
Ruolo del coordinatore genitoriale nelle fratture familiari
Marilina Intrieri
Roma ANFI 9.11.2024
La riforma Cartabia – ha introdotto significative modifiche nel contesto della giustizia familiare, con l’utilizzo dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR) – per una soluzione extragiudiziale – per coppie in conflittualità cronica, in fase di separazione o divorzio e con la nomina da parte del giudice di un ausiliario – il coord genitoriale -per fornire sostegno e aiutare i genitori nei rapporti con i figli minori e per agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli.
La riforma (L. 206/2021) ha previsto che il giudice possa nominare uno o più professionisti come ausiliari per interventi di supporto al nucleo familiare, con l’obiettivo di superare i conflitti tra le parti, dare sostegno ai minori, agevolare le relazioni familiari.
E’ questa una disposizione che mira a dare un supporto specializzato per soluzioni che proteggano l’interesse superiore dei minori coinvolti e promuovano relazioni familiari più equilibrate.
Attraverso l’adozione dei metodi finalizzati a promuovere soluzioni consensuali e anche a ridurre i tempi e i costi delle dispute legali- la riforma ha inteso così migliorare l’efficienza della giustizia familiare.
I punti chiave delle modifiche nel contesto della riforma della giustizia familiare sono quindi :
1-l’uso delle tecniche ADR; metodi alternativi di risoluzione delle controversie,
2-la nomina dell’ausiliario, coordinatore genitoriale, un professionista specializzato che lavora per aiutare i genitori in conflitto a gestire le responsabilità, la cooperazione tra di loro per decisioni inerenti il bene dei figli, a migliorare la comunicazione, ad aiutare a implementare i piani genitoriali, a risolvere dispute quotidiane sull’affidamento e la cura dei figli, a lavorare in coordinamento con i servizi sociali e l’ autorità giudiziaria per decisioni inerenti l’interesse del minore.
L’art. 473 bis 26 cpc (codice proc.civile) – dispone che il giudice ,su istanza congiunta delle parti, possa nominare ai sensi dell’art 68 – uno o piu ausiliari tra gli iscritti all’albo dei CTU o fuori dell’albo dei CTU se vi è accordo tra le parti – al fine intervenire sul nucleo familiare a tutela del benessere dei figli minorenni.
L’art 68 cpc – ricordo –dispone che nei casi previsti dalla legge – se c’è necessità – il giudice o il cancelliere o l’uff giudiziario puo farsi assistere da esperti della materia, in generale da persona idonea al compimento di atti che non e’ in grado di compiere da solo.
Il modello di coordinazione genitoriale, nato negli Stati Uniti e’ stato considerato favorevolmente dalla magistratura italiana per contribuire a superare gli ostacoli all’esercizio della bigenitorialità durante la fase di dissolvimento dell’unione familiare in cui i genitori con i loro sentimenti di dolore e di rancore coinvolgono purtroppo i figli costretti a vivere insieme al loro dolore quello dei genitori, genitori che invece dovrebbero tutelarli e aiutarli durante la difficile fase di trasformazione delle relazioni familiari.
La separazione genitoriale implica per i figli in se una frattura, una fatica, una sofferenza, spesso sono travolti dalle posizioni aspre di antagonismo reciproco tra le figure genitoriali percepite dai figli che possono produrre effetti negativi sulla loro serenità.
Il legislatore della Riforma quindi con l’introduzione di tale figura di ausiliario -è intervenuto nel corso del procedimento- per agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli e far fronte a situazioni che a volte si presentano e che le parti non sono in grado di affrontare e risolvere da sole.
la nomina dell’ausiliario coordinatore genitoriale è valutata quando la mediazione familiare non ha avuto successo, quando ai figli è negato il contatto con l’altro genitore, quando le frequentazioni sono state severamente ridotte.
La mediazione familiare supporta le parti nel superare il fallimento della relazione coniugale senza assumere decisioni, mentre la coordinazione genitoriale aiuta i genitori a gestire i conflitti familiari e attuare gli accordi di custodia.
La differenza tra mediazione e coordinazione sta nel fatto che la mediazione familiare è un processo neutrale che aiuta le parti a raggiungere un accordo mentre la coordinazione genitoriale si concentra sulla gestione delle dinamiche familiari conflittuali per proteggere il minore dai conflitti tra i genitori.
Vediamo i dettagli principali:
il giudice -cm abbiamo gia detto- può nominare uno o più ausiliari su istanza congiunta delle parti scelti tra gli iscritti all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio, o – se vi è accordo tra le parti – al di fuori dell’albo;
il giudice determina gli obiettivi dell’attività dell’ausiliario e stabilisce i termini entro cui deve depositare la relazione sull’attività svolta, nonché i termini entro cui le parti possono depositare note scritte.
L’ausiliario del giudice svolge una funzione strumentale al provvedimento che il giudice deve emettere al termine del procedimento, non ha poteri decisionali vincolanti, collabora col tribunale al quale riferisce l’andamento della situazione familiare, fornisce suggerimenti per migliorare le relazioni genitoriali, fornisce raccomandazioni su questioni di ordinaria amministrazione e sulle intese genitoriali in questioni di straordinaria amministrazione, relaziona al giudice sull’andamento del supporto alla genitorialità, interloquisce sugli ostacoli, mantiene comunicazioni costanti e parità tra le parti, i loro legali, collabora con i professionisti dei vari ambiti per il sostegno alla bigenitorialità.
Le competenze professionali dell’ ausiliario nominato in un contesto giudiziario familiare possono variare a seconda delle specifiche esigenze del caso, certamente debbono avere :
- una pertinente e solida formazione accademica e professionale almeno nei campi della psicologia, del diritto, dell’assistenza sociale, della mediazione
- una specifica esperienza e pratica nel trattare situazioni simili a quelle da affrontare già svolta in precedenza in contesti di conflitto familiare, di custodia di minori, di mediazione;
- L’ iscrizione all’albo dei CTU del tribunale, che è in ogni caso garanzia di aver superato determinati criteri di qualificazione e competenze professionali;
- una riconosciuta, forte etica professionale su imparzialità, riservatezza, rispetto dei diritti di tutte le parti coinvolte;
- una buona comprensione – ovviamente delle normative legali e dei procedimenti giudiziari.
Sono altresì fondamentali per tale figura ausiliaria le competenze comunicative che facilitano l’interazione tra le parti coinvolte per contribuire a risolvere i conflitti familiari.
- Tali competenze comunicative sono individuate in :
- una capacità di ascolto attento delle parti coinvolte sulle loro preoccupazioni e i loro bisogni, cosa sia essenziale per costruire la fiducia e facilitare il dialogo;
- una comunicazione trasparente , evitando ambiguità, per assicurare che tutte le parti comprendano le informazioni e le istruzioni;
- una posizione neutrale e imparziale per cui tutte le parti si sentano ascoltate e rispettate;
- abilità nella gestione dei conflitti, una capacità di mediare tra le parti per trovare le soluzioni accettabili per tutti;
- fornire un feedback costruttivo aiutando le parti a riflettere sulle proprie azioni e a migliorare la loro comunicazione;
- pazienza, tolleranza, grande professionalità di fronte a situazioni difficili o emotivamente cariche;
- una capacità di sintesi delle informazioni e delle posizioni delle parti che siano comprensibili e utilizzabili per il processo decisionale;
- una capacità di negoziare accordi tra le parti che soddisfino i bisogni di tutti, fondamentale per risolvere i conflitti in modo equo.
Sono queste indicate, competenze che aiutano il coordinatore genitoriale a navigare nei complessi scenari familiari e che occorrono per facilitare e promuovere soluzioni collaborative.
Per raggiungere un accordo per la scelta dell’ ausiliario che sia accettabile da entrambe le parti coinvolte nel procedimento giudiziario, facilitando così una gestione più efficace, ci sono alcuni passaggi chiave che sono:
la consultazione e il dialogo tra le parti per discutere le esigenze specifiche del caso e le caratteristiche desiderate che deve avere l’ausiliario circa l’esperienza professionale, le qualifiche specifiche, l’approccio metodologico;
la formazione di una lista di potenziali candidati, scelti tra quelli all’interno dell’albo dei consulenti tecnici d’ufficio o segnalati da professionisti del settore legale o psicologico con una specifica e rilevante esperienza in questioni familiari con riferimento al caso da affrontare e le parti possono anche organizzare colloqui preliminari con i candidati per valutare chi meglio si adatti alle esigenze del caso e delle parti coinvolte;
se le parti hanno difficoltà a raggiungere un accordo, possono avvalersi di un mediatore familiare o di un avvocato che possa aiutare e facilitare il dialogo tra le parti a trovare un terreno comune;
una volta raggiunto il consenso, le parti possono formalizzare l’accordo presentandolo al giudice il quale quindi procederà alla nomina dell’ausiliario scelto.
Una cosa estremamente importante nel processo di coordinazione è la cooperazione tra genitori che sia centrata sui bisogni dei figli e il consenso di entrambi i genitori è presupposto per la nomina del coordinatore genitoriale, consenso che deve permanere per tutta la durata dell’incarico, e il genitore se la questione è motivata e lo ritenga può revocare il consenso.
In assenza di accordo tra le parti sulla scelta dell’ausiliario coordinatore, il giudice procede alla nomina individuandolo nell’elenco dei CTU del tribunale, ovviamente secondo criteri di competenza e idoneità rispetto alle esigenze specifiche del caso valutando le qualifiche e l’esperienza dei candidati per assicurarsi che l’ausiliario scelto sia in grado di svolgere efficacemente il compito di garanzia a supporto del nucleo familiare.
L’incarico ha una durata iniziale di 6 mesi, rinnovabile fino a 24 mesi;
Circa poteri e i limiti dell’incarico dinnanzi a questioni che possono sorgere sia l’ausiliario che le parti possono rivolgersi al giudice il quale dispone, sentite le parti.
Per tutta la durata dell’intervento il giudice procedente svolge il ruolo di guida e controllo dell’intervento di sostegno.
La riforma Cartabia ha altresì definito l’uso del piano genitoriale;
l’art. 473 bis 12 cpc – che indica i requisiti di contenuto e di forma dell’atto introduttivo del nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie – dispone che per i procedimenti relativi ai minori – nel ricorso introduttivo venga necessariamente allegato il piano genitoriale – dal quale debbono risultare gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali, alle vacanze normalmente godute mentre il Bis 16 sempre dell’art 473 disciplina le modalità di costituzione del convenuto il quale in presenza di figli minorenni dovrà anch’egli produrre un piano genitoriale tra i documenti richiesti
Il piano genitoriale è uno strumento progettato per promuovere il consenso tra i genitori, ridurre le dispute, facilitando la cooperazione sulle decisioni inerenti la vita dei figli;
il piano può variare in termini di complessità e struttura a seconda del livello di conflittualità della coppia genitoriale e delle necessità della famiglia.
In situazioni di alta conflittualità nella redazione e nell’implementazione del piano genitoriale i genitori possono farsi assistere dal coordinatore genitoriale aiutando a risolvere le dispute in modo pacifico e collaborativo;
il piano genitoriale è uno strumento piuttosto flessibile, può essere adattato nel tempo in base alle esigenze mutevoli dei figli e delle famiglie.
I genitori possono sempre rivedere il piano in accordo reciproco o con l’assistenza del coordinatore genitor.
Le differenze principali tra un piano genitoriale standard e un piano genitoriale altamente strutturato sono che:
il piano genitoriale standard è generalmente più flessibile e meno dettagliato, adatto a situazioni in contesti di bassa conflittualità in cui i genitori sono in grado di comunicare e collaborare efficacemente e condividono una visione comune per il benessere dei figli; esso copre gli aspetti principali della custodia e della gestione dei figli, la residenza abituale, i tempi di visita, le responsabilità decisionali e consente ai genitori -in un approccio collaborativo – di adattare gli accordi in base alle circostanze mutevoli;
il piano genitoriale altamente strutturato è un documento più dettagliato di quello standard, utilizzato per definire in modo preciso gli accordi di cura e gestione dei figli nei contesti di separazione o divorzio ad alta conflittualità;
offre meno spazio all’adattamento spontaneo, poiché progettato in contesti familiari complessi in cui è necessario prevenire dispute; è un mezzo per mantenere ordine e prevedibilità, assicurando che i bisogni dei figli siano prioritari;
include dettagli specifici su tutti gli aspetti della vita dei figli, la residenza principale, i tempi di visita, le vacanze, le decisioni educative e sanitarie, le modalità di comunicazione tra genitori, i dettagli degli accordi sulle responsabilità condivise dai genitori;
fornisce regole di gestione quotidiana e a lungo termine dei figli, linee guida per evitare ambiguità e conflitti, stabilendo in anticipo come gestire situazioni potenziali di disaccordo;
A differenza dei piani più generici, il piano strutturato offre meno flessibilità dei piani meno dettagliati, cerca di coprire tutte le eventualità con disposizioni per la revisione periodica e l’adattamento alle esigenze mutevoli dei figli;
è un importante strumento legale e pratico il piano genitoriale per assicurare che i bisogni dei figli siano adeguatamente soddisfatti;
La sofferenza genitoriale, in molti procedimenti separativi porta spesso ad azioni contrastanti con l’interesse dei minori, che vengono coinvolti e resi adulti.
Sono atteggiamenti genitoriali che hanno trovato rilevanza giuridica nei cosiddetti comportamenti contrastanti con i diritti e il benessere dei figli rinvenibili, in prospettiva civilistica, nei provvedimenti in caso di adempimenti e violazioni di cui all’art. 709-ter c.p.c. ed, in prospettiva penalistica, nei reati di maltrattamento in famiglia di cui all’art. 572 c.p.
Durante il mio mandato di Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria molti i conflitti genitoriali di cui mi sn occupata che travolgevano figli minorenni, a scrivermi spesso erano gli stessi ragazzi, bambini triangolati, strumentalizzati, anche inconsapevolmente dai genitori che riversavano su di loro il vissuto conflittuale delle separazioni con gravi rischi per lo sviluppo evolutivo dei figli che se guidati hanno le risorse per elaborare e ricomporre l’ordine infranto dalla separazione.
E’ un punto preciso questo dell’importanza di riconoscere e far elaborare i vissuti emotivi legati alla separazione, sia ai genitori che ai figli per prevenire disagio e sofferenza dei ragazzi, gestire i rapporti con la famiglia allargata e le altre figure di riferimento.
Per aiutare i fanciulli a superare le difficoltà dei cambiamenti e i sentimenti di solitudine, rabbia, tristezza dai quali vengono travolti durante le fasi della separazione e del divorzio, da diverso tempo, promossi dall’università cattolica del Sacro Cuore vengono realizzati percorsi brevi e strutturati i “gruppi di parola”, condotti da figure professionali specializzate, spazi dedicati ai figli di genitori separati di età compresa tra 6 e 12 anni che mirano a fornire un contesto di ascolto e scambio reciproco sui sentimenti riguardo alla separazione dei genitori e condividerli con i coetanei in situazioni simili aiutandoli ad affrontare i cambiamenti familiari e normalizzare le loro emozioni in un ambiente strutturato riducendo il senso di isolamento e solitudine
verso un adattamento alle nuove dinamiche della vita.
I gruppi sono condotti da professionisti qualificati e sono strutturati con momenti di riflessione individuale e collettiva, attività ludiche, discussioni guidate con una durata di alcune settimane ed incontri settimanali o 15dicinali che migliorano le capacità di gestire lo stress e l’ansia della separazione e rafforzano il senso di appartenenza;
i gruppi affrontano i cambiamenti nella vita quotidiana, le relazioni con i genitori e i nuovi partner, le aspettative future; vengono esplorate paure, speranze, desideri dei bambini in relazione alla nuova configurazione familiare. Uno strumento molto efficace.
In merito alla figura del coordinatore genitoriale nell’avviarmi alla conclusione vorrei infine riferire l’esigenza segnalata da diversi professionisti del settore rispetto al bisogno di maggiore chiarezza nella normativa nei dettagli operativi, nelle competenze richieste ai coordinatori genitoriali per l’introduzione di criteri uniformi sulle qualifiche accademiche e professionali, per lo sviluppo di programmi di formazione e di aggiornamento delle tecniche per meglio delineare funzioni e limiti dell’intervento;
viene anche sollecitato il monitoraggio sull’efficacia degli interventi, ritenuto cruciale per la qualità delle pratiche, per individuare rapidamente eventuali problemi, consentire interventi correttivi, valutarne e migliorarne la qualità, identificare best practics tra i coordinatori, e diffonderle, garantire una migliore comprensione alle famiglie dell’efficacia dell’intervento di coordinazione aumentando fiducia nel processo.
Attraverso i risultati del monitoraggio si può stimolare l’innovazione per incoraggiare nuove tecniche per migliorare l’efficacia degli interventi.
Ed iniziative del livello di questa dell’ANFI per confronti tra addetti e figure specialistiche siano la sede naturale per ipotesi da prospettare e infine presentare nelle sedi deputate.
