donna.

Determinante l’attività di mediazione delle due relatrici del testo che tecnicamente sono riuscite a mantenere il femminicidio come reato autonomo, punito con l’ergastolo, ma riscriverne la definizione per renderla più precisa, esplicitando il concetto di controllo, possesso, dominio, rifiuto della donna di iniziare o proseguire una relazione e la limitazione delle sue libertà.

Quindi soprattutto come definire il reato  tra riconoscimento della violenza di genere e norma chiara e applicabile nel processo.

Un equilibrio essenziale tra specificità della violenza contro le donne e principio di tassatività della norma penale, nella sua possibilità di applicarla, sulla base di fatti e prove, nel processo.

Il Senato ha approvato all’unanimità il provvedimento a luglio 2025 e la Camera non ha poi apportato modifiche, approvandolo definitivamente il 25 novembre 2025.

L’architettura complessiva della legge n. 181 consta di 14 articoli e costruisce un intervento legislativo che investe il diritto penale e processuale, la protezione delle vittime e degli orfani, l’ordinamento penitenziario, la formazione degli operatori e la prevenzione.

Il cuore della riforma è l’art. 1, che introduce nel c.p. che introduce il delitto  l’art. 577-bis,c.p. come delitto autonomo di femminicidio.

Gli articoli successivi, dal 2 al 5, rafforzano la posizione della persona offesa nel procedimento penale e le relative garanzie processuali, intervengono sulla tutela dei figli e degli orfani di femminicidio e sulle conseguenze derivanti dal nuovo delitto.

L’art. 6 prevede campagne di sensibilizzazione per la prevenzione delle aggressioni di tipo sessuale attraverso l’uso degli stupefacenti da parte delle Regioni e la realizzazione di iniziative formative e didattiche nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Gli artt.  7 e 8 prevedono un tavolo tecnico per linee guida e raccomandazioni per il contrasto del fenomeno della violenza e l’obbligo formativo degli operatori per il contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica ,disposizione qta ultima che valorizza la formazione multidisciplinare, la conoscenza della matrice culturale della violenza, il superamento dei pregiudizi e degli stereotipi giudiziari e la prevenzione della vittimizzazione secondaria.

La legge rafforza, all’art. 9, la tutela delle vittime minorenni, consentendo l’accesso ai centri antiviolenza alle ragazze che abbiano compiuto 14 anni, per ricevere informazioni e orientamento anche senza la preventiva autorizzazione dei genitori, nei casi previsti dalla norma.

All’art. 10 interviene sull’organizzazione degli uffici del pubblico ministero e sulla tempestività dell’audizione della persona offesa;

all’art. 11 sulle garanzie economiche connesse al risarcimento del danno; all’art. 12 sulle garanzie di accesso delle vittime al patrocinio a spese dello Stato.

Gli ultimi due articoli assicurano il coordinamento dell’ordinamento con il nuovo art. 577-bis c.p. e la clausola di invarianza finanziaria (art. 14).

Il cuore del confronto quindi  è stato l’introduzione dell’art. 577-bis c.p. e sul perché introdurre un nuovo delitto se l’uccisione di una donna era già punita come omicidio volontario ai sensi dell’art. 575, con l’applicazione, delle circostanze aggravanti previsti agli  artt. 576 e 577.

Fuori dai casi previsti dal 577 bis  si applica l’art. 575.

È qui che la nuova norma è chiamata alla prima vera prova applicativa.

Un tema centrale affrontato nel testo è anche quello della prova del femminicidio.

Perché la legge possa trovare piena applicazione, occorre che gli elementi che descrive siano riconoscibili e dimostrabili nel processo.

La distinzione tra art. 575 e art. 577-bis deve emergere dall’accertamento processuale e non può essere affidata a una qualificazione sociologica del fatto.

Non basta accertare che sia stata uccisa una donna. Occorre provare la responsabilità e il nesso tra  la morte e la presenza di una delle condizioni previste dall’articolo 577-bis: il controllo, il possesso, la prevaricazione in quanto donna, il legame con il rifiuto di una relazione o la limitazione delle sue libertà.

E occorre distinguere il nesso causale dal movente. Il nesso causale riguarda il rapporto tra condotta e morte: dimostrare cioè che è la condotta dell’imputato che ne provocato la morte.

Il movente riguarda il perché dell’azione, per es. la volontà di imporre il proprio controllo o la mancata accettazione della decisione della donna di lasciarlo.

Il  “movente di genere” è una formula sintetica: la norma prevede diverse condizioni alternative, da accertare concretamente.

Il femminicidio può essere l’esito finale di condotte penalmente rilevanti.

Le condotte precedenti tra autore e vittima possono essere essenziali per ricostruire il contesto della relazione e accertare le dinamiche richieste dall’art. 577-bis.

Come si accertano questi elementi? Attraverso fatti concreti: messaggi, minacce, testimonianze, condotte di sorveglianza, imposizioni sulle frequentazioni o sul lavoro, reazioni alla decisione di interrompere il rapporto.

Sono elementi da verificare e valutare nel loro insieme, senza trasformarli in automatismi.

Alla ricostruzione concorrono anche denunce, referti medici, comunicazioni digitali, interventi delle forze dell’ordine e segnalazioni dei servizi, secondo le regole processuali.

Il cosiddetto movente di genere non può essere semplicemente presunto. La condanna richiede la prova oltre ogni ragionevole dubbio, secondo lo standard dell’art. 533 c.p.p., e, quando si fonda su indizi, questi devono essere gravi, precisi e concordanti.

La sfida è dunque riconoscere e provare la violenza che nega la libertà della donna, mantenendo pieno rigore nell’accertamento e pieno rispetto delle garanzie del processo.

È qui emerge la centralità dell’avvocatura e della magistratura; è su questo terreno che si formerà la giurisprudenza applicativa dell’art. 577-bis.

Le prime applicazioni della norma saranno decisive per precisare i concetti di controllo, possesso, dominio e prevaricazione e per individuare criteri capaci di garantire uniformità e prevedibilità.

Il testo esamina le ricadute sulla funzione e sulla responsabilità genitoriale, sulla tutela dei figli minori, sull’autonomia del giudizio civile e sulla condizione degli orfani di femminicidio.

È una prospettiva importante: il femminicidio non esaurisce i suoi effetti nell’accertamento e nella sanzione penale dell’autore, ma produce conseguenze sulla famiglia e sui minori e rende necessaria una protezione destinata a protrarsi nel tempo.

Sull’ attenzione che la legge riserva agli orfani di femminicidio con l’uccisione della madre commessa dal padre, e la doppia frattura che i figli subiscono di perdere contemporaneamente madre e padre, le figure di protezione abbiamo detto.

Vado a concludere dicendo che il diritto penale interviene sull’atto estremo, mentre la responsabilità delle istituzioni comincia prima.

È su quel “prima” che si gioca la sfida più difficile che questa legge affida alla magistratura, all’avvocatura, alle istituzioni e alla società.

 

 

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