
Roma 23.05.2016
Stepchild, rischio di crisi di Governo,
violazione dei diritti minorili
di Marilina Intrieri
La prospettata riforma delle adozioni, compresa l’approvazione della stepchild, rischia di tradursi in un ennesimo scontro ideologico tra forze politiche che concorrono, più o meno consapevolmente, a sacrificare, ancora una volta, diritti minorili fondamentali contenuti nella convenzione di New York, diritti che vanno garantiti da tutti i Paesi sottoscrittori, senza distinzione e discriminazione.
Il percorso in direzione della totale equiparazione tra figli è lungo e tortuoso, nonostante il dettato di cui all’art. 30 della Costituzione, che conferisce a tutti i figli il diritto ad essere educati, istruiti e mantenuti dai propri genitori.
Già con la novella del 2013 sulla unicità dello status di figlio, il nostro Paese ha realizzato ciò che la riforma del 2006, tanto improntata all’interesse del minore, non era riuscita a fare.
Il decreto legislativo di revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione del 12 luglio 2013 e’ stato un traguardo importantissimo per garantire ai minori., sia nati nel matrimonio, sia al di fuori, adottati, o frutto di un rapporto incestuoso il medesimo diritto alla genitorialità e ad essere figli, con tutto ciò che comporta.
Esso garantisce ai figli parità di trattamento in tema di rapporti di parentela e diritti successori, rendendo in tal modo la normativa italiana, conforme alla legislazione sovrannazionale e al sentire sociale tranne che ai figli di coppie dello stesso sesso, che hanno fatto ricorso a tecniche procreative di inseminazione eterologa, all’estero, ai quali va, comunque, garantito il diritto di essere figli di entrambe le figure di riferimento
La riforma poteva essere l’occasione per equiparare i figli nati dallo sviluppo delle tecniche procreative (come previsto nell’ordinamento francese) e garantire il diritto fondamentale del minore a mantenere rapporti significativi non solo con ascendenti e i parenti, ma con gli altri adulti di riferimento
Era quella la sede, a mio parere, in cui affrontare, anche, il fenomeno della c.d genitorialità sommersa e garantire realmente a tutti i figli i medesimi diritti, ma così non è stato, mantenendo una grave discriminazione.
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L’art. 2 della Legge delega sull’unicità dello status di figlio ha sostituito con la parola “figli” ogni riferimento ai “figli legittimi” e “figli naturali” (salvo che per questioni specifiche), eliminando ogni discriminazione con i figli adottivi, e superando la discriminazione sistematica tra figli, esistente nei quattro codici.
Il decreto legislativo del 2013, ha superato le disparità tra figli nati all’interno del rapporto matrimoniale, quelli naturali e i figli irriconoscibili.
Con riferimento a questi ultimi, si pensi all’impossibilità preesistente di riconoscere il figlio frutto di un rapporto incestuoso, non perché contrario agli interessi del minore, ma perché esprimeva riprovazione del rapporto tra i due genitori, riflettendo una discriminazione giuridica a carico dei figli.
Nel passato, in una visione non puerocentrica del diritto minorile, non veniva consentito il riconoscimento della filiazione incestuosa per non legalizzare le unioni tra parenti che avrebbe permesso anche agli autori di violenze familiari la potestà sui figli nati a seguito di violenze. Sono passati troppi anni prima di sanare tale grave discriminazione che strideva con i principi fondamentali sanciti dagli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione (che assicurano ai figli nati fuori dal matrimonio ogni forma di tutela giuridica e sociale).
La riforma del 2013 non ha dettato disposizioni, per il riconoscimento del fenomeno della “genitorialità sommersa”, e garantire anche ai figli di coppie dello stesso sesso, il loro diritto ad essere figli di entrambe le figure di riferimento, questione di grande rilievo, anche in ambito europeo, che riguarda la rilevanza del vincolo di sangue, affettivo e legale della famiglia in ordine alla filiazione.
E’ necessario, nel superiore interesse del minore, che il nostro Paese superi la discriminazione che permane anche per evitare che siano i tribunali per i minorenni a tutelare, con sentenza, il diritto alla bigenitorialità dei fanciulli che nascono a seguito di tecniche procreative.
Nessuna strada si aprirà verso il riconoscimento di unioni lesbiche o verso il diritto di coppie gay alla genitorialità e alla adozione, come affermano alcuni parlamentari.
Si tutelerà, invece, in ossequio al principio del superiore interesse del minore, sancito dalle convenzioni internazionali, ratificate dal Parlamento italiano, il diritto dei bambini a mantenere, qualunque cosa avvenga, nel futuro, all’interno delle coppie nelle quali sono nati, il rapporto di affetto con l’altro adulto di riferimento, che, come già novellato, trova nello strumento dell’ adozione speciale la sua attuazione
Le plurime sentenze dei Tribunali per i minorenni garantiscono a minori, nati da coppie Gay, ciò che l’ arretrata legislazione del nostro Paese non tutela, ponendosi in contrasto con le normative internazionali, di rango superiore.
Le sentenze assunte dai Tribunali per i minorenni, non scardinano l’ ordinamento ma applicano il principio dell’interesse prevalente, nel bilanciamento degli interessi minorili .
Non avendo la riforma del 2013 realizzato l’unicità dello status di figlio anche per i figli della genitorialità sommersa, che in Italia sono in aumento, si impone al Legislatore un intervento che riconosca anche a questi fanciulli, il diritto all’ essenzialità dei rapporti, con ambedue i componenti la coppia, a tutela del diritto agli affetti, riconosciuto dalla normativa.
Con la modifica ci sarà coerenza con la ratio dell’istituto dell’adozione piena creando per tutti un legame filiale pienamente corrispondente, dal punto di vista degli effetti giuridici, a quello che si realizza con l’acquisizione dello stato di figlio.
f.to Marilina Intrieri
