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ANFI

GIORNATE NAZIONALI PER I MINORI

9 – 10 giugno 2016

MODERA E COORDINA:

prof. MATTEO VILLANOVA

Avv. CARLO IOPPOLI

Mattina 9 giugno 2016

 

Ore 08.30

 

Ore 09.00

Ore 09.30

Registrazione partecipanti

Inizio dei lavori e presentazione del Convegno

Prof. Matteo Villanova Avv. Carlo Ioppoli

Prof. PAOLO CAPRI

Professore di Psicologia Giuridica e Criminologia Università Europea di Roma

“Alienazione del Sistema Famiglia: aspetti valutativi e trasformativi”;

Ore 10.00 Avv. BEATRICE DALIA – Avvocato e Giornalista
“La famiglia che fa notizia e la crisi del modello”;
Ore 10.30 Dr. LUCIANO GUAGLIONE – Magistrato, Consigliere della Corte di Appello di Bari
La violenza nelle relazioni familiari, con particolare riguardo al mobbing familiare;
Ore 11.00 Prof. MARINO MAGLIETTA

Docente universitario presso l’Università di Firenze, Presidente “Crescere Insieme”.

“Gli interessi, e i conflitti di interesse, tra i poteri dello stato e l’interesse del minore”
Ore 11.30 Avv. CARLO IOPPOLI – Presidente Nazionale Avvocati Familiaristi Italiani
“”;
Ore 12.00 Prof. GIOVANNI CAMERINI – Docente di Psichiatria forense dell’età evolutiva
Università di Padova e di Roma
“Verso una definizione normativa dei tempi di frequentazione: il ruolo del ctu”;
Ore 12.30 Dr.ssa SARA PEZZUOLO – Responsabile scientifico A.N.F.I.
“L’importanza del ruolo paterno nella crescita dei minori”
Ore 13.00 Domande e commenti

Pomeriggio 9 giugno 2016

Ore 14.30 Avv. ANNAMARIA PACE – Presidente Regionale A.N.F.I. Basilicata
“”;
Ore 15.00 Avv. RITA ROSSI – Presidente Regionale A.N.F.I. Emilia Romagna
“La nuova dimensione della PAS nella giurisprudenza della Cassazione”;
Ore 15.30 On. MARILINA INTRIERI – Garante per l’Infanzia Regione Calabria (2010-2016)
“”;
Ore 16.00 Dr.ssa LORETTA UBALDI – Pedagogista, Consulente Tecnico Tribunale di Roma
“La consulenza tecnica d’Ufficio nell’ottica dell’intervento pedagogico. Riflessioni e prospettive”;
Ore 16.30 Dr .ssa MONICA VELLETTI – Giudice presso il Tribunale di Roma – Sezione famiglia
“Consulenza tecnica e interventi dei servizi nell’alta conflittualità genitoriale”;
Ore 17,00 Avv. ANTONELLA ANTEZZA – Comitato Scientifico Nazionale A.N.F.I.
“Stepchild Adoption “;
Ore 17.30 Dr. PIER CHRISTIAN VERDE – Psicologo, Psicoterapeuta
Ore 18.00 Dibattito
Prof. ALESSANDRO DE BELVIS Docente di Diritto di Famiglia Scuola di
Specializzazione delle Professioni Forensi Università Europea di Roma
“L’avvocato del minore”;

Mattina 10 giugno 2016

Ore 08.30 Registrazione
Ore 09.00 Dr.ssa YASMIN ABO LOHA – Segretario Generale “ECPAT” Italia onlus
“L’ascolto del minore nei procedimenti civili e penali”;
Ore 10.00 Avv. GIANNAMARIA CASERTA
Presidente A.N.F.I. Sez. Distrettuale di Santa Maria Capua Vetere
“”;
Ore 10.30 Avv. DANIELA GIORDANO – Segretario A.N.F.I. Campania
“”;
Ore 11.00 Dr. FABIO NESTOLA – Direttore Centro Studi FeNBi
IL PATER SAPIENS IN EVOLUZIONE”
Ore 11.30 Dr.ssa FILOMENA ALBANO – Garante Nazionale per l’Infanzia
“”;
Ore 12.00 Dr.ssa MADDALENA CIALDELLA – Psicologa e Psicoterapeuta
“Verita giuridica e verita psicologica:un caso di abuso di un minore”;
Ore 12.30 Avv. DANIELE BOCCIOLINI – Avvocato, Membro Commissione Famiglia e Minori
“ Per il minore vittima di reato. Dal cyberbullismo all’adescamento online ”;
Ore 13.00 Dibattito

Pomeriggio 10 giugno 2016

Ore 15.00 Dr.ssa MARIANNA TREZZA – Direttivo A.N.F.I. Nazionale
“L’omogenitorialità nella scuole italiana”;
Ore 15.30 Dr.ssa FLAMINIA BOLZAN – Psicologa Clinica
“”;
Ore 16.00 Prof. MATTEO VILLANOVA ( Direttore O.L.T.R.E.E.E. )
Osservatorio Laboratorio Tutela Rispetto Emozionale Età Evolutiva
“”;
Ore 16.30 Avv. MARIA TERESA PALMIERI  Presidente A.N.F.I. Calabria
“”;
Ore 17.00 Dr. GAETANO GIORDANO – Medico legale, Psicoterapeuta
“”;
Ore 17.30 Avv. DANIELA PICCIONE – Direttivo A.N.F.I. Sicilia
“”;
Ore 18.00 Dibattito e Chiusura dei lavori.

GIORNATE NAZIONALI ANFI

9 GIUGNO 2016 ORE 15,30

Facoltà di Scienze della Formazione (Roma Tre)

Roma – via Milazzo 11/B Aula Volpi

Esigenze processualistiche in contrasto con una giustizia a misura di minore: la soppressione dei Tribunali per i minorenni (ddl n 2593)

 

MARILINA INTRIERI

L´approvazione del disegno di legge A.C. 2953-A, delega al G in materia di efficienza del proc civile, da parte della Camera dei Deputati, che sarà discusso al Senato, prevede la soppressione dei Tribunali dei minorenni e della Procura della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni e l’istituzione di sezioni circondariali e distrettuali specializzate per la persona, la famiglia e i minori.

 

Alle sezioni circondariali specializzate, presso il Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d’Appello, saranno attribuite le controversie oggi di competenza del T. Ord. in materia di stato e capacità delle persone, separazioni e divorzi, rapporti di famiglia e minori, e i procedimenti civili oggi di competenza dei T.M. e del giudice tutelare, in materia di minori ed incapaci.

“Funzioni di 1 grado avranno anche le sezioni specializzate distrettuali presso le Corti d’Appello – sul modello delle sezioni lavoro – e le sezioni distaccate di corti d’appello: tali sezioni si occuperanno dei procedimenti previsti dalla legge sulle adozioni; di quelli riguardanti gli articoli 330, 332 e 333 c.c. quelli relativi ai minori non accompagnati e richiedenti asilo; dei procedimenti – oggi affidati ai T.M.- diversi da quelli previsti dall’art. 38 disp.att. c.c. (che vengono attribuiti

alle sezioni circondariali), tanto in materia civile, quanto in materia penale e amministrativa.

Per il 2 grado, apposite sezioni specializzate saranno istituite presso le Corti d’Appello e le sezioni distaccate delle Corti d’Appello, con garanzia che le funzioni siano esercitatein via esclusiva da parte dei magistrati e, ove ciò non sia possibilevengano comunque assegnati a un collegio specializzato.

 

Le competenze per i procedimenti penali a carico di minorenni, oggi del T.M. saranno attribuite a sezioni specializzate distrettuali.”

 

Il ddl cosi come trasmesso al Senato per la relativa approvazione fa venire meno la separazione tra la giustizia minorile e quella dei soggetti adulti, nel dichiarato intento di razionalizzazione delle Autoritá Giudiziarie.

Già nel 2015 furono presentate, da chi vi parla, all’epoca garante dell’i della C. nella sua ttivita di vigilanza al Ministro e alla Commissione Giustizia della Camera, osservazioni al DDL. n.2593

Evidenziammo:

– come gli obiettivi di razionalizzazione dei termini processuali e di semplificazione dei riti, mediante una omogeneizzazione, pur meritevoli di tutela, non potessero essere realizzati a scapito della visione puerocentrica in procedimenti che vedono coinvolti minori;

-che il ddl, andava contemperato nel rispetto dei diritti già riconosciuti ai minori dalle Convenzioni di New York e di Strasburgo, e delle Linee guida dei Ministri del Consiglio di Europa, per una giustizia a misura di minore;

-che le esigenze processualistiche non possono essere in contrasto con la tutela sociale del minore;

-che sebbene il sistema processuale di tipo dualistico, nonostante le recenti riforme, cozzi con il principio di unicità dello status di figlio, una sezione specializzata della famiglia, presso il tribunale ordinario non appare idonea a tutelare gli interessi dei minori coinvolti;

-il limite di permanenza dei magistrati, nello stesso ufficio, con il costante trasferimento, da sezione a sezione, del Tribunale Ordinario, non garantisce la specializzazione offerta dai T.M in cui l’assegnazione degli affari è disposta “in modo da favorire la diretta esperienza del giudice per il migliore esercizio della giurisdizione, che pone il giudicante a contatto con le sfere sia penale che civile, e prende in considerazione il bambino come persona, sotto tutte le declinazioni che l’individuo, attraverso la sua personalità, realizza;

-l’ attribuzione delle funzioni di P.M. a magistrati a cui viene attribuita, in modo prevalente la trattazione degli affari della sezione specializzata, e della Cote di Appello, sempre in misura prevalente, non può garantire quella specializzazione realizzabile, solo attraverso l’esclusività delle funzioni;

Insomma la disciplina di un rito improntato a criteri di semplificazione e flessibilità, è inidonea a realizzare interessi minorili, che vengono troppo spesso violati da formalità o durata processuale.

La ricerca di semplificazione non può esporre i minori al rischio di violazioni del loro best interest ( voglio richiamare l’obbligo discendente -in primis dalla convenzione di New York- per cui, in ogni decisione giudiziaria, deve avere prevalenza l’interesse del minore; rispetto alla semplificazione e alla flessibilità processuale deve prevalere l’ interesse a un provvedimento maggiormente conforme all’interesse minorile, interesse che riguarda il diritto alla bi genitorialità, alla dignità, ad essere parte dei giudizi che lo riguardano, ad essere ascoltato, ad avere un suo difensore, a veder tutelati tutti i suoi diritti dalla crescita ed educazione nella propria famiglia, all’ allontanamento da essa quando viene pregiudicato lo sviluppo psicofisico, anche se ciò comporta un dilungarsi del procedimento, in danno della snellezza);

-Insomma l’interesse del minore non può soccombere a vantaggio della snellezza e dell’ economia processuale.

La forma collegiale offerta dal T.M tutela gli interessi dei minori coinvolti mentre la subordinazione ad una rideterminazione delle dotazioni organiche disponibili, affievolisce ad interesse legittimo il diritto del minore alle garanzie offerte dall’attuale sistema giudiziario.

E l´emendamento Ferranti approvato alla Camera e in discussione al Senato se, pur tiene conto delle osservazioni che furono avanzate, pone nuove criticitá.

In particolare:

1) la costituzione di sezioni specializzate si allontana dalla proposta originaria di istituire un Tribunale specializzato autonomo che accorpi le competenze in materia di persona, famiglia e minorenni.

2) L´eliminazione di Uffici specializzati con competenze esclusive in materia minorile, si pone in contrasto con i dettami costituzionali e le raccomandazioni europee, e non risponde alle esigenze di specializzazione.

La separazione delle competenze civili da quelle penali che si realizzerebbe con l´emendamento approvato è in contrasto con una cultura minorile basata su un approccio complesso e complessivo al disagio minorile.

· Il d.d.l. non prevede la composizione collegiale mista esistente presso il T.M nel quale il giudice togato e´ affiancato da un giudice onorario, caratterizzato da una preparazione specialistica. Una collaborazione quella tra togati ed onorari che rappresenta la peculiaritá di una giustizia minorile multidisciplinare. Una presenza tecnica in funzione giudicante, non puó essere sostituita da CTU, che, come noto, non svolge funzioni giudicanti.

· Un ufficio del P.M. Minorile privo di autonomia gestionale e di esclusivitá delle funzioni comporta che le attivitá di tutela minorile vengano realizzate presso le Procure Ordinarie che, come noto, sono ontologicamente, diverse da quelle di tutela dell’infanzia. 5

l´Ass.Ital. Magistrati minorenni e famiglia ha evidenziato che “l’ufficio requirente così delineato inciderebbe gravemente, anche per effetto dei principi del giusto processo, sulla qualità e sulla quantità del lavoro svolto e trasmesso all’organo giudicante”.

La mancata autonomia della procura minorile si pone in contrasto con le Raccomandazioni europee in ordine alla child friendly justice

. In assenza di autonomia non sarebbero realizzabili molti degli atti possibili grazie alla specializzazione e alla conoscenza di criticitá sociali territoriali che si ripercuotono sui minori.

Faccio un esempio, azioni fondamentali come quello della sottoscrizione di un protocollo d´intesa tra gli uffici giudiziari del distretto di R.C. per interventi giudiziari coordinati a tutela dei minori vittime e autori di reato, sarebbero irrealizzabili.

la necessità di circuiti comunicativi e prassi condivise che consentano agli uffici giudiziari minorili di intervenire parallelemente ai processi ordinari, nei casi in cui sia riscontrato un pregiudizio per i minori obbliga ad una autonomia gestionale della procura. Penso alla comunicazione tra la proc e ord in caso di arresto di un genitore delinquente al TM per valutare un tempestivo intervento in caso di grave pregiudizio dovuto ad indottrinamento mafioso.

la tempestività degli interventi del PM è’ una condizione essenziale per drammatiche situazioni: penso a minori che tentano il suicidio, subiscono violenze intra familiari, abusi sessuali, giacciono in istituti da tempo, che devono essere tutelati immediatamente che si occupa dei minori.

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Il PM dei minori, deve sentire, sia dal punto di vista civile che penale, i soggetti minorenni, talvolta sotto la soglia dell’imputabilità, non essere gravato da altre attività che ritarderebbero l’intervento in materia minorile.

Sono situazioni molto delicate che non è’ possibile, a pena di accentuarne i traumi nei minori , si svolgano in una situazione di promiscuità dannosa all’interno di un palazzo di giustizia ordinario,.

.
Concludo ribadendo che , il ddl 2593,anche nella versione emendata dalla presidente della comm giustizia della Camera sopprimendo gli uffici minorili specializzati, per rispondere a esigenze organizzative, dovute a carenza di risorse degli uffici giudiziari ordinari ,rischia di vanificare gli sforzi compiuti per realizzare nel ns Paese una giustizia a misura di minore, con evidente pregiudizio per i diritti e gli interessi minorili.

Il rischio più evidente che vi segnalo è trasformare il minore, da soggetto di diritto, portatore di interessi autonomamente azionabili, a oggetto del giudizio in funzione delle richieste genitoriali.

CYBERBULLISMO

Il presente testo si propone di offrire una panoramica complessiva delle innovazioni legislative, in materia di Cyberbullismo, introdotte dalla Legge 29 Maggio 2017, n. 71.

La legge n. 71/17 è stata approvata, in via definitiva, dalla Camera dei Deputati, portando a compimento un lungo e complesso percorso parlamentare, dopo una in prima lettura da parte del Senato, il 20 maggio 2015, poi modificata dalla Camera il 20 settembre 2016 e, nuovamente approvata, con modificazioni, dal Senato il 31 gennaio 2017.

La Legge colma un vuoto legislativo preesistente e dà una definizione ufficiale del cyberbullismo: “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito dei dati personali in danno di minorenni, nonché la diffusione di contenuti online il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

La titolazione del presente testo giuridico: Cyberbullismo aspetti civili e penali profili educativi e psicologici (aggiornato alla Legge 29 Maggio 2017, n. 71) affronta la tutela della dignità del minore al centro del dibattito giuridico, per l’uso distorto che si fa dei nuovi media, i quali consentono atti di diffusione ad un numero indefinito di soggetti ed in tempi immediati.

Nella maggior parte dei casi, i ragazzi, che conoscono alla perfezione i meccanismi e la forza del web e delle innovazioni, non sanno ancora valutare appieno le conseguenze delle proprie azioni e questo li rende particolarmente vulnerabili.

Bisogna che ragazzi, che si muovono a volte in modo compulsivo tra il mondo digitale e quello reale, ben comprendano che la vita vera è ovunque: in rete e fuori dalla rete. L’illusorio anonimato che Internet sembra garantire (attraverso ad esempio l’utilizzo di nickname o profili falsi) spesso permette di ledere e calpestare senza rispetto i dati sen sibili, rubare identità, demolire psicologicamente, con comportamenti aggressivi, i compagni. Molestie, minacce, diffamazione, gravi fattispecie sanzionate dal codice penale, non perdono certo di significato se realizzate nel web. Tutto ciò che facciamo in rete diventa il contenuto delle nostre vite, delle nostre biografie, che ne saranno condizionate per sempre, soprattutto a causa della stessa dimensione indeterminata ed indefinita della rete.

Già nel 2014 il Garante per la protezione dei dati personali, On. Antonello Soro, nel suo volume “Educare alla rete” aveva evidenziato come “[…] lo sviluppo impetuoso delle tecnologie digitali ha trasformato con incredibile velocità e con effetti difficilmente prevedibili l’organizzazione sociale del nostro tempo e che Internet, da strumento di comunicazione si è trasformato in presupposto dell’agire individuale, principale piattaforma su cui costruire relazioni interpersonali, lavoro ed erogazione di servizi, commerci e contenuti diventando l’ambiente in cui nasce la cultura e si forma un modo di abitare il mondo e di organizzarlo […]”.

La legge n. 71/2017 dispone che ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore), vittima di cyberbullismo possa inoltrare al titolare del trattamento o al gestore di sito internet o social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o blocco dei contenuti diffusi in rete e rivolgere analoga richiesta – se non dovesse provvedervi – al Garante per la protezione dei dati personali che interverrà entro le successive 48 ore. È apprezzabile, a tal proposito, che il testo offra risposte il più possibile esaurienti alle problematiche interpretative anche attraverso i formulari per la presentazione di denunce ecc. alle autorità competenti contenuti nel volume medesimo. Tutto a fine di maggiore certezza e garanzia di tutela del diritto di cui la persona del minore è titolare.

La legge n. 71/2017 detta disposizioni per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo con una impostazione basata su strumenti preventivi di carattere educativo, individuando sostanzialmente gli obiettivi d’intervento da realizzarsi, in ambito scolastico, nei confronti dei minori, sia vittime che autori di atti di bullismo su web.

Essa dispone che: – il minorenne che abbia compiuto 14 anni e sia vittima di bullismo informatico – o ciascun genitore o chi esercita la responsabilità sul minore – possa rivolgere istanza al gestore del sito Internet o del social media o, comunque, al titolare del trattamento per ottenere provvedimenti inibitori e prescrittivi a sua tutela quali rimozione, oscuramento, blocco di ogni dato personale del minore diffuso su Internet e il titolare del trattamento – o gestore di sito Internet o social media – dovrà provvedere entro le quarantottore successive. L’interessato in caso di inerzia, potrà presentare segnalazione o atto di reclamo al Garante per la protezione dei dati personali che ai sensi della normativa vigente, provvederà entro 48 ore; – il MIUR, sentito il Ministero della giustizia, adotti apposite linee di orientamento per le scuole che dovranno prevedere: – la formazione permanente del personale scolastico; – iniziative per promuovere il ruolo attivo degli studenti; – misure di sostegno e rieducazione per i minori coinvolti; – la designazione, in ogni istituto scolastico, di un docente con funzioni di referente per le iniziative contro il cyberbullismo che dovrà collaborare con le Forze di polizia, e con le associazioni e con i centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio; – interventi educativi in materia di cyberbullismo (progetti per l’uso consapevole di internet); – l’obbligo per il dirigente dell’istituto di informare tempestivamente i genitori o tutori dei minori coinvolti su episodi di bullismo a scuola e attivare idonee azioni educative.

Altra importante disposizione prevista dal provvedimento, finalizzata ad evitare il ricorso alla sanzione penale e a rendere il minore consapevole delle conseguenze del proprio comportamento, è l’atto di ammonimento da parte del questore (art. 7).

Fino a presentazione di querela o denuncia nei confronti di minorenni ultraquattordicenni per i reati di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali in danno di altro minorenne mediante Internet, il questore, sentite le persone informate dei fatti e assunte le informazioni, potrà convocare il minore responsabile, uni tamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale, e ammonirlo, invitandolo a una condotta conforme alla legge. Gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento dei 18 anni.

Da ultimo non è da tacere l’intendimento molto apprezzabile dell’autore di offrire delle risposte esaurienti alle problematiche interpretative sulle casistiche che, con elevata probabilità, potrebbero presentarsi.

Marilina Intrieri

Presidente Child’s Friends National Association

già Garante dell’ infanzia Regione Calabria e Deputata XV Legislatura

 

Informazione Autori

Hanno collaborato alla stesura di questo pamphlet:

Alessio Caracciolo, Avvocato, Dottorando di ricerca in “Diritti, Economie e Culture del Mediterraneo” e Cultore della materia in Diritto civile, Diritto di famiglia e Biodiritto presso il Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo” dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, svolge attività di ricerca nelle tematiche dei Diritti Umani e del Diritto dell’Ambiente. È autore di numerosi contributi scientifici pubblicati su riviste nazionali ed internazionali, nonché relatore di seminari e conferenze anche all’Estero.

Federica Stamerra, Dottoranda di ricerca in “Diritti, Economie e Culture del Mediterraneo” e Collaboratrice della Cattedra di Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale presso il Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo” dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, già stagista presso la Procura minorile di Taranto ove ha anche collaborato alla predisposizione del vademecum informativo sul “cyberbullismo”. Autrice di diverse pubblicazioni scientifiche, focalizza la sua attività di ricerca nel campo del Diritto del Lavoro.

Marta Falaguasta, è psicologa e psicoterapeuta. Specializzata in Psicologia clinica e Psicoterapia psicoanalitica presso la Sirpidi scuola privata post universitaria riconosciuta dal MURST(decreto 20.3.1998 legge 56/89 art. 3) come idonea alla psicoterapia. Ha lavorato presso la ASL RM- E nel dipartimento materno infantile, centro che svolge compiti di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei disturbi che riguardano lo sviluppo psico-affettivo e comportamentale del bambino e dell’adolescente e in cooperative private che in convenzione con il Comune di Roma erogano servizi a favore di persone in difficoltà. Presso le stesse è stata referente per adolescenti con vari tipi di disagi (dipendenze da alcool, droghe e altro) effettuando counselling individuale e colloquio psicologico clinico. Relatrice negli ultimi convegni organizzati dall’associazione A.P.D.P. (La verità proibita, marzo 2011 Ricordando Alice Miller, marzo 2012). Attualmente lavora nelle scuole come sostegno psicologico alla genitorialità e si occupa di formazione ai docenti. Svolge la libera professione con adulti e bambini. Gestisce il blog Psichebimbi.it, collabora come consulente tecnico per il portale romadeibambini.it nella rubrica “Bimbi felici” e per il blog “mamma mia”- Corriere della Sera di Juliet Linley.

Ilaria Bidini, ha riportato la sua esperienza con il bullismo e il cyberbullismo.

Domenico Corraro, ha diretto e curato questo pamphlet per conto di Edizioni Admaiora