4 DICEMBRE 2020
UNIVERSITA’ DI ISTANBUL MEF, FACOLTA DI GIURISPRUDENZA
webinar di Marilina intrieri
ex Garante dell’infanzia della regione Calabria presidente nazionale di Child’s Friends, dal titolo “Minori indottrinati alla mafia. La figura del Garante dell’Infanzia e dell’adolescenza e l’attività di tutela dei minori figli di genitori della criminalità organizzata.”
c)L’Authority: generalità e quadro normativo
I Garanti dell’infanzia e dell’adolescenza sono figure atte a rappresentare i minori e a tutelare i loro diritti;
sono particolari Autority a tutela dei diritti civili che riguardano individui deboli , diritti quindi particolarmente sensibili per evidente incapacità a tutelarli in prima persona.
L’essenza del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, è rinvenibile nell’esistenza stessa della Convenzione ONU di New York del 1989 sui diritti del fanciullo considerata il trattato dei diritti umani che stabilisce diritti civili ec.soc, sanitari ,culturali dei bambini senza distinzione di razza, sesso, cultura, tradizioni e capacità economiche a individui di età inferiore ai 18 anni.
La funzione del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza è quella di dare una voce a tutti i bambini, affinchè siano realmente ascoltati dagli adulti di riferimento e svolge un ruolo importante nella maturazione di una sensibilità, anche giuridica, negli adulti.
Il Garante è chiamato a sollecitare quei mutamenti, sia legislativi sia nella mentalità adulta, essenziali per eliminare ab origine situazioni di rischio, è chiamato dunque a svolgere anche una funzione preventiva
Dal punto di vista della ricostruzione normativa in materia, i punti cardine sono:
La Convenzione ONU di New York sui diritti del fanciullo del 1989 che all’art. 12 contiene il riferimento alla figura del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, e all’art. 18, co 2, che specifica che gli Stati membri si impegnano a provvedere “alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo”;
La risoluzione dell’’Assemblea delle Nazioni Unite n.48/134 del 1993 che invita gli Stati membri a creare istituzioni nazionali per la promozione, lo sviluppo e la protezione dei diritti umani;
La Convenzione di Strasburgo dl 25 gennaio 1996 che incoraggia la costituzione di organi di promozione dei diritti minorili;
la Raccomandazione del Parlamento europeo n.1286 del 1996 che per la prima volta, ha sollecitato la creazione dei garanti livello nazionale nei singoli Stati membri;
e la successiva Raccomandazione 1460 del 2000 sempre del Parlamento europeoche raccomanda ancora l’istituzione di Garanti nazionali nei paesi che ancora non l’hanno istituita e la costituzione di un Garante europeo per i bambini; figura per la quale poi la Conferenza di Lucca del 2003 ha invece dato atto della mancata competenza dell’Unione in tale materia,
In EUROPA invece esiste la RETE ENOC (European network of ombudpersons for children, la rete dei garanti dei paesi d’Europa, l’ente, sostenuto dalla Commissione europea, che si riunisce annualmente nella Conferenza annuale per condividere informazioni e strategie, posizioni assunte in tema dei diritti minorili etc..
In Italia il garante italiano e’ stato istituito con legge 112 del 2011, il parlamento recependo le diverse sollecitazioni dell’organismo europeo unendosi cosi agli altri 21 paesi europei che si erano dotati dei G regionali
I GARANTI abbiamo detto sono Authority, una autorità monocratica, indipendente ed autonoma che esercita le funzioni tipiche delle autorità indipendenti: regolazione, intervento, autorizzazione, segnalazione.
L’indipendenza della carica è necessaria al fine di adempiere ai propri compiti ascolto dei minori difenderli in caso di violazioni dei diritti, sorvegliare sul corretto rispetto dei diritti dei minori anche nell’operato delle altre istituzioni contrapponendosi se necessario, alle altre autorità pubbliche .
Per questo il Garante va coinvolto direttamente in ogni iniziativa posta in essere dalle istituzioni a sostegno dei bambini e degli adolescenti,per corrispondere a necessità cui nessuna altra istituzione ha capacità o possibilità di farlo.
il G. è dotato dei cc.dd. strumenti leggeri della P.A che possano rendere piu’ fruibili i diritti riconosciuti ai minori e dar voce a tutti Loro che pur vedendo inibiti, parzialmente sottratti non sono in grado autonomamente di rivendicarli.
Gli strumenti offerti dall’Ordinamento al G al fine di diffondere la cultura dell’infanzia sono la redazione di relazioni, ricerche, partecipazioni a seminari e altro,
per l’attività di tutela e protezione sono la redazione di pareri alla p.a. in tema di violazioni, attività di vigilanza e controllo, rilievi su atti normativi e di indirizzo in materia; attività di segnalazione alle amministrazioni su situazioni di rischio e/o violazione dei diritti dei minori; interventi nei procedimenti amministrativi e interventi sostitutivi in caso di inadempienza o ritardo nell’azione di tutela dei minori e, infine, attività di collegamento tra amministrazioni.
La Garanzia dei diritti
Insomma il compito dei Garante è la costante verifica, a oltre 30 anni dalla della Convenzione. di New York del concreto esercizio ed attuazione dei diritti di tutti i minori nel territorio di competenza.
Diritti che Troppo spesso, per vari fattori di tipo economico come mancanza di fondi o della mancata previsione in bilancio o altro vengono dati per scontati e acquisiti ma non sono, di fatto, esercitabili dai minori.
NOTA GARANTE