



ANFI 13.06.26 – FORUM NAZIONALE GIUSTIZIA FAMILIARE E NAZIONALE -I GdP M.I.
P. 1: Dal minore conteso al minore soggetto di diritti
Il tema che mi è stato affidato riguarda i gdp.
Non mi soffermo sulla metodologia psicologica, ma vorrei riflettere sul significato di questa esperienza per il giurista, sul contributo che i gdp possono offrire alla moderna giustizia familiare e minorile
La domanda dalla quale vorrei partire è questa.
Se il diritto ha progressivamente riconosciuto il minore, soggetto titolare di diritti propri e autonomi, quali strumenti sono oggi offerti perché il diritto all’ascolto riconosciuto ai minori diventi esperienza concreta.
Per troppo tempo, nelle crisi familiari, il minore è stato considerato solo oggetto della decisione degli adulti, da collocare, affidare, proteggere, regolamentare.
Dobbiamo partire dal dato culturale e giuridico, acquisito nella giustizia familiare e minorile, del riconoscimento del minore, titolare di diritti propri e autonomi.
L’evoluzione del diritto minorile e familiare ha permesso il cambio della prospettiva tra i diritti di cui il bambino è titolare, primo fra tutti il diritto ad essere ascoltato.
Proprio la recente vicenda dei bimbi ritrovati nel bosco ha mostrato che questo principio non può mai essere dato per scontato.
Una parte del dibattito si è concentrata, all’inizio, sulle convinzioni, sulle scelte di vita e sui diritti degli adulti; molto meno sui bisogni concreti dei minori coinvolti.
Eppure la domanda che il diritto minorile impone anche in quella situazione, è il superiore interesse dei bambini, dato, oramai, per fortuna, irreversibile, non la legittimità delle scelte degli adulti.
Da questo punto di vista oggi bisogna guardare alle relazioni familiari e agli strumenti di tutela dell’infanzia nei casi di crisi familiari, separazioni, conflitti genitoriali, ancor più, in situazioni di violenza domestica.
Il rischio è che il bambino diventi punto di caduta delle tensioni degli adulti.
Il bambino viene affidato, collocato, ascoltato talvolta solo formalmente, protetto nelle intenzioni, ma non sempre compreso nei suoi bisogni più profondi.
L’evoluzione del diritto nazionale e sovranazionale,oggi,ci chiede un passaggio ulteriore: non basta decidere per il bene del minore, occorrono strumenti che consentano di ascoltare il minore per accompagnarlo a riconoscere la sua sofferenza e restituirgli uno spazio di parola.
Dentro questa prospettiva si collocano i GdP che non sono una semplice tecnica psicopedagogica, ma una modalità concreta di attuazione di quel diritto del minore ad essere ascoltato riconosciuto da una ricca normativa:
a partire dagli art.3 e 12 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, che sn 2 dei 4 artt del trattato che stabiliscono che il benessere del minore deve guidare ogni decisione degli adulti, che i bambini hanno diritto di essere ascoltati, unitamente all’art 24 dalla Carta di Nizza, la carta dei diritti fondamentali dell’UE ( che appunto recepisce gli art 3 e 12 della conv. Onu) e quindi gli artt. 315-bis c.c. sul diritto del figlio ad essere mantenuto educato, istruito, assistito moralmente, ascoltato nelle procedure che lo riguardano e l’art 337-ter c.c.( per cui ogni provvedimento relativo ai figli sia adottato cn esclusivo riferimento al loro interesse morale e materiale).
Non si tratta solo di norme processuali e organizzative ma che esprimono una diversa idea di infanzia.
Il Legislatore ha riconosciuto il diritto del minore a essere ascoltato, ora, occorre individuare strumenti capaci di rendere effettivo questo suo diritto nella vita concreta.
Il diritto, dunque, ci dice che il minore ha diritto di essere ascoltato come? Quando? Dove? da chi?
Anche da queste domande si inserisce l’importanza della esperienza dei GdP, strumenti che provano a rispondere proprio a questa esigenza.
Ricordiamo che sono nati in Canada, negli anni ’90 e sn stati diffusi in UE dalla francese Marie Simon, psicologa e mediatrice familiare.
Sono percorsi strutturati rivolti a bambini e adolescenti che stanno vivendo la separazione familiare e altre esperienze difficili che incidono sul loro equilibrio emotivo.
Non è psicoterapia di gruppo, né mediazione familiare, non risolvono il conflitto tra adulti ma offre uno spazio protetto nel quale consentire ai minori di confrontarsi con coetanei che stanno vivendo esperienze analoghe della frattura familiare.
La forza del GdP sta nel contributo che da al superamento della solitudine di tanti bambini figli di coppie in crisi che pensano di essere gli unici a vivere quelle difficili situazioni.
Alcuni di Loro si sentono proprio responsabili della separazione dei genitori; altri temono di dover scegliere tra il padre e la madre; altri ancora vivono sentimenti molteplici di smarrimento che non riescono a verbalizzare.
L’incontro con gli altri coetanei consente di comprendere che quei sentimenti sono legittimi e condivisi dagli altri bambini/ ragazzi in situazioni simili.
Il GdP permette di trasformare il silenzio dei ragazzi in un racconto, la paura in consapevolezza, il disagio in capacità di adattamento.
La metodologia è semplice ma rigorosa.
I GdP sono una delle esperienze più innovative per il sostegno ai minori coinvolti in crisi familiari e situazioni di conflitto.
I gdp sono condotti da professionisti appositamente formati, hanno una durata di 5/6 incontri strutturati in cui il linguaggio si affianca al disegno, alla scrittura, al gioco simbolico, ad altre modalità espressive adeguate all’età dei partecipanti.
L’esperienza dimostra che spesso i bambini riescono a raccontare le proprie emozioni con maggiore libertà all’interno del gruppo che non nel dialogo diretto con gli adulti.
Il mio interesse per i GdP nasce da un percorso di approfondimento scientifico e formativo, nella convinzione che bambini e adolescenti, durante le crisi familiari, hanno bisogno di spazi nei quali raccontare ciò che vivono per sentirsi compresi e protetti.
Ho voluto, per interesse scientifico, anche frequentare uno dei corsi di formazione sulla metodologia dei GdP, ho acquisito anche la qualifica di conduttore ed esiste un elenco dei conduttori formati, curato da Agia che lo aggiorna annualmente.
E’ stato un percorso formativo che ho frequentato volentieri, che mi ha confermato il valore e il tratto innovativo di un metodo che non si limita ad ascoltare i bambini, ma offre quello spazio protetto in cui possono esprimersi in quei frangenti difficili in cui non riescono a comunicare con gli adulti.
L’evoluzione del diritto di famiglia ci consegna una figura di minore diversa dal passato per cui il suo diritto all’ascolto non è una scelta discrezionale dell’adulto ma un suo diritto.
Durante la mia variegata esperienza professionale ho verificato, tante volte, che nei conflitti familiari i minori, spesso, sono i grandi assenti.
Minori coinvolti in procedimenti giudiziari, allontanamenti familiari, situazioni di disagio sociale, casi di violenza, lutti traumatici, vicende che incidono profondamente sul loro percorso di crescita.
Tutti parlano di loro: avvocati, magistrati, famiglia, servizi sociali, consulenti, genitori.
Molto raramente si crea quello spazio in cui siano loro stessi a parlare di sé, bambini che soffrono molto di più di quanto gli adulti immaginino e parlano molto meno di quanto avrebbero bisogno.
Per queste ragioni mi sono avvicinata con interesse alla metodologia dei GdP che può trasformare in pratica quel diritto all’ascolto del minore che, spesso, ancora, rischia di rimanere una affermazione di principio
2. ( quindi )I Gruppi di Parola cm strumento di attuazione del diritto all’ ascolto del minore
L’ascolto come capacità di offrire spazi protetti di espressione è una delle sfide più importanti per le istituzioni, la scuola, la famiglia.
I ragazzi, attraverso la narrazione della loro esperienza, imparano a verbalizzare emozioni diverse e sviluppare la capacità di ascolto, di empatia e di rispetto dell’altro.
Sono competenze relazionali, essenziali,per la crescita personale e per la costruzione di rapporti affettivi sani e rispettosi.
E’ necessario investire sull’educazione affettiva, sul rispetto reciproco, sulla parità tra uomini e donne, sulla capacità di gestire emozioni e conflitti in modo non violento.
Mi sono trovata a seguire, da Garante dell’infanzia, vicende che hanno segnato profondamente la coscienza collettiva del Paese, tra queste il drammatico caso di Fabiana Luzzi, la sedicenne di Corigliano calabro, uccisa e bruciata nel 2013 dall’ex fidanzato, anch’egli minorenne.
Una vicenda che confermò come i comportamenti possessivi, l’incapacità di accettare il rifiuto, i modelli familiari e relazionali distorti possano manifestarsi già in età giovanissima.
Naturalmente i GdP non costituiscono da soli la risposta a fenomeni così complessi ma certamente sono strumenti con i quali la società può imparare ad ascoltare prima, non solo intervenire dopo.
Favorire nei minori questa capacità di esprimere le sensazioni,rispettare quelle degli altri serve a costruire una cultura del dialogo, della responsabilità e del rispetto della dignità della persona.
Se dovessi sintetizzare direi che i bambini non sempre chiedono soluzioni ma intanto chiedono di essere ascoltati, accompagnati a comprendere cio’ che sta accadendo nella loro vita familiare e i GdP sono molto efficaci per dare attuazione al loro diritto all’ascolto
3.La separazione familiare vista dai figli
Non è casuale che i GdP siano nati nell’ambito delle separazioni familiari.
La letteratura scientifica ci insegna che ciò che ferisce di più i figli non è la separazione in sé, ma il conflitto persistente tra gli adulti.
Il GdP diventa il luogo in cui il bambino scopre di non essere solo e comprende che la separazione dei genitori non è sua responsabilità.
Per gli adulti la separazione è un istituto giuridico disciplinato dall’ordinamento.
Per il bambino è un evento esistenziale che modifica profondamente il suo mondo affettivo e relazionale.
Bambino che sperimenta contemporaneamente:
1.la perdita dell’unità familiare come Lui l’ha conosciuta;
2.il cambiamento delle abitudini quotidiane;
3. la ridefinizione dei rapporti con e tra i genitori;
4.l’incertezza per il futuro e il grande timore dell’abbandono.
E LA reazione varia a seconda dell’età. Nei bambini piccoli ansia e paura, nei preadolescenti rabbia e senso di ingiustizia ,negli adolescenti opposività, chiusura, difficoltà scolastiche, comportamenti a rischio.
4.La rivoluzione del diritto di famiglia
Dal punto di vista giuridico abbiamo assistito a una profonda trasformazione. La legge n. 54/ 2006, sull’affidamento condiviso ha rappresentato un passaggio storico, uno dei rari esempi di ampia convergenza parlamentare sui diritti dei minori.
Ricordo bene l’iter che portò alla sua approvazione. Lo seguii da donna politica nazionale che si occupava di infanzia
Attorno al principio della bigenitorialità si ritrovarono forze politiche diverse accomunate dall’obiettivo di affermare il diritto dei figli a mantenere rapporti continuativi ed equilibrati cn entrambi i genitori.
Un lavoro politico molto importante, tra forze politiche opposte, intessuto dalla sen Maria Burani Procaccini, che da presidente della commissione bicamerale infanzia, tenne il dialogo con la responsabile nazionale infanzia dei Ds Sen. Anna Serafini di cui io, dirigente nazionale di partito, ero stretta collaboratrice.
Successivamente a qta L. ci furono la L 219/2912 e il d.lgs. 154 del 2013 che hanno completato il percorso di riforma, introducendo il principio di unicità dello stato di figlio e riorganizzando la disciplina della responsabilità genitoriale.
Le disposizioni sull’affidamento condiviso sono così poi confluite nell’attuale art. 337-ter del C.c. ,citato prima, entrato in vigore il 7.2.2014, che è oggi la norma cardine della bigenitorialità che riconosce al figlio minore una serie di diritti ( mantenere il rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori; ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi; conservare rapporti significativi con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale).
Si tratta di diritti del figlio, non di pretese dei genitori.
5.Il vero problema non è la separazione
Ciò che produce maggiori effetti negativi sul benessere dei figli non è la separazione in se bensì il permanere di un conflitto intenso o prolungato tra gli adulti.
Quando i genitori riescono a mantenere relazioni rispettose e cooperative, la maggior parte dei figli sviluppa adeguate capacità di adattamento.
Al contrario, la conflittualità cronica genera depressione,difficoltà scolastiche, disturbi relazionali, alterazioni dell’autostima, ripercussioni sulla futura capacita’ di costruire relazioni affettive equilibrate
Tra gli effetti più studiati vi sono:
La lealtà divisa ( conflitto di lealtà), dinamica psicologica, frequente nei figli di genitori separati, in cui il minore avverte la pressione di dover scegliere da che parte stare, nel timore di ferire uno dei genitori, che si manifesta con sensi di colpa, censura emotiva, evitando di condividere dettagli cn un genitore per non scatenare gelosia nell’altro);
La genitorializzazione cn atteggiamenti protettivi verso il genitore piu fragile);ansia, disturbi del sonno, calo del rendimento scolastico;
La parentificazione ( con il figlio che assume il ruolo di genitore nei confronti di madre, padre, fratelli che sente lui responsabile del benessere dei genitori).
La giurisprudenza più attenta considera queste situazioni altamente pregiudizievoli per il minore.
6.GdP e la nuova cultura della giustizia familiare: il significato della Riforma Cartabia
La riflessione sui GdP- che stiamo svolgendo- si inserisce dentro la trasformazione del diritto di famiglia che nella Riforma Cartabia ha trovato uno dei suoi punti più significativi.
Non solo una riforma organizzativa del processo ma un diverso modo di concepire la giustizia familiare.
Una giustizia che non può limitarsi a decidere il conflitto tra gli adulti ma deve interrogarsi sulle conseguenze che quel conflitto produce sui figli.
La Riforma Cartabia valorizza il ruolo dell’ascolto, della mediazione, della composizione responsabile dei conflitti e della tutela effettiva dei minori.
Tuttavia c’è un limite strutturale nel processo che può accertare fatti, attribuire responsabilità, disciplinare tempi di permanenza, affidamento e mantenimento, tutelare diritti, – che syaa comprendere il vissuto emotivo di un bambino.
Da ex parlamentare, membro della commissione giustizia fui impegnata nella elaborazione della pdl, di cui sono stata prima firmataria, sulla riforma dell’ordinamento minorile e del processo civile minorile(1589) annunciata il 3.8.2006.
Mentre svolgevo audizioni , incontri separati con genitori, avvocati, operatori sociali, talvolta minori stessi, emergevano narrazioni completamente diverse della medesima vicenda familiare.
Gli adulti parlavano di diritti, provvedimenti, affidamento, collocamento e responsabilità.
mentre i figli parlavano di tempo trascorso insieme, di telefonate mancate, di compleanni, di paure, di assenze, di bisogni affettivi.
Fu una conferma in quel frangente, che il diritto all’ascolto dei minori non può essere solo un adempimento processuale, ma davvero una nuova cultura della giustizia minorile.
E un altro episodio, successivo, che affrontai da da Garante per l’Infanzia calabrese, ha rafforzato in me tale idea e fu quando ricevetti la lettera di un ragazzo di 14 anni, di CS, figlio unico di genitori separati. La madre era una docente universitaria a CS, il padre un insegnante di scuola media.
Il ragazzo mi chiese un incontro e come era mia prassi, lo invitai a venire accompagnato da almeno uno dei genitori. Si presentò con il padre.
Ricordo ancora con chiarezza quel colloquio. Non venne a lamentare maltrattamenti, né problemi economici, né questioni giudiziarie. Mi disse una cosa molto semplice.
Mi spiegò che viveva con la mamma e che 2 pomeriggi a settimana – cm stabilito- incontrava il padre mentre negli altri pomeriggi restava spesso da solo a casa a fare i compiti perché gli impegni universitari della madre la trattenevano fuori.
Quando invece stava con il padre, questi lo aiutava a fare i compiti, nello studio, parlavano, guardavano insieme la televisione e qualche volta mangiavano la pizza, stavano insomma insieme.
Mi chiese, questo ragazzo con la semplicità disarmante propria dei fanciulli: “Perché devo stare da solo quando potrei stare con mio padre che mi aiuta a fare i compiti e parliamo di tante cose, Lui mi aiuta a capire tante cose. Furono parole che mi colpirono profondamente.
In quella vicenda che gli adulti interpretavano burocraticamente, in termini di tempi di permanenza nei diritti dei genitori, vi era invece il punto di vista del ragazzo. Un punto di vista semplice, concreto, profondamente umano che mi commosse moltissimo.
Quel ragazzo non stava rivendicando un principio giuridico. Stava esprimendo un grande bisogno affettivo. Chiedeva tempo, presenza, relazione, ascolto.
Fu una di quelle occasioni in cui mi si confermo’ quanto spesso gli adulti discutano dei minori, senza ascoltare ciò che essi hanno da dire, e che il loro superiore interesse non coincida con le aspettative degli adulti in conflitto.
Questo episodio mi ha fatto riflettere sul fatto che i figli delle separazioni non sempre chiedono che i genitori tornino insieme.
Molto spesso chiedono di continuare ad avere relazioni significative con entrambi, non essere coinvolti, di essere ascoltati e compresi.
In numerosi casi di separazioni conflittuali i minori diventano inconsapevoli portatori del conflitto degli adulti.
In queste situazioni il problema non è più la separazione, ma l’incapacità degli adulti di proteggere i figli dal conflitto.
Il processo, da solo, non è in grado di elaborare il dolore di un bambino,
nessun provvedimento giudiziario può restituire serenità a un adolescente coinvolto in un conflitto familiare cronico,
nessuna sentenza cancellare il senso di colpa di un figlio che si ritiene responsabile della separazione dei genitori;
nessuna decisione può sostituire il bisogno di ascolto e di riconoscimento emotivo.
In questo spazio si colloca il GdP perfettamente coerente con la filosofia della Riforma Cartabia come strumento che:
– consente di rendere effettivo, sul piano relazionale e educativo, il diritto all’ascolto, sul piano giuridico, riconosciuto al minore dal legislatore.
La giustizia familiare contemporanea, per mettere realmente al centro il minore, non può limitarsi a chiedergli un’opinione solo nell’ambito di un’audizione processuale.
Le politiche pubbliche hanno il compito di costruire luoghi e strumenti attraverso i quali la voce dei fanciulli possa formarsi, esprimersi, trovare ascolto.
La vera sfida del futuro è garantire il diritto del minore ad essere ascoltato, un ascolto autentico, capace di produrre effetti concreti sulla qualità della vita dei bambini coinvolti nelle crisi familiari.
7.Separazione familiare, conflitto genitoriale e tutela del minore
Se il vero problema non è la separazione ma il modo in cui viene vissuta dai figli, diventa essenziale individuare gli strumenti che aiutino i minori ad esprimere ed elaborare emozioni e paure.
Quanti genitori abbiamo incontrato convinti di combattere per i propri diritti e i figli che, invece, chiedevano semplicemente di poter continuare ad amare entrambi i genitori, senza sentirsi colpevoli.
Quanti bambini, in controversie giudiziarie, per loro incomprensibili, sono chiamati a riferire su fatti e comportamenti degli adulti, esposti a conflitti da cui avrebbero dovuto restare fuori.
E quante situazioni in separazioni già avvenute in cui il permanere del conflitto era il problema, il quale continuava a produrre sofferenza nei figli pure molto tempo dopo la fine della convivenza dei genitori.
Con queste consapevolezze Child’s Friends aps ha collaborato ai percorsi di promozione e diffusione della “Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori “ dell’ AGIA”. (progetto diffusione)
In quel documento emerge chiaro il principio che i figli non vanno coinvolti dagli adulti nel conflitto, che hanno diritto a mantenere relazioni significative con entrambi i genitori, salvo situazioni pregiudizievoli.
Child’s Friends ha anche realizzato il testo” la carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori” edito da Admaiora nel 2022.
8( ora vorrei parlere dell’ascolto del minore tra diritto processuale e partecipazione effettiva
Quando parliamo di diritto all’ascolto del minore con gli interessati bisogna evitare l’equivoco che l’ascolto coincida necessariamente solo con l’audizione giudiziaria.
L’audizione rappresenta una garanzia fondamentale ed e’ una delle più importanti conquiste del diritto minorile contemporaneo.
Essa consente al giudice di conoscere direttamente il punto di vista del minore e di assumere le decisioni maggiormente aderenti al suo interesse.
Ma l’audizione, per sua natura, resta un momento circoscritto nel tempo e finalizzato all’accertamento di fatti rilevanti nel procedimento.
Il bambino, invece, vive emozioni, , conflitti interiori e bisogni affettivi che spesso non riescono ad emergere pienamente nel colloquio giudiziario.
Molti minori arrivano all’ascolto dopo mesi o anni di conflitto familiare.
Alcuni temono di ferire uno dei genitori, altri hanno paura che quanto diranno possa influenzare le decisioni del giudice.
In queste situazioni il loro silenzio non è assenza di sofferenza ma spesso forma di protezione.
I bambini parlano quando trovano un contesto relazionale adeguato, quando si sentono accolti, quando comprendono che non viene loro chiesto di scegliere tra il padre e la madre.
Per questa ragione il diritto all’ascolto non può essere solo un semplice adempimento procedurale.
Esso richiede una vera e propria cultura dell’ascolto dei vari soggetti della rete di tutela minorile.
I GdP si collocano esattamente in questa prospettiva; non sostituiscono l’audizione del minore, non svolgono alcuna funzione processuale; consentono però al bambino di acquisire consapevolezza a costruire una narrazione della propria esperienza.
In questo senso possono rappresentare uno strumento complementare alla giustizia familiare, capace di favorire quella maturazione della voce del minore che rende l’ascolto realmente significativo.
Le Linee guida del Consiglio d’Europa sulla giustizia a misura di minore del 2010 e la giurisprudenza della Corte EDU hanno progressivamente affermato che il minore è soggetto attivamente coinvolto nei procedimenti e nei percorsi che incidono sulla sua vita.
La sua partecipazione è dunque qualcosa di più ampio dell’audizione.
Significa essere messo nelle condizioni di comprendere ciò che accade, ricevere informazioni adeguate all’età, al grado di maturità, esprimere la sua opinione in un contesto rispettoso, vedere quella opinione effettivamente presa in considerazione.
Una distinzione tutt’altro che teorica. Un minore può essere formalmente ascoltato, nello stesso tempo, non sentirsi realmente compreso.
Da qui deriva anche il limite strutturale del processo, che può accertare fatti, attribuire responsabilità e tutelare diritti, ma non sempre riesce a comprendere, fino in fondo, il vissuto emotivo del bambino coinvolto nella crisi familiare.
Questo è il motivo per cui, accanto agli strumenti processuali, appare sempre più necessario sviluppare strumenti di accompagnamento capaci di dare concreta attuazione al diritto del minore ad essere ascoltato.
9. Il minore vittima del conflitto e della violenza familiare
Fin qui abbiamo parlato delle separazioni e del conflitto familiare.
Ma esiste un punto oltre il quale non siamo più semplicemente di fronte a una crisi della coppia genitoriale.
Siamo di fronte a una forma di vittimizzazione del minore.
Per molti anni il bambino che assisteva alle violenze tra gli adulti veniva considerato un semplice spettatore.
La Convenzione di Istanbul, ratificata dall’Italia con la legge n. 77 del 2013, ha contribuito a modificare la prospettiva, riconoscendo l’impatto devastante della violenza domestica sui figli.
La violenza assistita non consiste soltanto nell’assistere a un’aggressione fisica.
Comprende l’esposizione abituale a minacce, umiliazioni, ricatti, aggressioni verbali, controllo coercitivo, violenza economica, violenza psicologica esercitata nei confronti di una figura affettivamente significativa.
Il bambino vede. Il bambino sente. Il bambino comprende molto più di quanto gli adulti immaginino.
E soprattutto interiorizza.
Numerosi studi dimostrano che i minori esposti alla violenza assistita presentano, con maggiore frequenza, ansia, depressione, disturbi del sonno, difficoltà scolastiche, problemi relazionali , in alcuni casi, una futura riproduzione dei modelli violenti osservati.
Nel caso della violenza assistita il minore non è un semplice testimone. È egli stesso una vittima.
I minori sono vittime dirette e indirette.
La giurisprudenza italiana ha progressivamente riconosciuto questa realtà, valorizzando il danno autonomo subito dal bambino esposto alla violenza familiare.
E allora c’è da chiedersi se i GdP efficaci nell’accompagnare i figli delle separazioni, possono rappresentare una risorsa anche per i minori esposti alla violenza.
La risposta richiede prudenza.
I GdP non sostituiscono la psicoterapia, né i percorsi specialistici necessari per affrontare il trauma. Possono, però, offrire quello spazio di riconoscimento reciproco, nel quale il bambino scopre di non essere solo e può iniziare a dare un nome alle proprie sensazioni.
Da questa riflessione ne nasce un’altra più impegnativa.
Che cosa accade quando la violenza familiare raggiunge il suo esito più estremo?
Che cosa accade ai figli quando la madre viene uccisa?
Che cosa accade agli orfani di femminicidio?
Su questo terreno il diritto penale, il diritto di famiglia, la psicologia dell’età evolutiva e le politiche pubbliche sono chiamati a confrontarsi con una delle più difficili sfide della tutela minorile.
9.1.Dalla separazione alla violenza assistita: dove finisce il conflitto e dove inizia il trauma
Non tutte le separazioni sono uguali. Esistono separazioni nelle quali, pur tra sofferenze e difficoltà, i genitori riescono a preservare la propria funzione educativa e a mantenere una sufficiente capacità di cooperazione nell’interesse dei figli.
Ma esistono anche situazioni in cui il conflitto assume caratteristiche patologiche e distruttive.
Il vero fattore di rischio per il minore è l’esposizione prolungata a conflitti intensi, aggressività, denigrazione reciproca e comportamenti manipolativi e la sofferenza può assumere dimensioni molto profonde.
In questa zona di confine il conflitto familiare supera la soglia della normale crisi relazionale e rischia di trasformarsi in una vera esperienza traumatica per il minore.
Abbiamo avuto modo di confrontarci con situazioni in cui il conflitto tra adulti aveva superato il confine della normale crisi familiare.
Casi in cui il problema non era più soltanto la separazione. Era la paura. Era l’insicurezza. Era la perdita di fiducia nel mondo adulto.
9.2 Quando il minore diventa vittima diretta della violenza degli adulti
Vi sono situazioni nelle quali il bambino non è soltanto spettatore del conflitto o della violenza, ma ne diventa vittima diretta.
Una delle pagine più dolorose della storia recente dell’infanzia violata è stata l’uccisione del piccolo Nicola “Cocò” Campolongo, assassinato a soli tre anni nel 2014, a Corigliano calabro, insieme al nonno e successivamente dato alle fiamme. Anche di qto caso me ne occupai direttamente.
Tutto si è consumato in ambienti di criminalità e mafia, piazze dello spaccio, la madre in galera perchè spacciatrice, il bimbo con Lei tra le mura carcerarie la madre ottiene il permesso di uscire col figlio e va dal padre criminale che l’aveva indotta allo spaccio. Su qto ci fu una mia segnalazione, prima che uscisse nell’interesse del minore, che aveva bisogno di una famiglia. Appena la donna rientrò a casa di suo padre tornò a spacciare e l’arrestano nuovamente, dp pochissimi giorni. Al momento dell’arresto di questa madre si determinò il terribile destino di questo bambino. Il nonno impose alla figlia di tenerlo cn se, nonostante la figlia volesse riportarselo in carcere.
Si consumò una grave responsabilità dei servizi sociali, nessuno comunicò al tribunale minorile che il bimbo non sarebbe rientrato in carcere con la madre e ancor di più che fosse rimasto col nonno cosa per cui avrebbe dovuto esserci un provvedimento giudiziario che difficilmente avrebbe ottenuto. Il TdM non informato non ha potuto decidere nel suo superiore interesse – certo è che qto nonno portò un giorno cn se il bambino ad un incontro di regolamento di conti per una partita di droga pensando che potesse fargli da scudo, invece chi l’attendeva brutalmente uccise nonno e nipote e mise fuoco al mezzo bruciando i cadaveri. La vicenda è stata oggetto di una visita della commissione antimafia che audì tutti noi a partire dell’AG.
La vicenda del piccolo Cocò Campolongo che vi ho raccontato -pone una domanda che interroga tutte le istituzioni chiamate a tutelare l’infanzia : può un minore può essere vittima, non solo della violenza degli adulti che lo circondano, ma anche delle insufficienze della rete di protezione che dovrebbe garantirne la sicurezza? Perché questo è quello che purtroppo è avvenuto al piccolo Coco’.
Nei casi ad alta vulnerabilità il dovere di tutela richiede una più costante collaborazione tra servizi sociali, autorità giudiziaria, familiari, strutture minorili .
Quando la comunicazione tra questi soggetti risulta tardiva, i segnali di pericolo non vengano colti tempestivamente e il rischio è che il minore resti esposto a contesti gravemente pregiudizievoli.
Così i bambini diventano vittime due volte: della violenza degli adulti e dell’incapacità delle istituzioni di intercettare per tempo le situazioni di rischio.
La tutela dell’infanzia non può limitarsi all’intervento successivo all’evento traumatico, ma deve fondarsi sulla prevenzione, sulla condivisione delle informazioni, sulla responsabilità congiunta di tutti i soggetti chiamati a proteggere il minore.
Al di là delle responsabilità penali accertate, quella vicenda rappresenta simbolicamente il fallimento del mondo adulto.
Un bambino che avrebbe dovuto essere protetto invece trascinato dentro dinamiche criminali e relazionali che non gli appartenevano tra la superficialità di chi avrebbe dovuto vigilare.
La storia di Cocò ci ricorda che il minore non è soltanto destinatario di diritti astratti, ma persona concreta che può diventare vittima delle scelte, delle omissioni e delle responsabilità degli adulti che dovrebbero garantirne la sicurezza.
In questi casi servono reti istituzionali capaci di sottrarre i minori da contesti a rischio per affermare il principio che nessuna ragione familiare o culturale può prevalere sul loro diritto alla vita, alla sicurezza e alla dignità.
10.FEMMINICIDIO
Ma cosa accade quando la violenza familiare raggiunge un esito più estremo? quando la madre viene uccisa, che accade ai figli?
Su questo terreno il diritto penale, il diritto di famiglia, la psicologia dell’età evolutiva e le politiche pubbliche sono chiamati a confrontarsi con una delle più difficili sfide della tutela minorile.
Gli orfani di femminicidio rappresentano la forma più estrema di vittimizzazione indiretta.
Essi perdono la madre vittima del reato e, nello stesso tempo, perdono il padre responsabile del fatto per le inevitabili conseguenze giudiziarie che ne derivano.
Per questa peculiare condizione – la criminologa Anna Costanza Bòldry ha coniato l‘espressione di orfani speciali
Dietro ogni femminicidio vi è sempre una storia di relazioni violente, conflitti irrisolti e sofferenze familiari che lasciano segni profondi nei figli.
Seguii da vicino il caso del femminicidio di Mary Cirillo di 31 anni, giovane madre di 4 figli, uccisa dal marito – giovane come Lei – con un colpo di pistola in bocca e uno alla tempia, per finirla, dinnanzi al figlio di 1 anno.
Il corpo fu trovato dalla figlia maggiore di 10 anni. Immediatamente intervenni sul Sindaco, da garnte dell’infanzia affinchè fossero attivati con urgenza adeguati percorsi di sostegno psicologico per i minori e per l’intero nucleo familiare.
Mi confrontai cosi con una vicenda che mostrava con drammatica evidenza come il femminicidio non sia quasi mai il frutto di un impulso improvviso ma l’esito estremo di una cultura del possesso che fatica ad accettare la libertà dell’altro.
Una cultura che continua a riprodurre anche tra persone molto giovani, modelli e codici relazionali antichi fondati , sulla gelosia, sull’idea che l’amore sia diritto al possesso.
Gli orfani di femminicidio ci ricordano che la violenza contro le donne non produce una sola vittima. Colpisce intere famiglie e lascia feriti gravemente i figli ben oltre il tempo del processo penale.
11. Gli orfani di femminicidio: dalla tutela giuridica alla presa in carico
Quando una donna viene uccisa all’interno di una relazione affettiva non vi è soltanto una vittima.
I figli, cm detto, subiscono conseguenze devastanti e permanenti.
L’ordinamento italiano ha progressivamente preso coscienza di questa realtà.
A novembre 2025,la Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva, la legge n. 181 del 2 dicembre 2025, intitolata “Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2025 ed entrata in vigore il 17 dicembre 2025.
Il legislatore ha così introdotto ,nel codice penale, una fattispecie autonoma e speciale di omicidio (articolo 577-bis),riconoscendo la specificità delle condotte omicidiarie motivate da discriminazione,dominio,controllo o possesso nei confronti della donna.
Accanto alla risposta penale, l’ordinamento riconosce. Ai figli delle vittime di femminicidio il diritto al risarcimento del gravissimo danno subito.
Un passaggio fondamentale è rappresentato dalla legge n. 4 del 2018, che ha introdotto specifiche tutele economiche per gli orfani di crimini domestici.
La normativa interviene sul piano successorio, risarcitorio, previdenziale e assistenziale.
Sul Piano successorio esclude l’omicida dai diritti ereditari della vittima e tutela le posizioni dei figli.
Sul Piano risarcitorio rafforza le garanzie di ristoro del danno subito dagli orfani
Sul Piano previdenziale protegge i loro diritti ai trattamenti pensionistici e di reversibilità
Sul Piano assistenziale prevede misure di sostegno economico, borse di studio, assistenza psicologica e supporto alle famiglie affidatarie
Interventi normativi di grande importanza che riconoscono che questi minori non sono semplicemente familiari della vittima, ma vittime essi stessi della violenza.
Tuttavia, nessuna condanna può restituire una madre. Nessun risarcimento economico può ricostruire l’universo affettivo distrutto dalla violenza.
Ed è qui che emerge il limite inevitabile della risposta giuridica.
I giuristi sono naturalmente orientati a ragionare in termini di norme, reati, sanzioni, diritti e risarcimenti.
Ma il bambino vive un’altra dimensione: vie il lutto, il trauma, la paura, la solitudine e la disgregazione dei propri legami affettivi.
Per questo la tutela degli orfani speciali non può esaurirsi nell’indennizzo patrimoniale ma richiede una presa in carico educativa, psicologica e sociale capace di accompagnarli nel difficile percorso di ricostruzione della propria esistenza
Accanto alla magistratura devono operare i servizi sociali, la scuola, gli psicologi, le famiglie affidatarie e tutte le istituzioni chiamate a sostenere il percorso di crescita del minore.
È in questa prospettiva che si inserisce la riflessione sui GdP.
Non cm terapia sostitutiva del trauma ma cm possibile di elaborazione del lutto e di sostegno relazionale, spazio di ascolto, all’interno di una presa in carico più ampia.
Il diritto all’ascolto dei figli nelle separazioni familiari va garantito con ancora maggiore forza ai minori che hanno vissuto la tragedia del femminicidio.
Perché dietro ogni fascicolo giudiziario, dietro ogni procedimento penale e dietro ogni sentenza esiste sempre un bambino che continua a cercare parole per comprendere ciò che gli è accaduto.
E il compito più alto delle istituzioni non è soltanto punire il colpevole ma aiutare quel bambino a ritrovare un futuro.
12.Una riflessione sviluppata anche nel volume sugli orfani di femminicidio
Queste considerazioni hanno trovato approfondimento nel volume femminicidio, fattispecie penale, tutela civile e politiche pubbliche che, come dicevo, sarà edito a giorni da Ad Maiora, (schermo, copertina e indice)un testo curato da Child’s Friends e da me, il testo si apre cn il saggio introduttivo della presidente della commissione bicamerale speciale sul femminicidio on Semenzato sulla genesi della riforma e sul lavoro parlamentare svolto.
Abbiamo ritenuto importante realizzare un testo che non si limitasse all’analisi della risposta penale dello Stato.
Un’attenzione particolare è dedicata agli orfani di femminicidio,gli “orfani speciali”, e ai percorsi necessari loro necessari per garantire sostegno affettivo, psicologico e relazionale, non soltanto tutela economica e giudiziaria.
In questo quadro si colloca il contributo dedicato ai GdP, intesi non come semplice intervento di sostegno, ma come possibile strumento di politica pubblica per garantire spazi protetti di ascolto ai minori, di elaborazione del trauma e di ricostruzione delle relazioni.
Il filo conduttore dell’intera opera è una convinzione semplice ma fondamentale: punire non basta. La risposta dello Stato deve essere ferma sul piano repressivo, ed essere forte sul terreno della prevenzione, della protezione e della ricostruzione delle vite spezzate dalla violenza.
L’ambizione di questo lavoro è quella di contribuire ad una riflessione scientifica rigorosa, ma anche di offrire proposte concrete per rafforzare la tutela delle donne, dei minori e delle famiglie coinvolte dalla violenza di genere, affinché il principio costituzionale della dignità della persona trovi piena garanzia.
13. (ora vorrei affrontare) I Gdp come strumento di politica pubblica
Naturalmente nessuno può sostenere che strumenti come i GdP possano da soli prevenire tragedie di tale portata. Sarebbe una semplificazione inaccettabile.
Tuttavia il disagio giovanile, la sofferenza emotiva, le dinamiche relazionali debbano essere intercettate e affrontate molto prima che degenerino.
14.Una possibile proposta sperimentale d’ iniziativa ANFI e Child’s Friends conclusioni
Io penso che ANFI unitamente a Child’s friends e ad altre associazioni possa svolgere un ruolo particolarmente significativo per promuovere qta riflessione e lo strumento dei GdP. per la sua presenza su tutto il territorio nazionale, il costante confronto con le figure professionali del mondo giudiziario, forense accademico, dei servizi.
Un lavoro per mettere in rete esperienze gia esistenti e di diffusione nei diversi territori e nelle sezioni provinciali facendo tesoro del progetto nazionale sui GdP presentato ad AGIA da CHILD’S friends con ANFI che ha ottenuto una valutazione particolarmente elevata di 94 punti su 100 da AGIA.
Il progetto può costituire una base utile per future collaborazioni istituzionali e una sperimentazione in tre territori del Paese – Nord, Centro e Sud – rivolta ai figli di genitori separati
L’esperienza progettuale già maturata consentirebbe di avviare percorsi monitorati scientificamente e contribuire alla diffusione di buone pratiche a livello nazionale.
Sarebbe un modo concreto per contribuire a trasformare il diritto all’ascolto del minore, da principio normativo a esperienza realmente vissuta dai bambini e dagli adolescenti nelle crisi familiari e partecipare attivamente a una sfida culturale per il mondo del diritto di famiglia a contribuire a una giustizia che sa ascoltare sempre di più e meglio i minori.

