GIORNATE NAZIONALI ANFI
9 GIUGNO 2016 ORE 15,30
Facoltà di Scienze della Formazione (Roma Tre)
Roma – via Milazzo 11/B Aula Volpi
Esigenze processualistiche in contrasto con una giustizia a misura di minore: la soppressione dei Tribunali per i minorenni (ddl n 2593)
MARILINA INTRIERI
L´approvazione del disegno di legge A.C. 2953-A, delega al G in materia di efficienza del proc civile da parte della Camera dei Deputati, che sarà a breve discusso al Senato, prevede la soppressione dei Tribunali dei minorenni e della Procura della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni e l’istituzione del “Tribunale della famiglia e delle persona”, con sezioni circondariali e distrettuali specializzate per la persona, la famiglia e i minori, presso Tribunali e Corti d’Appello.
Alle sezioni circondariali specializzate, presso il Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d’Appello, saranno attribuite le controversie oggi di competenza del T. Ord. in materia di stato e capacità delle persone, separazioni e divorzi, rapporti di famiglia e minori, e i procedimenti civili oggi di competenza dei T.M. e del giudice tutelare, in materia di minori ed incapaci.
“Funzioni di 1 grado avranno anche le sezioni specializzate distrettuali presso le Corti d’Appello – sul modello delle sezioni lavoro – e le sezioni distaccate di corti d’appello: tali sezioni si occuperanno dei procedimenti previsti dalla legge sulle adozioni; di quelli riguardanti gli articoli 330, 332 e 333 c.c. quelli relativi ai minori non accompagnati e richiedenti asilo; dei procedimenti – oggi affidati ai T.M.- diversi da quelli previsti dall’art. 38 disp.att. c.c. (che vengono attribuiti alle sezioni circondariali), tanto in materia civile, quanto in materia penale e amministrativa.
Per il 2 grado, apposite sezioni specializzate saranno istituite presso le Corti d’Appello e le sezioni distaccate delle Corti d’Appello, con garanzia che le funzioni siano esercitate in via esclusiva da parte dei magistrati e, ove ciò non sia possibile, vengano comunque assegnati a un collegio specializzato.
Le competenze per i procedimenti penali a carico di minorenni, oggi del T.M. saranno attribuite a sezioni specializzate distrettuali.”
Il ddl trasmesso al Senato fa venire meno, di fatto, quella separazione tra la giustizia minorile (ritenuta anacronistica) e quella dei soggetti adulti, nel dichiarato intento di razionalizzazione delle Autoritá Giudiziarie.
Furono presentate, da chi vi parla, all’epoca garante dell’i della C. al Ministro e alla Commissione Giustizia della Camera, nel luglio 2015, osservazioni al DDL. n.2593
Evidenziammo, come gli obiettivi di razionalizzazione dei termini processuali e di semplificazione dei riti, mediante la loro omogeneizzazione, pur meritevoli di tutela, non potessero essere realizzati a scapito della visione puerocentrica in procedimenti che vedono coinvolti minori; che il ddl, andava contemperato ai diritti riconosciuti ai minori, dalla Convenzione di New York e dalla Convenzione di Strasburgo, alle Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa, per una giustizia a misura di minore;
che le esigenze processualistiche non potessero essere in contrasto con la tutela sociale del minore;che sebbene il sistema processuale di tipo dualistico, nonostante le recenti riforme, cozzi con il principio dell’unicità dello status di figlio, una sezione specializzata della famiglia, presso il tribunale ordinario non appare idonea a tutelare gli interessi dei minori coinvolti (la novella non ha eliminato le discrasie tra procedimenti aventi ad oggetto figli e si ripropone la questione del diverso trattamento su questioni attinenti la responsabilità genitoriale a seguito di separazione – competente al giudice monocratico – e quella scissa dal giudizio di separazione – tipica dei figli nati fuori dal matrimonio, che prevede il rito camerale).
Già il testo del ddl, ante emendamento Ferranti, era inidoneo alle garanzie minorili in quanto:
la sezione specializzata, attraverso l’ausilio dei servizi sociali e di tecnici specializzati, non è idonea a realizzare il medesimo grado di tutela minorile offerto dai T.M;
la tutela offerta dal T.M è frutto di una composizione collegiale , in cui confluiscono, in funzione di un approccio olistico figure con competenze diverse, non come ausiliari (a cui non può demandarsi il compito di giudicante);
-le norme sui limiti di permanenza dei magistrati, nello stesso ufficio, con il costante trasferimento, da sezione a sezione del Tribunale Ordinario, non sono idonee a garantire la specializzazione offerta dai T.M in cui l’assegnazione degli affari è disposta “in modo da favorire la diretta esperienza del giudice, nelle diverse attribuzioni di funzione giudiziaria minorile”.
In tal modo si realizza il migliore esercizio della giurisdizione che pone il giudicante a contatto con le sfere sia penale che civile, e fornisce una competenza che prende in considerazione il bambino come persona, sotto tutte le declinazioni che l’individuo, attraverso la sua personalità, realizza.
- L’ attribuzione delle funzioni di P.M. a magistrati a cui viene attribuita, in modo prevalente la trattazione degli affari della sezione specializzata, così come l’attribuzione di un sezione di Corte d’Appello, sempre in misura prevalente, delle impugnazioni in materia familiare, non può garantire quella specializzazione realizzabile solo attraverso l’esclusività delle funzioni;
- La disciplina di un rito improntato a criteri di semplificazione e flessibilità, è inidonea a realizzare interessi minorili, troppo spesso violati da formalità o durata processuale.
- La ricerca della semplificazione non può esporre i minori al rischio di violazioni del loro best interest ( richiamo l’obbligo discendente -in primis dalla convenzione di New York- per cui, in ogni decisione giudiziaria, deve avere prevalenza l’interesse del minore; rispetto alla semplificazione e alla flessibilità processuale deve prevalere l’ interesse a un provvedimento maggiormente conforme all’interesse minorile, interesse che riguarda il diritto alla bi genitorialità, alla dignità, ad essere parte dei giudizi che lo riguardano, ad essere ascoltato, ad avere un suo difensore, a veder tutelati tutti i suoi diritti dalla crescita ed educazione nella propria famiglia, all’ allontanamento da essa quando viene pregiudicato lo sviluppo psicofisico, anche se ciò comporta un dilungarsi del procedimento, in danno della snellezza);
- Insomma l’interesse del minore non può soccombere in vantaggio di una snellezza ed economia processuale. La forma più idonea a realizzare gli interessi minorili è una composizione collegiale con competenze molteplici. La forma collegiale offerta dal T.M tutela gli interessi dei minori coinvolti come la posizione di ascolto dei membri del collegio, esperti in scienze umane, per una più facile comprensione di ciò che un minore che, in genere per paura non dice espressamente o, quale soggetto in fieri, non è in grado di riferire fatti ed esprimere sentimenti;
- la subordinazione ad una rideterminazione delle dotazioni organiche “delle sezioni specializzate…adeguandole alle nuove competenze” disponibili, affievolisce ad interesse legittimo il diritto del minore alle garanzie, oggi, offerte dall’attuale sistema giudiziario.
Ma anche l´emendamento successivo approvato, in discussione al Senato se, in qualche modo, tiene conto delle osservazioni che furono avanzate dall´Ass. italiana magistrati per i minorenni e per la famiglia, dall’unione nazionale camera minorile e altri ancora, non accoglie per intero le esigenze di tutela minorile e, per la sua formulazione, pone nuove criticitá.
In particolare:
- la costituzione di sezioni specializzate si allontana dalla proposta originaria di istituire un Tribunale specializzato autonomo che accorpi le competenze in materia di persona, famiglia e minorenni.
- L´eliminazione di Uffici specializzati con competenze esclusive in materia minorile si pone in contrasto con i dettami costituzionali e le raccomandazioni europee, e non risponde alle esigenze di specializzazione.
l´Unione nazionale camere minorili, ha ricordato che “la Corte Costituzionale con numerose pronunce, in particolare, con la sentenza 12.01.2015 n.1, ha ribadito che la tutela del minore è interesse assistito da garanzia costituzionale e che la giustizia minorile (globalmente intesa) deve essere improntata a finalità di recupero del minore deviante, attraverso la sua rieducazione e reinserimento sociale, che caratterizza le fasi attraverso le quali la giurisdizione penale minorile si esplica (Corte Cost. 16 marzo 1992 n. 125) e che può essere realizzata solo attraverso una giurisdizione altamente specializzata”.
La separazione delle competenze civili da quelle penali che si realizzerebbe con l´emendamento approvato è in contrasto con una cultura minorile basata su un approccio complesso al disagio minorile.
- Il d.d.l. non prevede la composizione collegiale mista esistente presso il T.M nel quale il giudice togato e´ affiancato da un giudice onorario, caratterizzato da una preparazione specialistica.
- La collaborazione tra togati ed onorari ha realizzato una delle peculiaritá del T.M. per una tutela minorile multidisciplinare. Una presenza tecnica in funzione giudicante, non puó essere sostituita da CTU, che, come noto, non svolge funzioni giudicanti.
- Il P.M. Minorile con un Ufficio privo di autonomia gestionale, non caratterizzato da esclusivitá delle funzioni comporta che le attivitá di tutela minorile vengano realizzate presso le Procure Ordinarie che, come noto, sono ontologicamente, diverse da quelle di tutela dell’infanzia.
l´Ass.Ital. Magistrati minorenni e famiglia ha evidenziato che “l’ufficio requirente così delineato inciderebbe gravemente, anche per effetto dei principi del giusto processo, sulla qualità e sulla quantità del lavoro svolto e trasmesso all’organo giudicante”.
La mancata autonomia della procura minorile si pone in contrasto con le Raccomandazioni europee in ordine alla child friendly justice e al divario tra la giustizia minorile e quella ordinaria.
In assenza di autonomia non sarebbero realizzabili gran parte degli atti possibili solo grazie alla specializzazione e alla conoscenza di criticitá sociali territoriali che si ripercuotono sui minori.
Faccio un esempio, azioni fondamentali come quelle cui si e´ assistito nel territorio calabrese, attraverso il protocollo d´intesa tra gli uffici giudiziari del distretto di R.C. per interventi giudiziari coordinati a tutela dei minori in disagio, vittime e autori di reato, sarebbero irrealizzabili.
il pM che si occupa dei minori oltre ad essere fortemente specializzato deve essere deputato esclusivamente alla materia, con un numero congruo di fascicoli da trattare. la tempestività degli interventi è’ condizione risolutiva di determinate e drammatiche situazioni: penso a minori che tentano il suicidio, che subiscono violenze intra familiari o abusi sessuali che devono essere tutelati immediatamente, a minori che giacciono in istituti da tempo.
Il pM dei minori deve essere messo in grado di intervenire tempestivamente e non può essere gravato da altre attività che ritarderebbero l’intervento in materia minorile.
Il pM minorile deve sentire sia dal punto di vista civile che da quello penale soggetti minorenni, talvolta sotto la soglia dell’imputabilità.
Situazioni molto delicate e non è’ possibile, a pena di accentuare i traumi, che tali attività avvengano in un palazzo di giustizia ordinario, in una situazione di promiscuità dannosa . Quindi, anche la logistica deve essere autonoma,
il procuratore deve avere autonomia gestionale perché altrimenti protocolli e accordi sul territorio funzionali all’interesse dei minori, devono passare al vaglio di un procuratore che potrebbe non avere la stessa sensibilità per la materia e potrebbe opporre pregiudizievoli veti.
- Da ciò la necessità di creare un circuito comunicativo e prassi condivise che consentano agli uffici giudiziari minorili di intervenire tempestivamente e parallelamente ai processi ordinari, in tutti i casi sia riscontrato un pregiudizio per i minori. Tale prassi può benissimo essere replicata in tutta Italia, atteso che le ramificazioni della criminalità organizzata sono ovunque
L´emendamento Ferranti, sopprimendo gli uffici specializzati, rischia di vanificare gli sforzi compiuti per realizzare una giustizia a misura di minore, per rispondere a esigenze organizzative, dovute a carenza di risorse degli uffici giudiziari ordinari, con un evidente pregiudizio per i diritti dei minori.
Vi è il rischio di trasformare il minore, da soggetto di diritto, portatore di interessi autonomamente azionabili, a oggetto del giudizio in funzione delle richieste genitoriali.
Non dimentichiamo che il sistema di giustizia minorile vigente è il risultato di un processo di maturazione della coscienza civile, che, nel tempo, è andata riconoscendo la specificità dei soggetti minori di etá.
La costituzione dei Tribunali per i minorenni, quale tribunale autonomo con competenza nei settori penale, civile e amministrativo pur nei limiti del contesto storico in cui avvenne, fu contraddistinta
1) dalla specializzazione più completa del giudice minorile,
2) dalla funzione punitiva in una ottica rieducativa del minore coinvolto, nei procedimenti penali, per un suo rientro nella vita sociale
La normativa istitutiva dei T.M –pur tenendo conto del momento e dei problemi sociali in cui è sorta, della concezione di minore età e giustizia- seppure in forma embrionale, è stata la scintilla del processo puerocentrico che ha visto il suo apice nella recente novella volta all´unificazione dello status di figlio.
Ancora, le sezioni specializzate devono avere un congruo numero di togati, almeno sei, per gestire autonomamente i processi penali nei casi frequenti di incompatibilità ex art. 34 cpp.( concorrente procedimento cautelare con tribunale del riesame o di attività gip precedente l’udienza preliminare).
la tempestività degli interventi giudiziari minorili è’ condizione spesso risolutiva di drammatiche situazioni.
Così come è’ fondamentale la necessità di curarne e seguirne la fase esecutiva, spesso affidata ad enti locali in condizione di grave dissesto finanziario( penso ai comuni privi di assistenti sociali).
Da tutto ciò la necessità che il giudice minorile non può essere gravato da migliaia di cause, pena il sostanziale de potenziamento dell’attività, perché dietro le carte c’è’ il cuore pulsante di bambini indifesi che aspettano di trovare riparo dai mali di questa confusa società.
9 – 10 Giugno 2016
Modera e Coordina:
prof. Matteo Villanova – Avv Carlo Ioppoli
D’ALEMA LANCIA CONSENSO: “PUNTIAMO AI DELUSI DALLA POLITICA”
INIZIATIVA COMITATI SU NO AL REFERENDUM AL COMUNE DI SAN LORENZO (RC)
Per comitato “scelgo no” partecipa prof Michele Filippelli, comitato scientifico del centro studi La Pira – professore aggregato di diritto privato.

INIZIATIVA COMITATI SU NO A VILLA SAN GIOVANNI (RC) – 03/11/2016
Per comitato “scelgo no” interviene prof Michele Filippelli, docente di diritto privato, presidente comitato scientifico La Pira

Mattina 9 Giugno
ORE 08.30
Inizio dei lavori e presentazione del Convegno
Prof. Matteo Villanova e Avv. Carlo Ioppoli
ORE 09.00
Professore di Psicologia Giuridica e Criminologia
Università Europea di Roma
ORE 09.30
ORE 10.00
“La famiglia che fa notizia e la crisi del modello”
ORE 10.30
Magistrato, Consigliere della Corte di Appello di Bari
La violenza nelle relazioni familiari, con particolare riguardo al mobbing familiare
ORE 11.00
Docente universitario presso l’Università di Firenze, Presidente “Crescere Insieme”.
“Gli interessi, e i conflitti di interesse, tra i poteri dello stato e l’interesse del minore”
ORE 11.30
Presidente Nazionale Avvocati Familiaristi Italiani
ORE 12.00
Docente di Psichiatria forense dell’età evolutiva – Università di Padova e di Roma
“Verso una definizione normativa dei tempi di frequentazione: il ruolo del ctu”
ORE 12.30
Responsabile scientifico A.N.F.I.
“L’importanza del ruolo paterno nella crescita dei minori”
ORE 13.00
Pomeriggio 9 Giugno 2016
ORE 14.30
Presidente Regionale A.N.F.I. Basilicata
ORE 15.00
Presidente Regionale A.N.F.I. Emilia-Romagna “La nuova dimensione della PAS nella giurisprudenza della Cassazione”;
ORE 15.30
Garante per l’Infanzia Regione Calabria (2010-2016)
ORE 16.00
Pedagogista, Consulente Tecnico Tribunale di Roma
“La consulenza tecnica d’Ufficio nell’ottica dell’intervento pedagogico. Riflessioni e prospettive”
ORE 16.30
Giudice presso il Tribunale di Roma – Sezione famiglia
“Consulenza tecnica e interventi dei servizi nell’alta conflittualità genitoriale”
ORE 17,00
Comitato Scientifico Nazionale A.N.F.I.
“Stepchild Adoption “
ORE 17.30
Psicologo, Psicoterapeuta
ORE 18.00
Prof. ALESSANDRO DE BELVIS
Docente di Diritto di Famiglia
Scuola di Specializzazione delle Professioni Forensi Università Europea di Roma
“L’avvocato del minore”
Mattina 10 Giugno 2016
ORE 08.30
ORE 09.00
Segretario Generale “ECPAT” Italia onlus
“L’ascolto del minore nei procedimenti civili e penali”
ORE 10.00
Presidente A.N.F.I. Sez. Distrettuale di Santa Maria Capua Vetere
ORE 10.30
Segretario A.N.F.I. Campania
ORE 11.00
Direttore Centro Studi FeNBi
“IL PATER SAPIENS IN EVOLUZIONE”
ORE 11.30
Garante Nazionale per l’Infanzia
ORE 12.00
Psicologa e Psicoterapeuta
“Verita giuridica e verita psicologica:un caso di abuso di un minore”
ORE 12.30
Avvocato, Membro Commissione Famiglia e Minori
“Per il minore vittima di reato. Dal cyberbullismo all’adescamento online”;
ORE 13.00
Pomeriggio 10 Giugno 2016
ORE 15.00
Direttivo A.N.F.I. Nazionale
“L’omogenitorialità nella scuole italiana”
ORE 15.30
Psicologa Clinica
ORE 16.00
( Direttore O.L.T.R.E.E.E. ) Osservatorio Laboratorio Tutela Rispetto Emozionale Età Evolutiva
ORE 16.30
Presidente A.N.F.I. Calabria
ORE 17,00
Medico legale, Psicoterapeuta
ORE 17.30
Direttivo A.N.F.I. Sicilia

