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GIORNATE NAZIONALI ANFI

9 GIUGNO 2016  ORE 15,30

Facoltà di Scienze della Formazione (Roma Tre)

Roma – via Milazzo 11/B Aula Volpi

 

Esigenze processualistiche in contrasto con una giustizia a misura di minore: la soppressione dei Tribunali per i minorenni (ddl n 2593)

 

MARILINA INTRIERI

 

L´approvazione del disegno di legge A.C. 2953-A, delega al G in materia di efficienza del proc civile da parte della Camera dei Deputati, che sarà a breve discusso al Senato, prevede la soppressione dei Tribunali dei minorenni e della Procura della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni e  l’istituzione del “Tribunale della famiglia e delle persona”, con sezioni circondariali e distrettuali specializzate per la persona, la famiglia e i minori, presso Tribunali e Corti d’Appello.

 

Alle sezioni circondariali specializzate, presso il Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d’Appello, saranno attribuite le controversie oggi di competenza del T. Ord. in materia di stato e capacità delle persone, separazioni e divorzi, rapporti di famiglia e minori, e i procedimenti civili oggi di competenza dei T.M. e  del giudice tutelare, in materia di minori ed incapaci.

 

“Funzioni di 1 grado avranno anche le sezioni specializzate distrettuali presso le Corti d’Appello – sul modello delle sezioni lavoro – e le sezioni distaccate di corti d’appello: tali sezioni si occuperanno dei procedimenti previsti dalla legge sulle adozioni; di quelli riguardanti gli articoli 330, 332 e 333 c.c. quelli relativi ai minori non accompagnati e richiedenti asilo; dei procedimenti – oggi affidati ai  T.M.- diversi da quelli previsti dall’art. 38 disp.att. c.c. (che vengono attribuiti alle sezioni circondariali), tanto in materia civile, quanto in materia penale e amministrativa.

 Per il 2 grado, apposite sezioni specializzate saranno istituite presso le Corti d’Appello e le sezioni distaccate delle Corti d’Appello, con garanzia che le funzioni siano esercitate in via esclusiva da parte dei magistrati e, ove ciò non sia possibile, vengano comunque assegnati a un collegio specializzato.

 

Le competenze per i procedimenti penali a carico di minorenni, oggi del T.M. saranno attribuite a sezioni specializzate distrettuali.”   

Il ddl trasmesso al Senato fa venire meno, di fatto, quella separazione tra la giustizia minorile (ritenuta anacronistica) e quella dei soggetti adulti, nel dichiarato intento di razionalizzazione delle Autoritá Giudiziarie.

Furono presentate, da chi vi parla, all’epoca garante dell’i della C.  al Ministro e  alla Commissione Giustizia della Camera, nel luglio 2015, osservazioni al DDL. n.2593

Evidenziammo, come gli obiettivi di razionalizzazione dei termini processuali e di semplificazione dei riti, mediante la loro omogeneizzazione, pur meritevoli di tutela, non potessero essere realizzati a scapito della visione puerocentrica in procedimenti che vedono coinvolti minori; che il ddl,  andava contemperato ai diritti riconosciuti ai minori, dalla Convenzione di New York e dalla Convenzione di Strasburgo, alle Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa, per una giustizia a misura di minore;

che le esigenze processualistiche non potessero essere in contrasto con la tutela sociale del minore;che sebbene il sistema processuale di tipo dualistico,   nonostante le recenti riforme, cozzi con il principio dell’unicità dello status di figlio,  una sezione specializzata della famiglia, presso il tribunale ordinario non appare idonea a tutelare gli interessi dei minori coinvolti  (la novella non ha eliminato le discrasie tra  procedimenti aventi ad oggetto  figli e  si ripropone la questione del diverso trattamento su questioni attinenti la responsabilità genitoriale a seguito di separazione –  competente al giudice monocratico – e quella scissa dal giudizio di separazione  – tipica dei figli nati fuori dal matrimonio, che prevede il rito camerale).

Già il testo del ddl, ante emendamento Ferranti, era inidoneo alle garanzie minorili in quanto:

la sezione specializzata, attraverso l’ausilio dei servizi sociali e di tecnici specializzati, non è   idonea a realizzare il medesimo grado di tutela minorile offerto dai T.M;

la tutela offerta dal T.M è frutto di una composizione collegiale ,  in cui confluiscono, in funzione di un  approccio olistico figure con competenze diverse, non come ausiliari (a cui non può demandarsi il compito di giudicante);

-le norme sui limiti di permanenza dei magistrati, nello stesso ufficio, con il costante trasferimento, da sezione a sezione del Tribunale Ordinario, non sono idonee a garantire la specializzazione offerta dai T.M  in cui l’assegnazione degli affari è disposta “in modo da favorire la diretta esperienza del giudice, nelle diverse attribuzioni di funzione giudiziaria minorile”.

In tal modo si realizza il migliore esercizio della giurisdizione che pone il giudicante a contatto con le sfere sia penale che civile, e fornisce una competenza che prende in considerazione il bambino come persona, sotto tutte le declinazioni che l’individuo, attraverso la sua personalità, realizza.

  • L’ attribuzione delle funzioni di P.M. a magistrati a cui viene attribuita, in modo prevalente la trattazione degli affari  della sezione specializzata, così come l’attribuzione di un sezione di Corte d’Appello, sempre in misura prevalente, delle impugnazioni in materia familiare, non può garantire quella specializzazione realizzabile solo attraverso l’esclusività delle funzioni;
  • La disciplina di un rito improntato a criteri di semplificazione e flessibilità, è inidonea a realizzare interessi minorili, troppo spesso violati da formalità o durata processuale.
  • La ricerca della semplificazione non può esporre i minori al rischio di  violazioni del loro best interest ( richiamo l’obbligo discendente -in primis dalla convenzione di New York- per cui,  in ogni decisione giudiziaria, deve avere prevalenza l’interesse del minore;   rispetto alla semplificazione e alla flessibilità processuale deve prevalere l’ interesse a un provvedimento maggiormente conforme all’interesse minorile, interesse che riguarda il diritto alla bi genitorialità, alla dignità, ad essere parte dei giudizi che lo riguardano, ad essere ascoltato, ad avere un suo difensore, a veder tutelati tutti i suoi diritti dalla crescita ed educazione nella propria famiglia, all’ allontanamento da essa  quando viene pregiudicato lo sviluppo psicofisico, anche se ciò comporta un dilungarsi del procedimento, in danno della snellezza);
  • Insomma l’interesse del minore non può soccombere in vantaggio di una snellezza ed economia processuale. La forma più idonea a realizzare gli interessi minorili è una composizione collegiale con competenze molteplici. La forma collegiale offerta dal T.M  tutela gli interessi dei minori coinvolti  come la posizione di ascolto dei  membri del collegio, esperti in scienze umane, per una più facile comprensione di ciò che un minore che, in genere per paura non dice espressamente o, quale soggetto in fieri, non è in grado di riferire fatti ed esprimere sentimenti;
  • la subordinazione ad una rideterminazione delle dotazioni organiche “delle sezioni specializzate…adeguandole alle nuove competenzedisponibili, affievolisce ad interesse legittimo il diritto del minore alle garanzie, oggi, offerte dall’attuale sistema giudiziario.

Ma anche l´emendamento successivo approvato, in discussione al Senato se, in qualche modo, tiene conto delle osservazioni che furono avanzate  dall´Ass. italiana  magistrati per i minorenni e per la famiglia, dall’unione nazionale camera minorile e altri ancora, non accoglie per intero le esigenze di tutela minorile e, per la sua formulazione, pone nuove criticitá.

In particolare:

  • la costituzione di sezioni specializzate si allontana dalla proposta originaria di istituire un Tribunale specializzato autonomo che accorpi le competenze in materia di persona, famiglia e minorenni.
  • L´eliminazione di Uffici specializzati con competenze esclusive in materia minorile si pone in contrasto con i dettami costituzionali e le raccomandazioni europee, e non risponde alle esigenze di specializzazione.

l´Unione nazionale camere minorili,  ha ricordato che “la Corte Costituzionale con numerose pronunce,  in particolare, con la sentenza 12.01.2015 n.1, ha ribadito che la tutela del minore è interesse assistito da garanzia costituzionale e che la giustizia minorile (globalmente intesa) deve essere improntata a  finalità di recupero del minore deviante, attraverso la sua rieducazione e reinserimento sociale, che caratterizza le fasi attraverso le quali la giurisdizione penale minorile si esplica (Corte Cost. 16 marzo 1992 n. 125) e che può essere realizzata solo attraverso una giurisdizione altamente specializzata”.

 

La separazione delle competenze civili da quelle penali che si realizzerebbe con l´emendamento approvato è in contrasto con una cultura minorile basata su un approccio complesso al disagio minorile.

  • Il d.d.l. non prevede la composizione collegiale mista esistente presso il T.M nel quale il giudice togato e´ affiancato da un giudice onorario, caratterizzato da una preparazione specialistica.
  • La collaborazione tra togati ed onorari ha realizzato una delle peculiaritá del T.M. per una tutela minorile multidisciplinare. Una presenza tecnica in funzione giudicante, non puó essere sostituita da CTU, che, come noto, non svolge funzioni giudicanti.
  • Il P.M. Minorile con un Ufficio privo di autonomia gestionale, non caratterizzato da esclusivitá delle funzioni  comporta che le attivitá di tutela minorile vengano realizzate presso le Procure Ordinarie che, come noto, sono ontologicamente, diverse da quelle di tutela dell’infanzia.

l´Ass.Ital. Magistrati minorenni e famiglia ha evidenziato che “l’ufficio requirente così delineato inciderebbe gravemente, anche per effetto dei principi del giusto processo, sulla qualità e sulla quantità del lavoro svolto e trasmesso all’organo giudicante”.

La mancata autonomia della procura minorile si pone in contrasto con le Raccomandazioni europee in ordine alla child friendly justice e al divario   tra la giustizia minorile e quella ordinaria.

 

In assenza di autonomia non sarebbero realizzabili gran parte degli atti possibili solo grazie alla specializzazione e alla   conoscenza di criticitá sociali territoriali che si ripercuotono sui minori.

 

Faccio un esempio, azioni fondamentali come quelle cui si e´ assistito nel territorio calabrese, attraverso il protocollo d´intesa tra gli uffici giudiziari del distretto di R.C. per interventi giudiziari coordinati a tutela dei minori in disagio, vittime e autori di reato, sarebbero irrealizzabili.

 

il pM che si occupa dei minori oltre ad essere fortemente specializzato deve essere deputato esclusivamente alla materia, con un numero congruo di fascicoli da trattare. la tempestività degli interventi è’  condizione risolutiva di determinate e drammatiche situazioni: penso a minori che tentano il suicidio,  che subiscono violenze intra familiari o abusi sessuali  che devono essere tutelati immediatamente, a minori che giacciono in istituti da tempo.

Il pM dei minori deve essere messo in grado di intervenire tempestivamente e non può essere gravato da altre attività che  ritarderebbero l’intervento in materia minorile.

Il pM minorile deve sentire sia dal punto di vista civile che da quello penale soggetti minorenni, talvolta sotto la soglia dell’imputabilità.

Situazioni molto delicate e non è’ possibile, a pena di accentuare i traumi, che tali attività avvengano in un palazzo di giustizia ordinario, in una situazione di promiscuità dannosa . Quindi, anche la logistica deve essere autonoma,

il procuratore deve avere autonomia gestionale perché altrimenti protocolli e accordi sul territorio funzionali all’interesse dei minori, devono passare al vaglio di un procuratore che potrebbe non avere la stessa sensibilità per la materia e potrebbe opporre pregiudizievoli veti.

 

  • Da ciò la necessità di creare un circuito comunicativo e prassi condivise che consentano agli uffici giudiziari minorili di intervenire tempestivamente e  parallelamente ai processi ordinari, in tutti i casi sia riscontrato un pregiudizio per i minori. Tale prassi può benissimo essere replicata in tutta Italia, atteso che le ramificazioni della criminalità organizzata sono ovunque

L´emendamento Ferranti, sopprimendo gli uffici specializzati, rischia di vanificare gli sforzi compiuti per realizzare una giustizia a misura di minore, per rispondere a esigenze organizzative,  dovute a carenza di risorse degli uffici giudiziari ordinari, con un evidente pregiudizio per i  diritti dei minori.

Vi è il rischio di trasformare il minore, da soggetto di diritto, portatore di interessi autonomamente azionabili, a oggetto del giudizio in funzione delle richieste genitoriali.

Non dimentichiamo che il sistema di giustizia minorile  vigente è il risultato di un processo di maturazione della coscienza civile, che, nel tempo, è andata riconoscendo la specificità dei soggetti minori di etá.

La costituzione dei Tribunali per i minorenni, quale tribunale autonomo con competenza nei settori penale, civile e amministrativo pur nei limiti del contesto storico in cui avvenne, fu contraddistinta

1) dalla specializzazione più completa del giudice minorile,

2) dalla funzione punitiva in una ottica rieducativa  del minore coinvolto, nei procedimenti penali, per un suo rientro nella vita sociale

La normativa istitutiva dei T.M –pur tenendo conto del momento e dei problemi sociali in cui è sorta, della  concezione di  minore età e  giustizia- seppure in forma embrionale, è stata  la scintilla del  processo puerocentrico che ha visto il suo apice nella recente novella volta all´unificazione dello status di figlio.

 

Ancora, le sezioni specializzate devono avere un congruo numero di togati, almeno sei, per gestire autonomamente i processi penali nei casi frequenti di incompatibilità ex art. 34 cpp.( concorrente procedimento cautelare con tribunale del riesame o di attività gip precedente l’udienza preliminare).

 

la tempestività degli interventi giudiziari minorili è’ condizione spesso risolutiva di drammatiche situazioni.

Così come è’ fondamentale  la necessità di curarne e seguirne la fase esecutiva, spesso affidata ad enti locali in condizione di grave dissesto finanziario( penso ai comuni privi di assistenti sociali).

Da tutto ciò la necessità che il giudice minorile non può essere gravato da migliaia di cause, pena il sostanziale de potenziamento dell’attività, perché dietro le carte c’è’ il cuore pulsante di bambini indifesi che aspettano di trovare riparo dai mali di questa confusa società.

9 – 10 Giugno 2016

Modera e Coordina:
prof. Matteo Villanova – Avv Carlo Ioppoli

D’ALEMA LANCIA CONSENSO: “PUNTIAMO AI DELUSI DALLA POLITICA”

Roma, 28 Gennaio 2017 – Massimo D’Alema riunisce in congresso i comitati che hanno lottato per il No allo scorso referendum per dare vita a un nuovo movimento che si chiamerà ConSenso. L’annuncio è arrivato da Guido Calvi all’apertura dell’assemblea che vede tra i protagonisti proprio Massimo D’Alema. Lo scopo del movimento, aggiunge Calvi, è quello di raccogliere elettori e militanti del centrosinistra. 

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ON. INTRIERI INSIEME A MASSIMO D’ALEMA

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INIZIATIVA COMITATI SU NO AL REFERENDUM AL COMUNE DI SAN LORENZO (RC)

Per comitato “scelgo no” partecipa prof  Michele Filippelli, comitato scientifico del centro studi La Pira – professore  aggregato di diritto privato.

 

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INIZIATIVA COMITATI SU NO A VILLA SAN GIOVANNI (RC) – 03/11/2016

 Per  comitato “scelgo no” interviene  prof  Michele Filippelli,  docente di diritto privato, presidente comitato scientifico La Pira

 

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22° PIANO – VOTO SI VOTO NO: LA GUERRA DEL REFERENDUM

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 Mattina 9 Giugno

 

ORE 08.30

Registrazione partecipanti
Inizio dei lavori e presentazione del Convegno
Prof. Matteo Villanova e Avv. Carlo Ioppoli

ORE 09.00

Prof. PAOLO CAPRI
Professore di Psicologia Giuridica e Criminologia
Università Europea di Roma

ORE 09.30

“Alienazione del Sistema Famiglia: aspetti valutativi e trasformativi”

ORE 10.00

Avv. BEATRICE DALIA – Avvocato e Giornalista
“La famiglia che fa notizia e la crisi del modello”

ORE 10.30

Dr. LUCIANO GUAGLIONE
Magistrato, Consigliere della Corte di Appello di Bari
La violenza nelle relazioni familiari, con particolare riguardo al mobbing familiare

ORE 11.00

Prof. MARINO MAGLIETTA
Docente universitario presso l’Università di Firenze, Presidente “Crescere Insieme”.
“Gli interessi, e i conflitti di interesse, tra i poteri dello stato e l’interesse del minore”

ORE 11.30

Avv. CARLO IOPPOLI
Presidente Nazionale Avvocati Familiaristi Italiani

ORE 12.00

Prof. GIOVANNI CAMERINI
Docente di Psichiatria forense dell’età evolutiva – Università di Padova e di Roma
“Verso una definizione normativa dei tempi di frequentazione: il ruolo del ctu”

ORE 12.30

Dr.ssa SARA PEZZUOLO
Responsabile scientifico A.N.F.I.
“L’importanza del ruolo paterno nella crescita dei minori”

ORE 13.00

Domande e commenti

 

Pomeriggio 9 Giugno 2016

 

ORE 14.30

Avv. ANNAMARIA PACE
Presidente Regionale A.N.F.I. Basilicata

ORE 15.00

Avv. RITA ROSSI
Presidente Regionale A.N.F.I. Emilia-Romagna “La nuova dimensione della PAS nella giurisprudenza della Cassazione”;

ORE 15.30

On. MARILINA INTRIERI
Garante per l’Infanzia Regione Calabria (2010-2016)

ORE 16.00

Dr.ssa LORETTA UBALDI
Pedagogista, Consulente Tecnico Tribunale di Roma
“La consulenza tecnica d’Ufficio nell’ottica dell’intervento pedagogico. Riflessioni e prospettive”

ORE 16.30

Dr.ssa MONICA VELLETTI
Giudice presso il Tribunale di Roma – Sezione famiglia
“Consulenza tecnica e interventi dei servizi nell’alta conflittualità genitoriale”

ORE 17,00

Avv. ANTONELLA ANTEZZA
Comitato Scientifico Nazionale A.N.F.I.
“Stepchild Adoption “

ORE 17.30

Dr. PIER CHRISTIAN VERDE
Psicologo, Psicoterapeuta

ORE 18.00

Dibattito
Prof. ALESSANDRO DE BELVIS
Docente di Diritto di Famiglia
Scuola di Specializzazione delle Professioni Forensi Università Europea di Roma
“L’avvocato del minore”

 

Mattina 10 Giugno 2016

 

ORE 08.30

Registrazione

ORE 09.00

Dr.ssa YASMIN ABO LOHA
Segretario Generale “ECPAT” Italia onlus
“L’ascolto del minore nei procedimenti civili e penali”

ORE 10.00

Avv. GIANNAMARIA CASERTA
Presidente A.N.F.I. Sez. Distrettuale di Santa Maria Capua Vetere

ORE 10.30

Avv. DANIELA GIORDANO
Segretario A.N.F.I. Campania

ORE 11.00

Dr. FABIO NESTOLA
Direttore Centro Studi FeNBi
“IL PATER SAPIENS IN EVOLUZIONE”

ORE 11.30

Dr.ssa FILOMENA ALBANO
Garante Nazionale per l’Infanzia

ORE 12.00

Dr.ssa MADDALENA CIALDELLA
Psicologa e Psicoterapeuta
“Verita giuridica e verita psicologica:un caso di abuso di un minore”

ORE 12.30

Avv. DANIELE BOCCIOLINI
Avvocato, Membro Commissione Famiglia e Minori
“Per il minore vittima di reato. Dal cyberbullismo all’adescamento online”;

ORE 13.00

Dibattito

 

Pomeriggio 10 Giugno 2016

 

ORE 15.00

Dr.ssa MARIANNA TREZZA
Direttivo A.N.F.I. Nazionale
“L’omogenitorialità nella scuole italiana”

ORE 15.30

Dr.ssa FLAMINIA BOLZAN
Psicologa Clinica

ORE 16.00

Prof. MATTEO VILLANOVA
( Direttore O.L.T.R.E.E.E. ) Osservatorio Laboratorio Tutela Rispetto Emozionale Età Evolutiva

ORE 16.30

Avv. MARIA TERESA PALMIERI
Presidente A.N.F.I. Calabria

ORE 17,00

Dr. GAETANO GIORDANO
Medico legale, Psicoterapeuta

ORE 17.30

Avv. DANIELA PICCIONE
Direttivo A.N.F.I. Sicilia

ORE 18.00

Dibattito e Chiusura dei lavori