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2 giugno 1946. Le donne e gli ottant’anni  della Repubblica Dal silenzio all’urna

Marilina Intrieri

2 giugno 1946, il giorno della nascita della Repubblica italiana, il giorno in cui milioni di donne italiane, per la prima volta, in una consultazione politica nazionale, entrarono pienamente nella vita democratica del Paese.

Una svolta storica istituzionale, culturale e civile: l’Italia usciva dalla guerra, dal fascismo, dalla monarchia, da un’idea di cittadinanza incompleta, nella quale metà della popolazione era rimasta esclusa dai diritti politici fondamentali.

Il diritto di voto alle donne era stato riconosciuto pochi mesi prima con il decreto legislativo luogotenenziale n. 23 del 1° febbraio 1945, emanato dal governo Bonomi. Le donne votarono per la prima volta alle elezioni amministrative del marzo-aprile 1946 in cui  vennero elette le prime donne sindaco, tra le quali le calabresi  Caterina Tufarelli Palumbo  a San Sosti (CS) e Lidya Toraldo Serra a Tropea, e poi, il 2 giugno 1946, al referendum istituzionale tra monarchia e Repubblica e per l’elezione dell’Assemblea Costituente.

Le immagini delle donne in fila davanti ai seggi restano una delle fotografie più potenti della nascita della democrazia repubblicana, immagini riportate al centro della memoria collettiva, nel film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi. Donne spesso giovanissime o anziane, molte con poca istruzione, provenienti da realtà rurali o segnate dalla guerra, che entravano per la prima volta nelle sezioni elettorali con una scheda in mano.

Un gesto elettorale e l’ingresso formale delle donne nello spazio pubblico della Nazione.

Le 21 elette all’Assemblea  Costituente contribuirono a scrivere una Costituzione che avrebbe posto, sul piano dei principi, le basi della pari dignità sociale e giuridica tra uomini e donne. La Costituzione repubblicana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, affermò all’articolo 3 l’uguaglianza senza distinzione di sesso, all’articolo 29 la parità morale e giuridica dei coniugi, all’articolo 37 la tutela del lavoro femminile e della maternità e all’articolo 51 il diritto delle donne ad accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza.

Per  comprendere davvero il significato storico di quelle conquiste bisogna ricordare cosa fosse l’Italia prima della Repubblica.

Fino al secondo dopoguerra le donne erano escluse dalla rappresentanza politica e dalla quasi totalità delle funzioni pubbliche direttive e delle professioni istituzionali. La legge n. 1176 del 17 luglio 1919, pur abolendo l’autorizzazione maritale e aprendo alcuni spazi di capacità giuridica femminile, continuò ad escludere le donne dagli uffici pubblici implicanti esercizio di diritti e potestà politiche o funzioni giurisdizionali.

 

 

 

 

In sostanza,  quel tempo, una donna poteva laurearsi in Giurisprudenza, ma restava esclusa dalle magistrature, dal notariato, dalle carriere amministrative superiori, dai ruoli pubblici decisionali. La  prima iscrizione di una donna a un consiglio dell’ordine degli avvocati avvenne nel 1920.

Per questo assume un valore simbolico particolare il percorso delle prime donne calabresi laureate in Giurisprudenza negli anni precedenti la Costituzione repubblicana. Tra queste vi furono Elda Pitascio Intrieri, laureata all’Università Federico II con una tesi  su diritto di famiglia,  separazione e divorzio nel diritto internazionale privato, e Lydia Toraldo Serra,  laureata alla Sapienza con una tesi sul diritto di voto alle donne.

Due donne che studiarono il diritto in un tempo in cui il sistema negava  loro pieno accesso a professioni pubbliche e funzioni direttive dello Stato, una contraddizione profonda: donne che dimostrarono eccellenza culturale e preparazione giuridica, ma l’ordinamento continuava a considerarle cittadine incomplete.

Il voto del 1946 e la Costituzione del 1948 rappresentarono una vera cesura storica ma la storia degli ottant’anni della Repubblica dimostra quanto sia stato lungo il passaggio dalla parità formale alla parità sostanziale.

Per molti anni ancora le donne italiane continuarono a vivere dentro una società profondamente patriarcale. Nel diritto di famiglia continuava a sopravvivere  la figura del marito come “capo della famiglia”, l’adulterio femminile, punito  severamente fu abolito solo nel 1968 con sentenza della Corte Costituzionale e molte carriere restavano di fatto chiuse alle donne.

Solo nel 1963 con legge n. 66 le donne poterono finalmente accedere a tutte le cariche pubbliche, compresa la magistratura, fino ad allora preclusa. Due anni dopo entrarono in magistratura le prime otto donne magistrato italiane. Una legge che rappresentò una svolta storica per i diritti delle donne.

Nel 1970 la legge n. 898 Fortuna – Baslini introdusse il divorzio, poi confermato dal referendum popolare del 1974, segnò una trasformazione profonda della società italiana e del modello familiare tradizionale.

Fu la riforma del diritto di famiglia, la legge n. 151 del 1975   ad abolire la supremazia giuridica del marito  introducendo, finalmente, la piena uguaglianza tra i coniugi.

Il principio di parità tra uomini e donne nel lavoro fu introdotto dalla legge n. 903 del 1977 mentre la legge n. 194 del 1978 sull’interruzione volontaria di gravidanza aprì uno dei più importanti confronti civili e politici della storia repubblicana sul tema dell’autodeterminazione femminile.

Ma solo nel 1981 furono aboliti il delitto d’onore e il matrimonio riparatore, norme che per decenni avevano rappresentato uno degli aspetti più arretrati della cultura giuridica italiana.

 

Con legge n. 66 del 1996 la violenza sessuale cessò finalmente di essere considerata un reato contro la morale pubblica e divenne reato contro la persona, riconoscendo la centralità della libertà e della dignità della donna.

Negli anni più recenti la legislazione contro la violenza di genere si è ulteriormente rafforzata: dalla legge sullo stalking del 2009 fino alla legge n. 69 del 2019, il cosiddetto “Codice Rosso”, che ha accelerato gli interventi giudiziari nei casi di violenza domestica e di genere.

Infine, sei mesi fa, con  legge n 181 del 2 dicembre 2025 il legislatore ha introdotto l’articolo 577-bis c.p., configurando il delitto autonomo di femminicidio e riconoscendo giuridicamente la specificità dell’uccisione della donna motivata da odio, dominio, controllo o sopraffazione di genere.

Nel frattempo, le donne sono entrate in modo crescente nelle università, nelle professioni, nella magistratura, nelle istituzioni, nella ricerca e nella pubblica amministrazione. Se negli anni Quaranta una donna iscritta a Giurisprudenza era un’eccezione, oggi in molte facoltà giuridiche italiane e in alcune  professioni la presenza femminile è maggioritaria.

Tuttavia gli ottant’anni della Repubblica raccontano anche una contraddizione ancora aperta.

Le donne italiane hanno conquistato diritti, competenze e ruoli pubblici, ma continuano a pagare il prezzo delle disuguaglianze sociali: salari inferiori, carriere più lente, precarietà lavorativa, difficoltà di conciliazione tra lavoro e famiglia, minore presenza nei luoghi decisionali, carico quasi esclusivo della cura familiare.

E proprio mentre le donne hanno acquisito maggiore libertà e autonomia, una parte della società continua a reagire con logiche di controllo, possesso e dominio. È una delle grandi questioni democratiche del nostro tempo, perché misura il livello reale di civiltà di un Paese.

Per questo il significato del 2 giugno non è a una semplice celebrazione istituzionale e ricordare il referendum del 1946 significa interrogarsi sul senso concreto della cittadinanza, sulla qualità della democrazia e sulla capacità della Repubblica di rendere effettivi i diritti che proclama.

Le donne che votarono nel 1946 chiedevano di essere considerate cittadine non privilegi. A ottant’anni di distanza quella domanda di piena cittadinanza non è del tutto conclusa.

La Repubblica italiana è nata anche da quel passo compiuto dalle donne verso le urne. E forse il modo migliore di celebrare questi ottant’anni è ribadire  che la democrazia non è mai definitivamente acquisita: vive soltanto se continua ad allargare libertà, diritti, dignità e partecipazione.

 

 

 

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